Misure urgenti per scuola, PNRR, integrazione degli studenti stranieri, formazione superiore e ricerca

Decreto Legge n.170 del 30/09/2026 (G.U. 30/09/2026 )

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DECRETO-LEGGE 30 settembre 2026, n. 170

Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonche' in materia di formazione superiore e ricerca. (26G00190)


(GU n.227 del 30-9-2026)

Vigente al: 1-10-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale»;

Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione»;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare oltre il 31 dicembre 2026 le misure assunzionali a favore dei giovani laureati e dei diplomati ITS Accademy disciplinate dall'articolo 3-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e che a tal fine le pubbliche amministrazioni devono pianificare tali assunzioni nel trimestre precedente alla scadenza del predetto termine;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di garantire l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare l'efficace prosecuzione delle attivita' delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'azione strategica del Governo in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare interventi per la prevenzione del disagio giovanile in ambito scolastico;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di facilitare e rafforzare la partecipazione ai progetti finanziati dalle Azioni di mobilita' Marie Sklodowska Curie (MSCA) e la partecipazione del sistema nazionale della ricerca ai partenariati europei nell'ambito di Horizon Europe 2021-2027 e a sostenere iniziative di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa nonche' valorizzare il personale tecnico amministrativo delle Universita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione e per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027 e ulteriori misure urgenti in materia di istruzione e merito


Art. 1

Misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilita'


1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 2, relativo al Piano educativo individualizzato:

1) alla lettera d), le parole: «compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe» sono soppresse;

2) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe;»;

3) alla lettera g) le parole: «e' redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter;» sono sostituite dalle seguenti: «per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, e' redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse gia' inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilita' e gia' iscritti presso la medesima scuola, e' redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed e' suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilita' di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;»;

4) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:

«g-bis) nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), e' valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonche' in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera d), ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera g), terzo periodo, il PEI e' aggiornato, anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;

b) all'articolo 10, comma 2, relativo all'individuazione e assegnazione delle misure di sostegno la parola: «assegna» e' sostituita dalla seguente: «attribuisce».

2. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo ai gruppi per l'inclusione scolastica, dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente:

«11-bis. Il PEI puo' essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purche' regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.».

Art. 2

Misure urgenti per assicurare le attivita' di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica nell'anno scolastico 2026/2027


1. Al fine di assicurare anche per l'anno scolastico 2026/2027 le attivita' di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, valorizzando l'attivita' dei docenti impegnati nelle attivita' di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del presente articolo, quanto a 10 milioni di euro, per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito e quanto a 20 milioni di euro, per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. All'articolo 7 della legge 12 settembre 2025, n. 131, le parole «a decorrere dall'anno 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2028».

Art. 3

Misure urgenti di semplificazione in materia di istruzione


1. Al fine di favorire la semplificazione e l'innovazione dei servizi amministrativi in ambito scolastico, il Ministero dell'istruzione e del merito adotta un programma biennale per lo sviluppo di servizi digitali all'interno del sistema informativo dell'istruzione (SIDI) connessi alla gestione delle attivita' del personale e delle relative procedure amministrative, anche al fine di realizzare una piattaforma unificata per la gestione dei processi di programmazione e valutazione delle istituzioni scolastiche, e della relativa documentazione amministrativa, nonche' per armonizzare gli attuali applicativi software massimizzando l'interoperabilita' con le diverse banche dati. Per la predisposizione del programma di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa complessiva di 14 milioni di euro per il biennio 2026-2027, ai quali si provvede, quanto a un milione di euro per l'anno 2026 e a 13 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a partire dal secondo anno di scuola secondaria di primo grado, gli alunni possono avvalersi dell'insegnamento facoltativo di Latino per l'educazione linguistica (LEL), per un'ora settimanale aggiuntiva, corrispondente a 33 ore annue. L'insegnamento del Latino per l'educazione linguistica e' affidato al docente appartenente alla classe di concorso A-12, che abbia sostenuto almeno un esame annuale o due semestrali in lingua o letteratura latina o che abbiano conseguito almeno 12 CFU nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04. Tale docente partecipa alla valutazione degli apprendimenti degli alunni che si avvalgono di detto insegnamento nelle forme previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Ai fini del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. All'articolo 16-ter, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo all'accesso ai percorsi di formazione in servizio continua e incentivata e valutazione degli insegnanti, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale, l'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al nono periodo e' stabilito nella misura pari al 10 per cento del trattamento stipendiale in godimento.».

