Codice Civile > Articolo 1682 - Responsabilita' del vettore nei trasporti cumulativi

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Vigente al

Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.

Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.

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