1. L'impugnazione è inammissibile:
a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;
b) quando il provvedimento non è impugnabile;
c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 585 e 586;
d) quando vi è rinuncia all'impugnazione.
2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
3. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza è notificata anche al difensore.
4. L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.
Corte di Cassazione, sez. Unite Penale, Sentenza n.8825 del 27/10/2016 (dep. 22/02/2017)
L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, Sentenza n.4573 del 19/10/2017 (dep. 31/01/2018)
È configurabile il reato di discarica non autorizzata o abusiva in caso di abbandono reiterato di rifiuti, anche quando il deposito abbia durata inferiore a un anno. La protrazione del deposito per un periodo superiore all’anno, infatti, non costituisce elemento costitutivo della fattispecie, poiché l’equiparazione del deposito temporaneo protrattosi oltre l’anno alla realizzazione di una discarica, prevista dall’art. 2 d.lgs. n. 36/2003, non incide sulla configurabilità del reato di discarica abusiva quando ricorra un abbandono reiterato di rifiuti.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza n.42659 del 17/09/2021 (dep. 22/11/2021)
La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1 lett. c), all'inammissibilità.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, Sentenza n.35492 del 06/07/2007 (dep. 25/09/2007)
Si considerano aspecifici i motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità.