Codice Penale > Articolo 322 quater - Riparazione pecuniaria

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Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.27422 del 21/05/2025 (dep. 25/07/2025)

In tema di peculato, la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater cod. pen. non è dovuta nel caso in cui, all’atto della pronunzia della sentenza di condanna, risulta che l’imputato abbia medio tempore risarcito il danno cagionato dalla condotta illecita.

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