Codice Penale > Articolo 314 - Peculato

Codice Penale

Vigente al

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.25255 del 14/02/2012 (dep. 26/06/2012)

Integra il delitto di peculato la condotta del medico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria, dopo aver riscosso direttamente dai pazienti l’onorario dovuto per le prestazioni, ometta poi di versare all’azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene. 

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.41241 del 04/11/2025 (dep. 23/12/2025)

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, il direttore generale di un’università telematica, costituente diretta promanazione di un’università statale ed avente natura di ente di formazione universitaria espressamente autorizzato al rilascio di titoli accademici parificati a quelli emessi dalle università pubbliche, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, posto che la sua attività risulta direttamente funzionale al raggiungimento delle finalità proprie dell’insegnamento universitario e del rilascio del correlato titolo di studio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui era stata dichiarata la penale responsabilità di un imputato, che rivestiva tale qualifica, in ordine al delitto di peculato).

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