Codice Penale > Articolo 438 - Epidemia

Codice Penale

Vigente al

Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo.

Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penale, Sentenza n.27515 del 10/04/2025 (dep. 28/07/2025)

Il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche da una condotta omissiva.

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