Art. 4

Misure urgenti in materia di welfare studentesco


1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, e' incrementata di 21 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, per l'anno 2026, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e, quanto a un milione di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo i criteri e con le modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, n. 211.

2. All'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole: «Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari» sono sostituite dalle seguenti: «Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'erogazione di contributi da destinare ai nuclei familiari»;

2) le parole: «non superiore a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 40.000 euro»;

3) le parole: «alla scuola secondaria di secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «alle classi prime della scuola secondaria di primo grado e alle classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado»;

b) al secondo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' attuative del fondo di cui al primo periodo».

3. Il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Art. 5

Misure urgenti per il rafforzamento dell'offerta formativa della Scuola europea di Brindisi


1. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo alla Scuola europea di Brindisi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, le parole: «ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027»;

b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

«1-quater. In deroga all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164, al fine di rafforzare la propria offerta formativa internazionale, la Scuola europea di Brindisi e' autorizzata ad avviare un progetto finalizzato alla candidatura all'International Baccalaureate Diploma Programme e a porre in essere gli atti funzionali all'attivazione del programma stesso.

1-quinquies. Il personale docente da destinare alle attivita' di cui al comma 1-quater e' individuato prioritariamente tra il personale docente di ruolo, mediante procedura comparativa nazionale, per titoli e colloquio, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto di cui al primo periodo definisce il contingente di personale docente da assegnare al progetto di cui al comma 1-quater, entro il limite di nove unita', unitamente a due unita' di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, le classi di concorso interessate, i requisiti linguistici e professionali, i criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze, la composizione della commissione esaminatrice, nonche' le modalita' di assegnazione del personale alla Scuola europea di Brindisi. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Ai fini della selezione di cui al presente comma sono valorizzati, in particolare, il possesso di comprovate competenze linguistiche in lingua inglese, le esperienze di insegnamento in lingua inglese svolte all'estero presso scuole straniere o internazionali o presso istituzioni scolastiche autorizzate all'erogazione di programmi dell'International Baccalaureate Organization, nonche' il possesso di titoli, certificazioni o esperienze coerenti con la metodologia didattica e valutativa del Diploma Programme.

1-sexies. Il personale individuato ai sensi del comma 1-quinquies rimane in titolarita' presso la scuola di provenienza e continua a maturare il punteggio relativo alla continuita' didattica e di servizio a tutti gli effetti. Il servizio prestato presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi e' valutato come servizio utile ai fini della progressione giuridica ed economica nel ruolo d'appartenenza.

1-septies. Il coniuge convivente del personale individuato ai sensi del comma 1-quinquies, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo', all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, mediante comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu' vicina, fermo restando l'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

1-octies. Nelle more dell'autorizzazione all'avvio del Diploma Programme di cui al comma 1-quater, il personale individuato ai sensi del comma 1-quinquies e' impiegato nelle attivita' formative, preparatorie, curricolari e organizzative necessarie alla candidatura della Scuola.

1-novies. Il trattamento economico del personale docente individuato ai sensi del comma 1-quinquies e' costituito, oltre che dallo stipendio e dagli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, da:

a) una indennita' aggiuntiva specifica, pari a euro 36.000 annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione;

b) una maggiorazione del trattamento economico di cui al presente comma in misura pari a un dodicesimo dell'indennita' aggiuntiva, spettante al docente incaricato delle funzioni di coordinamento;

c) un'indennita' di trasferimento pari a euro 15.000 al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, spettante ai docenti che risiedono al di fuori della provincia di Brindisi e sono titolari di cattedra. L'indennita' di trasferimento, corrisposta per intero all'atto della presa di servizio presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi, e' acquisita con l'effettivo servizio presso le sezioni stesse per tre anni scolastici continuativi.

1-decies. Il trattamento economico di cui al comma 1-novies e' assoggettato al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente e non e' computato ai fini della determinazione di ulteriori emolumenti accessori, indennita' o maggiorazioni comunque denominate.».

