Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.7102 del 03/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21394/2015 proposto da:

Curatela del Fallimento di ***** S.r.l., in persona del curatore avv. S.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via della Frezza n. 59, presso lo studio dell’avvocato S.E.P., che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino – A.S.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Balbo n. 21, presso lo studio dell’avvocato Gandino Silvio, rappresentato e difeso dall’avvocato De Vitto Annarita, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2994/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal consigliere Dott. Paola Vella.

RILEVATO

CHE:

1. Con D.M. 21 novembre 1983 il Ministero per il Coordinamento della protezione civile – poi Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato, ora Ministero per lo sviluppo economico (di seguito Ministero) – ammise in via provvisoria il ***** s.p.a. – successivamente ***** s.p.a., poi ***** s.r.l. (di seguito Calzaturificio) – alle provvidenze di cui alla L. n. 219 del 1981, art. 32 per la realizzazione di un impianto industriale di produzione di calzature nel nucleo industriale di *****; con D.M. 19 luglio 1985 venne provvisoriamente assegnato al Calzaturificio il lotto 1; con D.M. 3 giugno 1988 l’originario contributo di 22,722 miliardi di Lire venne elevato a 37,5 miliardi di Lire, con erogazione di acconti per Lire 3.668.009.000 (pari al 10% del contributo); con D.M. 23 giugno 1988 venne assegnato un ulteriore lotto contiguo; con D.M. 25 febbraio 1991 venne approvato il collaudo finale del 21/03/1990, con definitiva assegnazione dei lotti e definitiva determinazione del contributo in 37,5 miliardi di Lire; nel 1991 (primo anno di attività) il Calzaturificio raggiunse ampiamente i livelli di produzione e occupazione cui era stata subordinata l’operatività delle provvidenze di legge; nel 1993 il Calzaturificio produsse n. 2.244.000 (oltre il minimo richiesto di n. 1.6000.000) paia di calzature ed occupò n. 202 (oltre il minimo richiesto di n. 141) dipendenti, a fronte di un fatturato di 29 miliardi di Lire; in data 15/09/1993 il Calzaturificio inviò al Ministero la documentazione richiesta il 02/08/1993 ai fini del trasferimento della proprietà dei lotti assegnati; solo con nota del 02/03/1994 il Ministero chiese all’Intendenza di finanza di acquisire presso il Calzaturificio la documentazione necessaria per il “Nulla Osta”; dopo un periodo di amministrazione controllata, a seguito della crisi finanziaria ascrivibile – secondo il Calzaturificio – al mancato trasferimento in proprietà dei lotti industrializzati e alla conseguente impossibilità di accedere al finanziamento bancario a lungo termine, il Tribunale di Avellino con sentenza del 25/10/1996 ne dichiarò il fallimento; con nota 11/03/1997, constatata la chiusura dell’opificio e la cessazione dell’attività produttiva, venne comunicata al Calzaturificio e al curatore fallimentare l’avvio del procedimento di revoca del contributo, per il venir meno degli impegni assunti di cui all’art. 5, lett. e) ed f) del Disciplinare; con D.M. 5 marzo 1999 vennero revocate le agevolazioni concesse e ordinata al curatore fallimentare la restituzione della somma finanziata di Lire 37.622.960.362; con D.M. 2 luglio 1999 i lotti provvisoriamente assegnati al calzaturificio vennero trasferiti al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino – A.S.I. (di seguito Consorzio), che con nota del 20/10/1999 chiese la riconsegna dei lotti e degli immobili industriali su di essi edificati dal Calzaturificio, con apporto di capitali propri per 25 miliardi di Lire;

2. con atto di citazione del 07/04/2000 il Fallimento del Calzaturificio conveniva il Ministero e il Consorzio dinanzi al Tribunale di Napoli formulando le seguenti conclusioni: a) disapplicare i provvedimenti ministeriali di decadenza e revoca del contributo assegnato e di trasferimento dei lotti in favore del Consorzio, dando atto che la società beneficiaria aveva adempiuto ed ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal Disciplinare; b) dichiarare e riconoscere che l’opificio industriale realizzato erano di esclusiva proprietà della curatela, emettendo sentenza sostitutiva del decreto ministeriale di trasferimento dell’opificio o in via gradata dichiarare l’obbligo del Ministero convenuto di emettere l’indicato decreto di trasferimento; c) condannare il Ministero al risarcimento dei danni cagionati alla curatela per il ritardo che l’adozione dei provvedimenti illegittimi aveva determinato sulle operazioni di liquidazione dell’attivo e alienazione dell’opificio industriale; d) in via gradata, condannare in solido il Ministero e il Consorzio al pagamento delle indennità previste dagli artt. 936 e 1150 c.c. per le addizioni le accessioni e i miglioramenti apportati al lotto industriale; e) in via ulteriormente gradata, condannare in solido gli stessi convenuti alla corresponsione dell’indennità di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. in misura pari alla diminuzione patrimoniale sopportata per la realizzazione dell’opificio industriale sul lotto assegnato; f) ordinare al Conservatore dei RR.II. la trascrizione della sentenza;

