Codice Penale > Articolo 575 - Omicidio

Codice Penale

Vigente al

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, Sentenza n.34536 del 01/04/2022 (dep. 19/09/2022)

In tema di omicidio, la mera "preordinazione" del delitto - intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente - non è sufficiente ad integrare l'aggravante della premeditazione, che postula il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza n.10284 del 10/03/2023 (dep. 17/11/2022)

L'integrazione della fattispecie criminosa di infanticidio non richiede che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta un carattere di oggettiva assolutezza, trattandosi di un elemento oggettivo da leggere in chiave soggettiva, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell'ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale, quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto. 

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472