2. Per l'attuazione del comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa di euro 971.664 per l'anno 2027, di euro 831.154 annui per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e di euro 847.304 annui a decorrere dall'anno 2031.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.971.664 per l'anno 2027, a euro 831.154 annui per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 ed euro 847.304 annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 17 agosto 1957, n. 848.

Art. 6

Misure urgenti a favore delle istituzioni scolastiche della Regione Friuli-Venezia Giulia


1. Ai sensi di cui all'articolo 1, comma 11-bis, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, in materia di cofinanziamento di contratti di supplenza breve e saltuaria e di cui all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in materia di potenziamento dell'offerta formativa, la Regione Friuli Venezia Giulia puo' provvedere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dell'incremento, ulteriore rispetto alle dotazioni assegnate sulla base dei parametri nazionali, della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale, con riconoscimento al personale del servizio prestato nei termini previsti dalla legislazione vigente.

2. Al fine di fronteggiare la carenza di personale docente di madrelingua tedesca nelle istituzioni scolastiche statali con insegnamento bilingue appartenenti al sistema scolastico regionale, la Regione Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata a trasferire all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a proprio carico e sulla base di un protocollo di intesa da sottoscrivere con l'ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione del merito, le risorse necessarie alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente di madrelingua o esperto in relazione all'insegnamento della lingua tedesca, anche se privo dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi della normativa vigente. Tali risorse sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per il pagamento dei contratti medesimi. Il personale di cui al primo periodo fa parte a pieno titolo del consiglio di classe ed esercita le prerogative proprie della funzione docente. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme speciali per il reclutamento e l'assunzione del personale docente di cui al comma 1.

Art. 7

Ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito


1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione dei dirigenti scolastici con quella della restante dirigenza pubblica di livello non generale, per l'anno scolastico 2025/2026 il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del C.C.N.L. - Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, e' incrementato, nell'anno 2026, di 14 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2026, quanto a 5,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 7 milioni di euro, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, per euro 1,2 milioni, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. All'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo ai percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, per il tramite dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nelle» sono sostituite dalle seguenti: «a favore delle» e le parole: «, a favore dell'INDIRE,» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, tra gli Uffici scolastici regionali.»

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 883, della legge n. 199 del 2025, relativo ai percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, e' incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge n. 199 del 2025.

4. Al fine di garantire l'organizzazione e lo svolgimento della sessantesima edizione delle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO) in Italia nel 2028, e' autorizzata la spesa di euro 381.180 nell'anno 2026, euro 691.180 nell'anno 2027 ed euro 2.124.240 nell'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 381.180 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ad euro 691.180 per l'anno 2027, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

5. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, comma 2, secondo periodo, in materia di accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, le parole: «Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale,» sono soppresse;

b) all'articolo 22, comma 2, in materia di requisiti per la partecipazione al concorso per insegnante tecnico-pratico, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

6. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui e' titolare il Ministero dell'istruzione e del merito, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2028/2029»;

b) al comma 1, terzo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;

c) al comma 5, la parola «2027» e' sostituita con la parola «2028» e le parole «alla realizzazione degli stessi» sono sostituite dalle seguenti «a garantire la continuita' delle misure PNRR»;

d) al comma 6, le parole «1.467.737 per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «2.412.807 per l'anno 2027, euro 2.362.674 per l'anno 2028 e ad euro 1.417.604 per l'anno 2029».

7. Al fine di garantire le attivita' di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito puo' continuare ad avvalersi, anche per gli anni 2027, 2028 e 2029, del contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nei limiti dell'importo di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

8. All'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di equipe formative territoriali per la promozione di misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, le parole «2026/2027» sono sostituite dalle seguenti «2028-2029».

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, e' autorizzata la spesa di euro 1.620.120 per l'anno 2027, di euro 4.050.300 per l'anno 2028 e di euro 2.430.180 per l'anno 2029 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

10. Al fine di garantire la funzionalita' amministrativa delle istituzioni scolastiche, anche in vista dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola, nonche' al fine di limitare il ricorso agli incarichi di mansioni superiori di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 le graduatorie di merito regionali del concorso indetto con decreto dipartimentale 12 dicembre 2024, n. 3122, e della procedura valutativa per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897, sono utilizzate ai fini assunzionali per i posti della medesima Area, sulla base delle disponibilita' determinate e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato. Le nomine avvengono prioritariamente in favore dei candidati vincitori di entrambe le procedure di cui al primo periodo. In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, si procede alla compensazione dei posti tra le medesime graduatorie, in favore dei candidati vincitori.

