LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8844-2020 proposto da:
M.R., C.G., C.R., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SONIA SPALLITTA;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1601/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 31/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
FATTI DI CAUSA
C.N., dopo avere premesso di avere acquistato dal Comune di Lampedusa e Linosa, in data *****, un’area edificabile di 1000 mq., c.d. ***** (al catasto f. *****, part. *****), e di essere venuto a conoscenza che tale particella era attraversata da una strada non menzionata nell’atto di acquisto, realizzata abusivamente dal Comune prima del 1979 (epoca in cui era visibile in una foto aerea dei luoghi), conveniva in giudizio il suddetto Comune, per fare accertare l’occupazione abusiva e chiederne la condanna al pagamento dell’indennizzo per il danno subito, patrimoniale e non, D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis. Il Tribunale di Agrigento rigettava le domande.
Il giudizio di appello, che veniva proseguito dagli eredi M.R., C.G. e C.R., a seguito del decesso dell’attore, si concludeva con sentenza della Corte d’appello di Palermo del 31 luglio 2019, che rigettava il gravame. La Corte osservava che l’art. 42 bis, era inapplicabile, non avendo l’amministrazione emanato il relativo provvedimento acquisitivo; che il contratto di acquisto si era risolto per mancato avveramento della condizione cui era sottoposto che prevedeva la realizzazione di uno stabile da parte di C. entro cinque anni dalla stipula del contratto; che il danno per l’occupazione senza titolo non era provato, né poteva ritenersi in re ipsa, anche in considerazione del prolungato disinteresse manifestato dagli attori per l’utilizzazione del terreno.
Avverso questa sentenza i signori M.- C. ricorrono con tre motivi; il Comune di Lampedusa e Linosa non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, che denuncia omessa pronuncia sulla domanda di occupazione senza titolo della proprietà C., in relazione all’art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 4, è manifestamente infondato, avendo la Corte pronunciato sulla predetta domanda, avendola rigettata nel merito.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, che si assume erroneamente inapplicato dalla Corte territoriale nella fattispecie. Tuttavia, i ricorrenti, pur non avendo dedotto nel giudizio di merito né deducendo in questa sede l’esistenza di un provvedimento acquisitivo ex art. 42 bis, ugualmente e infondatamente chiedono la liquidazione dell’indennizzo per l’occupazione senza titolo nella misura (del cinque per cento annuo sul valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità) indicata nella citata Disp., comma 3, in mancanza del presupposto costitutivo della emissione del provvedimento acquisitivo.
Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,1223 e 1226 c.c., per avere ritenuto non provato il danno per l’occupazione senza titolo subito, a causa dello spossessamento del bene utilizzato per la realizzazione di una strada destinata al pubblico transito.
Il motivo, tuttavia, non censura specificamente l’ulteriore ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale l’acquisto dell’area da parte di C. non si era realizzato per mancato avveramento della condizione cui l’acquisto era sottoposta, consistente nella realizzazione di uno stabile da parte dello stesso C. entro il termine fissato nel contratto. Di conseguenza, la domanda risarcitoria per l’occupazione senza titolo risulta priva di oggetto, essendo riferita ad un bene di cui non è accertata nel giudizio di merito la proprietà o il possesso da parte dell’originario attore. Il motivo è dunque inammissibile.
In conclusione, il ricorso è rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Comune di Lampedusa e Linosa svolto attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022
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