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Codice Procedura Penale > Libro Nono > Titolo I - Disposizioni generali
Codice Procedura Penale
Codice Procedura Penale
Libro Nono
Titolo I
Articolo 568 - Regole generali
Articolo 569 - Ricorso immediato per cassazione
Articolo 570 - Impugnazione del pubblico ministero
Articolo 571 - Impugnazione dell'imputato
Articolo 572 - Richiesta della parte civile o della persona offesa
Articolo 573 - Impugnazione per i soli interessi civili
Articolo 574 - Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili
Articolo 575 - Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
Articolo 576 - Impugnazione della parte civile e del querelante
Articolo 577 - Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione
Articolo 578 - Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione
Articolo 578 bis - Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione
Articolo 579 - Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza
Articolo 580 - Conversione del ricorso in appello
Articolo 581 - Forma dell'impugnazione
Articolo 582 - Presentazione dell'impugnazione
Articolo 583 - Spedizione dell'atto di impugnazione
Articolo 584 - Notificazione della impugnazione
Articolo 585 - Termini per l'impugnazione
Articolo 586 - Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento
Articolo 587 - Estensione dell'impugnazione
Articolo 588 - Sospensione della esecuzione
Articolo 589 - Rinuncia all'impugnazione
Articolo 590 - Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione
Articolo 591 - Inammissibilità dell'impugnazione
Articolo 592 - Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione
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