Codice Civile > Articolo 1687 - Riconsegna delle merci

Codice Civile

Vigente al

Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalita' indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate.

Se dal mittente e' stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.

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