Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 169 - Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Gli atti previsti dall'articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.

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