11. Se all'esito delle operazioni assunzionali in favore dei vincitori delle procedure di cui al comma 10 residuano facolta' assunzionali nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, si procede allo scorrimento delle graduatorie oltre il numero dei posti banditi per ciascuna regione, in favore dei candidati che hanno superato le prove del concorso indetto con decreto dipartimentale del 12 dicembre 2024, n. 3122, e degli aspiranti presenti nella graduatoria della procedura valutativa per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897.

12. Lo scorrimento delle graduatorie di cui al comma 11 avviene in pari misura tra le due procedure. In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, si procede allo scorrimento della graduatoria nella quale sono ancora presenti candidati graduati, fino ad esaurimento.

13. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».

Capo II

Disposizioni urgenti per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito

Art. 8

Misure urgenti per la conclusione delle attivita' del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito


1. Al fine di rafforzare le attivita' di controllo formale di regolarita' amministrativa e contabile sui finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 55, comma 1, lettera b), numero 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' definito un incremento una tantum dei compensi, per l'anno 2026, dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 2 milioni per l'anno 2026 mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 500.000 euro per il medesimo anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e quanto a euro 1,5 milioni per l'anno 2027 mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, e' incrementato, per l'anno 2026, di 5 milioni di euro, al fine di remunerare lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle istituzioni scolastiche, connesse all'incremento delle scadenze e degli adempimenti, anche legati alle attivita' conclusive degli investimenti e delle riforme del PNRR a titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Per favorire il tempestivo e regolare svolgimento delle attivita' conclusive del PNRR, il fondo di cui all'articolo 86 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, e' incrementato di 1 milione di euro, per l'anno 2026, in favore del personale scolastico in comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito, compreso il personale di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e di cui all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro, per l'anno 2026, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3 nonche' al fine di corrispondere alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale del comparto funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito in vista dell'anno scolastico 2026/2027, lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario e' incrementato, per l'anno 2026, di euro 600.000,00, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 600.000,00, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2026, si provvede, per euro 200.000, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per euro 100.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, per euro 300.000, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 9

Revisione del monte ore degli istituti tecnici - Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali» - Missione 4 - Componente 1 del PNRR e nuova denominazione degli istituti tecnici e professionali


1. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativo all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici, all'allegato 2-ter, paragrafo 2. Autonomia e flessibilita', le tabelle 1, 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:

>> Parte di provvedimento in formato grafico

2. Fermo restando l'assetto ordinamentale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, gli istituti tecnici assumono la denominazione di «licei tecnologici» e gli istituti professionali assumono la denominazione di «licei professionali». Conseguentemente, le denominazioni riferite agli indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali sono sostituite, ovunque ricorrano, con quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

3. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 121, relativo alle ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, le parole «e di 20 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2027.». Ai maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 10

Disposizioni urgenti per la funzionalita' della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri


1. All'articolo 2 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «non anteriore al 1° gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «non anteriore al 1° luglio 2027»;

b) al comma 2, quarto periodo, le parole: «2.468.636 euro per l'anno 2027, di cui 224.422 euro per spese di funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «1.234.318 euro per l'anno 2027, di cui 112.211 euro per spese di funzionamento»;

c) al comma 3 le parole: «118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «59.102 euro per l'anno 2027 e di 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2028».

2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e' autorizzata a stipulare o prorogare con efficacia dal 1° gennaio 2027 e fino al 30 giugno 2027, nei limiti di un contingente di ventisei unita' di personale non dirigenziale, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1.122.107 euro per l'anno 2027.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.622.107 euro per l'anno 2027, di cui euro 500.000 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a euro 1.293.420 mediante utilizzo delle somme rivenienti dal comma 1;

b) quanto a euro 328.687 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 11

Misure urgenti di semplificazione in materia di edilizia scolastica


1. Agli interventi di edilizia scolastica di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito, in tutto o in parte finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) avviati in attuazione del medesimo Piano ma non ultimati entro il termine di conclusione del Piano medesimo, continuano ad applicarsi, fino al completamento degli interventi stessi, le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

