Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 205 - Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo

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Vigente al

1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

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