
Siamo arrivati forse all’ultimo capitolo della vicenda dell’ex Ilva di Taranto.
Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con la sentenza n. 28087 depositata il 29 ottobre 2026, hanno respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale proposti dalle società in amministrazione straordinaria, confermando lo stop all’area a caldo e chiarendo presupposti, giurisdizione ed effetti dell’inibitoria collettiva ex art. 840-sexiesdecies c.p.c.
La vicenda nasce nel 2021, quando alcuni cittadini di Taranto promuovono un’azione inibitoria collettiva per ottenere la cessazione delle attività ritenute pregiudizievoli per la salute e l’ambiente.
La Corte d’appello di Milano, con decreto del 27 luglio 2026, ordina a Ilva, Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’Italia Holding la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo, concedendo novanta giorni per completare le operazioni.
La decisione si fonda su due ragioni autonome: la presenza di amianto negli impianti e le emissioni di polveri sottili.
Ilva e Acciaierie d’Italia ricorrono in Cassazione. Le Sezioni Unite respingono entrambi i ricorsi.
L’art. 840-sexiesdecies c.p.c. consente di chiedere al giudice di far cessare atti o comportamenti di imprese o gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità che possano pregiudicare una pluralità di persone.
Non serve quindi attendere che il danno si sia definitivamente verificato.
L’inibitoria ha una funzione soprattutto preventiva: mira a impedire la prosecuzione di una condotta potenzialmente dannosa.
Le Sezioni Unite chiariscono che non si tratta di un semplice provvedimento cautelare. È una forma autonoma di tutela dei diritti e può essere proposta anche contro imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria.
C’è poi il principio processuale enunciato dalla Corte.
Il decreto con cui la Corte d’appello accoglie un’inibitoria collettiva con effetti irreversibili è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
Conta, in sostanza, anche la “decisorietà di fatto”: quando gli effetti pratici di un provvedimento possono diventare irreversibili, deve essere garantito il controllo di legittimità della Cassazione.
Le società contestano anche la giurisdizione del giudice ordinario, perché l’attività dello stabilimento è disciplinata dall’AIA 2025.
Le Sezioni Unite distinguono però due piani.
Se si vuole ottenere l’annullamento dell’AIA, la questione appartiene al giudice amministrativo.
Qui, invece, i cittadini chiedono di far cessare una condotta privata pregiudizievole per la salute di una collettività. Il petitum sostanziale riguarda quindi un diritto soggettivo fondamentale e la giurisdizione resta del giudice ordinario.
Il giudice può anche valutare incidentalmente la legittimità dell’autorizzazione e, se necessario, disapplicarla ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248/1865, All. E.
Disapplicare, però, non significa annullare: l’AIA continua a esistere. La sua efficacia viene esclusa soltanto nel giudizio concreto, senza che il giudice si sostituisca alla pubblica amministrazione.
La sentenza affronta anche il bilanciamento tra gli interessi coinvolti.
Ma non si tratta semplicemente di scegliere tra salute e lavoro.
Per le Sezioni Unite, salute e lavoro non devono essere contrapposti: il lavoro tutelato dalla Costituzione deve essere salubre e sicuro.
Il vero limite riguarda la libertà di iniziativa economica privata.
Gli artt. 9, 32 e 41 Cost. impongono infatti che l’attività economica non si svolga in modo da recare danno alla salute e all’ambiente.
A questo quadro si aggiunge il diritto dell’Unione europea. L’art. 8, par. 2, della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED) impone la sospensione dell’attività quando sussistono pericoli gravi e rilevanti per la salute o l’ambiente.
Il punto decisivo riguarda l’amianto.
Nello stabilimento risultano ancora presenti circa 2.140 tonnellate, utilizzate come isolante termico nei cowpers degli altiforni.
L’AIA precedente prevedeva la rimozione integrale entro il 23 agosto 2023. Secondo i giudici, l’AIA 2025 non affronta adeguatamente la rimozione e finisce così per rinviare sostanzialmente l’intervento.
Entrano allora in gioco due principi.
Il principio di prevenzione, previsto dall’art. 191 TFUE, impone di intervenire sulla fonte di un rischio conosciuto.
Il principio di precauzione, richiamato anche dall’art. 301 del d.lgs. n. 152/2006, consente invece di adottare misure protettive anche quando permangono margini di incertezza scientifica, se esistono indicazioni di un possibile pericolo grave.
Nel caso dell’ex Ilva, la Corte considera anche lo stato e l’età degli impianti, gli stress termici e meccanici e gli incidenti verificatisi nel tempo.
L’accertamento della pericolosità attuale e rilevante viene quindi ritenuto congruamente motivato.
La Corte d’appello aveva fondato l’inibitoria anche sulle emissioni di PM10 e PM2,5.
Le società contestano questa parte richiamando, tra l’altro, la valutazione di impatto sanitario, il parere dell’Istituto Superiore di Sanità e lo scenario produttivo autorizzato di sei milioni di tonnellate annue.
La Cassazione, però, non entra nel merito di queste censure.
Il motivo è processuale: amianto e polveri sottili costituiscono due rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente a sostenere l’inibitoria.
Una volta confermata quella relativa all’amianto, anche un eventuale accoglimento delle contestazioni sulle polveri non potrebbe cambiare l’esito del giudizio. I relativi motivi vengono quindi dichiarati inammissibili per difetto di interesse.
Rimane un ultimo punto: la sospensione dell’attività dell’area a caldo rispetta il principio di proporzionalità?
Per le Sezioni Unite, sì.
L’accertamento dei pericoli gravi e rilevanti è coerente con il principio di precauzione e la misura adottata risulta proporzionata, anche considerando il lungo protrarsi della vicenda.
L’intensità dell’inibitoria viene infatti rapportata alla natura primaria dei diritti tutelati e all’esigenza di rendere effettiva la protezione sanitaria e ambientale richiesta dal diritto dell’Unione.
Con il rigetto dei ricorsi resta efficace l’ordine di sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo.
Non si tratta però, sul piano giuridico, di una chiusura definitiva.
La Corte d’appello ha previsto la possibilità di riprendere l’attività dopo la rimozione integrale dell’amianto, l’adozione delle misure necessarie per riportare le polveri sottili entro limiti di sicurezza e il rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. n. 152/2006 e dalla direttiva IED.
Resta distinto il problema tecnico degli effetti dello spegnimento degli altiforni, che le stesse società hanno indicato come potenzialmente difficilmente reversibili.
La sentenza chiarisce quattro punti.
L’inibitoria collettiva può essere utilizzata per prevenire un pregiudizio alla salute di una pluralità di persone, anche contro imprese in amministrazione straordinaria.
Un provvedimento con effetti irreversibili può essere impugnato in Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
Il giudice ordinario può intervenire anche in presenza di un’AIA e disapplicarla incidentalmente quando è necessario per tutelare diritti fondamentali.
Infine, davanti a pericoli gravi e rilevanti, prevenzione e precauzione consentono di intervenire senza aspettare che il rischio si trasformi in un danno ormai consumato.
In altre parole, quando la tutela è preventiva, aspettare la certezza del danno può significare intervenire troppo tardi.
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