3. Il Tribunale di Napoli, dopo aver ammesso una c.t.u. al fine di accertare i danni subiti dalla curatela per il mancato trasferimento dei lotti industriali e determinare l’entità dei miglioramenti apportati dal Calzaturificio (sia per la diminuzione patrimoniale sopportata che per il vantaggio patrimoniale arrecato al Ministero), disattese le eccezioni preliminari di incompetenza funzionale e territoriale, accoglieva parzialmente la domanda subordinata, condannando in solido il Ministero e il Consorzio al pagamento in favore del Calzaturificio dell’importo di Euro 8.078.827,25 a titolo di diminuzione patrimoniale per la realizzazione degli impianti industriali (oltre interessi legali dal 30/09/2007), nonché di Euro 1.753.887,63 a titolo di spese per i miglioramenti apportati al lotto industriale (oltre interessi legali dal 25/01/1991), rigettando ogni altra domanda e compensando interamente le spese fra le parti;

4. il Consorzio proponeva appello chiedendo, previa conferma del rigetto della domanda principale, il rigetto della domanda gradata ex artt. 936 e 1150 c.c. – stante la mancata restituzione del bene – o in subordine di condizionarne sospensivamente l’accoglimento alla restituzione del contributo versato dal Ministero e al rilascio dell’area, previo espletamento di c.t.u. e con condanna del solo Ministero al pagamento di qualsivoglia indennità;

4.1. il Ministero si costituiva chiedendo l’accoglimento dell’appello del Consorzio e la riforma della sentenza di primo grado evidenziandone l’erroneità in ordine al liquidato;

4.2. il Fallimento proponeva appello incidentale per l’accoglimento della domanda principale, “con conseguente declaratoria dell’intervenuta costituzione del diritto della società in bonis al trasferimento dei lotti e dell’inadempimento del Ministero al conseguente obbligo e conseguenziale ingresso della domanda risarcitoria” previa disapplicazione degli illegittimi provvedimenti di decadenza e revoca delle provvidenze L. n. 219 del 1981, ex art. 32, (primo motivo); in via gradata, incrementare la somma liquidata a titolo di indennità per i miglioramenti ex art. 1150 c.c. (secondo motivo); in subordine, accogliere la domanda riproposta ex art. 2041 c.c.

5. la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il primo motivo di appello incidentale del fallimento, ha accolto i primi due motivi dell’appello principale del Consorzio e quello incidentale del Ministero e, per l’effetto, ha rigettato la domanda di condanna al pagamento delle indennità ex artt. 936 e 1150 c.c., dichiarando inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. “in assenza del necessario ed indefettibile presupposto della restituzione dell’immobile migliorato dovendosi la stazione del proprietario necessariamente accertarsi alla luce dello Stato dei luoghi al momento della riconsegna” non ancora avvenuta (in memoria parte ricorrente attesta che la riconsegna è intervenuta con verbale del 16/10/2017);

6. avverso la decisione di secondo grado il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione affidato a dodici motivi, cui tanto il Ministero quanto il Consorzio resistito con controricorso; lo stesso ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bisl c.p.c. nonché istanza di trattazione del ricorso in pubblica udienza.

CONSIDERATO

CHE:

6.1. Con il primo motivo si deduce “Nullità della sentenza impugnata. Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. Omessa pronunzia sulla domanda, riproposta in sede di impugnazione incidentale, di declaratoria dell’esistenza del diritto della società in bonis di ottenere il trasferimento dei lotti e del conseguente antecedente gravissimo inadempimento del Ministero al corrispondente obbligo concessorio e sulla sua conseguenziale responsabilità contrattuale in termini di strumentalità rispetto alla proposta domanda risarcitoria. Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto il pronunciato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 21 conv. in L. n. 341 del 1995 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”;

6.2. il secondo motivo lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. dei principi generali sull’inadempimento contrattuale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e principi generali in punto di onere della prova. Violazione del principio dispositivo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio di disponibilità delle prove. Violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 101 c.p.c. e dei principi del contraddittorio e del giusto ed equo processo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dei principi generali in punto di valutazione delle prove in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla esatta valutazione della situazione economico-finanziaria della società beneficiaria nel 1993, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”;