2. Al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Ministero dell'istruzione e del merito per l'attuazione degli interventi, una quota non superiore al 2 per cento delle risorse di bilancio destinate al finanziamento dei medesimi interventi, che non siano beneficiari di risorse a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 per i quali non sia stata gia' utilizzata la quota di assistenza tecnica di cui all'articolo 7-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, puo' essere destinata direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito allo svolgimento di attivita' di assistenza e supporto specialistico connesse alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi. Per le medesime finalita' di cui al presente comma, il Ministero dell'istruzione e del merito puo' stipulare accordi di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ricorrere ad affidamenti in house a societa' ed enti strumentali delle amministrazioni centrali.

Capo III

Interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico

Art. 12

Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico


1. Al fine di garantire la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilita' genitoriale ostacolano l'integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo, ovvero incidono sul comportamento del minore nel contesto scolastico o sull'osservanza degli impegni assunti dalle famiglie con il Patto di corresponsabilita' educativa.

2. I servizi sociali, ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, definiscono, nell'ambito delle proprie competenze, un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialita' che, valutata la situazione del minore e del nucleo familiare, prevede lo svolgimento da parte dei soggetti stranieri esercenti la responsabilita' genitoriale di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), erogato presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonche', ove possibile, la frequenza di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilita' educativa, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica, nel rispetto dell'autonomia della medesima. Non sono tenuti agli adempimenti previsti dal presente comma i soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale affetti da gravi limitazioni della capacita' di apprendimento linguistico derivanti dall'eta', da patologie o da disabilita', attestate mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale nonche' i soggetti che, in ragione di motivate esigenze connesse alla particolare natura delle funzioni esercitate, siano impossibilitati alla frequenza dei percorsi di cui al presente comma.

3. Il mancato svolgimento del percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, salvi comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore o altri gravi documentati impedimenti, qualora persistente anche a seguito di formale diffida ad adempiere da parte dei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA) entro trenta giorni, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. L'autorita' competente all'irrogazione della sanzione di cui al primo periodo e' il prefetto. L'accertamento della violazione e' effettuato dai Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Salvo che ricorrano specifiche e certificate ragioni sanitarie o altre ragioni inerenti alle attivita' didattiche o formative, e' fatto divieto di partecipare alle attivita' curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o con qualsiasi altra modalita' atta a non consentire il riconoscimento del volto.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di cui al comma 4 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. Quando la violazione e' commessa da un minore la sanzione amministrativa pecuniaria si applica all'esercente la responsabilita' genitoriale. Le istituzioni scolastiche adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui comma 4.

6. L'autorita' competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 5 e' il prefetto. L'accertamento della violazione e' effettuato dal dirigente scolastico. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13

Criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali


1. Al fine di garantire un'equilibrata composizione delle classi, funzionale alla qualita' dell'azione educativa e didattica, alla piena fruizione del diritto allo studio e alla integrazione degli studenti stranieri, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, nell'ambito della propria autonomia, provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a costituire le classi iniziali della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo grado secondo criteri di equa distribuzione degli alunni e degli studenti, in modo che:

a) nella scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia, non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima;

b) nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il numero degli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima.

2. Qualora il numero delle domande di iscrizione degli alunni e degli studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non consenta l'applicazione di quanto previsto al medesimo comma 1, gli Uffici scolastici di ambito territoriale, sentiti i dirigenti scolastici interessati, adottano le misure organizzative necessarie a garantire una presenza equilibrata di tali alunni e studenti tra le istituzioni scolastiche viciniori. Le misure organizzative, predisposte dagli uffici territoriali di ambito, rispettano il principio di prossimita' al domicilio dell'alunno o dello studente, tenendo conto della dislocazione sul territorio dei plessi scolastici, nonche' di particolari esigenze familiari connesse alla necessita' di assistenza a persone con disabilita' grave e di altre eccezionali e documentate esigenze, valutate dagli uffici territoriali medesimi, che rendono impossibili soluzioni alternative.

