Codice Procedura Penale > Articolo 470 - Disciplina dell'udienza

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità; in sua assenza la disciplina dell'udienza è esercitata dal pubblico ministero.

2. Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472