6.3. con il terzo mezzo si denunzia “Violazione e falsa applicazione della L. n. 219 del 1981, art. 32 e del D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 39 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Disciplinare di contributo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. e dei principi che tutelano il contraente adempiente. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. e dei principi generali sulla responsabilità contrattuale. Violazione e falsa applicazione degli art. 1362 c.c. e ss. e dei canoni ermeneutici codificati e del principio ermeneutico di letteralità e dei principi generali in punto di interpretazione degli atti e dei contratti. Violazione dell’art. 101 c.p.c. e del principio del contraddittorio. Violazione del principio dispositivo. Violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio di disponibilità della prova in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione delle parti, costituito dall’adempimento della società beneficiaria ai suoi obblighi concessori e dall’inadempimento grave e ingiustificato ed antecedente al dissesto della società beneficiaria del Ministero all’obbligo concessorio di trasferimento dei lotti assegnati in via definitiva e della sua incidenza sul successivo dissesto della società beneficiaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”;

6.4. il quarto lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. Violazione e falsa applicazione del principio di intangibilità del giudicato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”;

6.5. il quinto denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 398 del 1993, art. 2, comma 5 conv. in L. n. 493 del 1993 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Inammissibilità per carenza di legittimazione e di interesse dell’appello principale proposto dal Consorzio ASI per la provincia di Avellino e, comunque, dei motivi dell’appello principale inerenti la determinazione dell’indennità per i miglioramenti ex art. 936 e 1150 c.c. contenuta nella sentenza di primo grado in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa pronuncia sul settimo motivo dell’appello principale del Consorzio per la provincia di Avellino. Nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 Violazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c. e dei principi in punto di valutazione e scrutinio del e di progressione logico-giuridica del procedimento di decisione. Violazione e falsa applicazione del principio dell’assorbimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”;

6.6. con il sesto mezzo si lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. Erroneo accoglimento di appello incidentale non proposto dal Ministero in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In via gradata, inammissibilità di ogni eventuale appello incidentale del Ministero, ove denegatamente proposto e/o configurabile per violazione dell’art. 342 c.p.c. e del principio di specificità dei motivi di impugnazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”;

6.7. il settimo motivo lamenta in via gradata “Violazione e falsa applicazione degli artt. 936 e 1150 c.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Disciplinare di concessione del contributo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. e dei principi generali in tema di responsabilità contrattuale. Violazione e falsa applicazione della L. n. 398 del 1993, art. 2, comma 5 conv. in L. n. 493 del 1993 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame del fatto decisivo costituito dalla intervenuta adozione del provvedimento di definitiva concessione ed assegnazione delle provvidenze L. n. 219 del 1981, ex art. 32 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”;

6.8. l’ottavo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 936 e 1150 c.c. e dei principi generali in tema di indennità per i miglioramenti apportati ad un immobile in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità della sentenza impugnata. Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. Omessa pronuncia sulla domanda ex artt. 936 e 1150 c.c. proposta dalla curatela. Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”;

6.9. il nono lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1150 e 1152 c.c., dei principi generali sul diritto di ritenzione e del D.L. n. 398 del 1993, art. 2, comma 5 conv. in L. n. 493 del 1993 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”;

6.10. il decimo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”;

6.11. l’undicesimo contiene la “Riproposizione di tutte le altre questioni, motivi e domande, oggetto di appello incidentale della curatela rimaste assorbite dal suo rigetto e dal disposto accoglimento dell’appello principale del Consorzio e dell’appello incidentale del Ministero”;

6.12. il dodicesimo motivo riguarda infine il regolamento delle spese e competenze dell’intero giudizio;

7. preliminarmente all’esame dei motivi il Collegio ritiene meritevole di accoglimento l’istanza di trattazione del ricorso in pubblica udienza, motivata da parte ricorrente con “la natura, il valore e la complessità del giudizio nonché l’oggettiva articolazione e la stessa peculiarità della sottesa vicenda fattuale”, come dipanata nelle cento pagine del ricorso (in cui si sottolinea, tra l’altro, la drammaticità della vicenda, caratterizzata dal gesto estremo compiuto dell’imprenditore che aveva realizzato l’opificio industriale per cui è causa) e nelle successive trenta pagine della memoria;

8. ricorrono dunque i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., comma 2, per la discussione del ricorso in pubblica udienza, nel contraddittorio con i due controricorrenti e con il pubblico ministero, tenuto conto anche della natura pubblicistica degli interessi coinvolti.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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