Codice Procedura Penale > Articolo 328 - Giudice per le indagini preliminari

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.

1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

1-ter.

1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penale, Sentenza n.32584 del 26/06/2025 (dep. 02/10/2025)

L'esclusione, nell'ambito di una procedura cautelare, della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies cod. proc. pen. non determina l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex art. 328, commi 1-bis, 1-quater, cod. proc. pen.

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