Codice Civile > Articolo 411 - Norme applicabili all'amministrazione di sostegno

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Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, puo' disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento e' assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che puo' essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1396 del 22/01/2026

In materia di amministrazione di sostegno, il giudice non può negare l’estensione dei poteri dell’amministratore in ambito sanitario sulla base di un generico richiamo al principio di autodeterminazione di cui all’art. 32 Cost., dovendo invece accertare in concreto se il beneficiario sia ancora in grado di formare ed esprimere un consenso informato attuale, autentico e consapevole; ove risulti una infermità mentale abituale idonea a compromettere la capacità decisionale, l’attribuzione di poteri sostitutivi in materia terapeutica, ai sensi degli artt. 411 c.c. e 3 l. n. 219/2017, è legittima purché proporzionata, necessaria e adeguatamente motivata in relazione alle risultanze istruttorie.

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