Codice Civile > Articolo 1888 - Prova del contratto

Codice Civile

Vigente al

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore e' obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore e' anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso puo' esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

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