Codice Procedura Penale > Articolo 44 - Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 1.549, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.

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