Codice Civile > Articolo 1905 - Limiti del risarcimento

Codice Civile

Vigente al

L'assicuratore e' tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.

L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e' espressamente obbligato.

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