Codice Civile > Articolo 1771 - Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa

Codice Civile

Vigente al

Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario.

Il depositario puo' richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante. Anche se non e' stato convenuto un termine, il giudice puo' concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.

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