Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.
Corte Costituzionale, Sentenza n.242 del 22/11/2019
In tema di aiuto al suicidio, è costituzionalmente illegittimo l’art. 580 c.p., per contrasto con gli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevoli l’esecuzione del proposito suicidario, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche reputate intollerabili e tuttavia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che la condotta agevolativa sia prestata secondo le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della l. n. 219 del 2017 e che la sussistenza delle condizioni e le modalità di esecuzione siano verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. In tale circoscritta area, infatti, il divieto assoluto di aiuto al suicidio determina un’irragionevole compressione della libertà di autodeterminazione del malato nelle scelte terapeutiche.
Corte Costituzionale, Sentenza n.152 del 24/07/2026
È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, nella parte in cui subordina la non punibilità dell’aiuto al suicidio alla condizione che la persona sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.
Corte Costituzionale, Sentenza n.152 del 24/07/2026
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, Cost., nella parte in cui la non punibilità dell’aiuto al suicidio resta subordinata alla dipendenza della persona da trattamenti di sostegno vitale, poiché tale requisito individua la situazione del paziente che già può porre fine alla propria vita rifiutando o interrompendo un trattamento necessario alla sopravvivenza e non determina, pertanto, una irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi non dipenda da tali trattamenti.
Corte Costituzionale, Sentenza n.204 del 29/12/2025
La legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16, in materia di aiuto al suicidio medicalmente assistito, che disciplina profili organizzativi e procedurali dell’assistenza sanitaria, è riconducibile alla competenza legislativa concorrente in tema di tutela della salute e non è preclusa dall’assenza di una disciplina statale organica.
Essa è tuttavia costituzionalmente illegittima nella parte in cui individua direttamente i requisiti di accesso, cristallizza principi ordinamentali desunti dalla giurisprudenza costituzionale, impone termini procedimentali rigidi incompatibili con l’alleanza terapeutica, ovvero determina o evoca livelli essenziali di assistenza, invadendo le competenze statali in materia di ordinamento civile e penale e di definizione dei LEA.
Nel suicidio medicalmente assistito non ricorre un’“erogazione di trattamento” sospendibile o annullabile, ma l’assistenza dei sanitari alla scelta finale rimessa alla persona.