3. In caso di iscrizione in corso d'anno alla classe prima ovvero a inizio o in corso d'anno a classi successive, le istituzioni scolastiche provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, all'inserimento degli alunni e degli studenti in classi nelle quali la presenza di alunni e di studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non superi i limiti ivi previsti.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con una dotazione di euro 3.400.000 per l'anno 2027 e di euro 14.139.760 a decorrere dall'anno 2028, destinato alle istituzioni scolastiche nelle quali, anche a seguito dell'adozione delle misure previste dal presente articolo, non sia possibile assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, per il finanziamento di attivita' extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana, da ripartire tra le medesime istituzioni scolastiche con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Le attivita' di cui al primo periodo possono essere realizzate, anche mediante accordi con i Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) o con gli Enti del terzo settore e con gli attori istituzionali presenti nel territorio. Ai relativi oneri, pari a euro 3.400.000 per l'anno 2027 e a euro 14.139.760 a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

5. Gli Uffici scolastici di ambito territoriale competenti vigilano affinche' sia assicurata, in particolare agli alunni e agli studenti stranieri soggetti all'obbligo di istruzione, l'effettiva fruizione del diritto allo studio, promuovendo ogni utile forma di coordinamento a livello territoriale e di supporto alle esigenze delle famiglie interessate. A tal fine, ciascun Ufficio scolastico di ambito territoriale individua un referente per le iscrizioni, con funzioni di raccordo e coordinamento con le istituzioni scolastiche.

6. All'articolo 45, comma 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «scolastico» e' sostituita dalle seguenti: «di istruzione»;

b) le parole: «corrispondente all'eta' anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa» sono sostituite dalle seguenti: «individuata dal collegio dei docenti, con delibera del medesimo».

c) alla lettera a), le parole «, che puo' determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'eta' anagrafica» sono soppresse.

7. Alle attivita' previste dai commi 1, 2, 3, 5 e 6 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14

Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca


1. All'articolo 22-ter, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica ai titolari di progetti finanziati nell'ambito delle Azioni di mobilita' Marie Sklodowska Curie - Doctoral Networks (MSCA -DN)».

2. Al fine di assicurare la partecipazione italiana ai partenariati europei di ricerca e innovazione nell'ambito del programma Horizon Europe 2021-2027 e di rafforzare le iniziative di ricerca e innovazione con i Paesi partner nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa, sono destinati 9,5 milioni euro per l'anno 2026 al cofinanziamento nazionale delle iniziative realizzate nell'ambito dei partenariati europei, con riferimento a PRIMA - Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area e alla Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP), a progetti di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa, nonche' al rafforzamento della dimensione internazionale delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.

3. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera b) aggiungere, infine, il seguente periodo: «. Al fine di riconoscere in via strutturale l'impegno del personale tecnico amministrativo, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le risorse di cui al secondo periodo sono destinate alle medesime finalita', previste dal terzo periodo, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale;».

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 15

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 settembre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito

Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca

Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione

Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato 1
(articolo 9, comma 2)
Denominazioni dei licei tecnologici e professionali


«LICEI TECNOLOGICI»

Settore economico

1) Liceo tecnologico per l'amministrazione, la finanza e il marketing

2) Liceo tecnologico per il turismo

Settore tecnologico-ambientale

3) Liceo tecnologico per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria

4) Liceo tecnologico per la chimica

5) Liceo tecnologico per le costruzioni, l'ambiente e il territorio

6) Liceo tecnologico per l'elettronica e l'elettrotecnica

7) Liceo tecnologico per la grafica e la comunicazione

8) Liceo tecnologico per l'informatica e le telecomunicazioni

9) Liceo tecnologico per la meccanica, la meccatronica e l'energia

10) Liceo tecnologico per il sistema moda

11) Liceo tecnologico per i trasporti e la logistica

«LICEI PROFESSIONALI»

1) Liceo professionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane

2) Liceo professionale per la pesca commerciale e le produzioni ittiche

3) Liceo professionale per l'industria e l'artigianato per il Made in Italy

4) Liceo professionale per la manutenzione e l'assistenza tecnica

5) Liceo professionale per la gestione delle acque e il risanamento ambientale

6) Liceo professionale per i servizi commerciali

7) Liceo professionale per l'enogastronomia e l'ospitalita' alberghiera

8) Liceo professionale per i servizi culturali e dello spettacolo

9) Liceo professionale per i servizi per la sanita' e l'assistenza sociale;

10) Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico

11) Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico

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