Codice Civile > Articolo 1985 - Recesso del contratto

Codice Civile

Vigente al

Il debitore puo' recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.

Il debitore e' tenuto al rimborso delle spese di gestione.

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