Incidenti con fauna selvatica: chi deve provare la dinamica?

Articolo del 24/02/2026

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Quando un veicolo collide con un animale selvatico, il danneggiato può agire contro la Regione per ottenere il risarcimento.

Ma qual è il corretto criterio di imputazione della responsabilità?

Si applica la regola generale dell’art. 2043 c.c., con onere di provare la colpa dell’ente, oppure opera il regime speciale dell’art. 2052 c.c., fondato su responsabilità oggettiva e prova liberatoria del caso fortuito?

E quale ruolo assume la prova della dinamica del sinistro quando il danneggiato è anche conducente del veicolo?

La giurisprudenza di legittimità ha ormai ricondotto a sistema la materia, chiarendo che il problema non è meramente qualificatorio, ma riguarda il riparto dell’onere della prova e la struttura della responsabilità.

Criterio oggettivo di imputazione

L’art. 2052 c.c. prevede la responsabilità del proprietario dell’animale per i danni da questo cagionati, anche se smarrito o fuggito, salvo prova del caso fortuito. Il criterio non si fonda sulla custodia in senso tecnico, ma sulla proprietà o utilizzazione dell’animale.

La fauna selvatica, pur appartenendo al patrimonio indisponibile dello Stato (L. n. 157/1992), è affidata alla gestione, programmazione e controllo delle Regioni. L’attribuzione del potere comporta l’assunzione della correlata responsabilità.

Ne consegue che i danni cagionati dalla fauna selvatica rientrano nel paradigma dell’art. 2052 c.c., e non in quello generale dell’art. 2043 c.c.

Riparto dell’onere della prova

Nel regime dell’art. 2052 c.c.:

  • il danneggiato deve allegare e provare che il danno è stato causato da un animale selvatico appartenente a specie rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato;

  • deve dimostrare la dinamica del sinistro;

  • deve provare il nesso causale tra condotta dell’animale ed evento dannoso.

Se il danneggiato è anche conducente del veicolo, si aggiunge l’ulteriore profilo della presunzione di cui all’art. 2054 c.c.: egli dovrà dimostrare di avere adottato ogni cautela nella guida e che l’impatto non fosse evitabile.

Spetta invece alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, unico elemento idoneo a interrompere il nesso causale. Non è sufficiente dimostrare di avere tenuto una condotta diligente o di avere predisposto generiche misure di controllo: il legislatore ha tipizzato l’esimente nel solo caso fortuito.

Concorso tra art. 2052 e art. 2054 c.c.

In caso di urto tra veicolo e animale, la presunzione di responsabilità del conducente ex art. 2054 c.c. concorre con quella gravante sul proprietario dell’animale ex art. 2052 c.c.

Se uno solo dei soggetti supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull’altro.
Se entrambi vincono la presunzione, nessuno risponde.
Se nessuno fornisce prova liberatoria, la responsabilità è ripartita in pari misura.

Il sistema è dunque strutturato su un doppio binario presuntivo, che impone un rigoroso accertamento della dinamica del sinistro.

Individuazione della norma e giudicato interno

La scelta tra art. 2043 e art. 2052 c.c. non integra una diversa qualificazione della domanda (che resta risarcitoria), ma attiene all’individuazione della norma applicabile e al criterio di riparto dell’onere probatorio.

In assenza di una pronuncia espressa sul punto nei gradi di merito, non si forma giudicato interno. Il giudice può applicare d’ufficio la disciplina corretta in virtù del principio iura novit curia, purché non sia leso il diritto di difesa.

Il tema, quindi, non è la "novità" della domanda, ma la corretta selezione della regola di responsabilità.

Prova della dinamica e limiti applicativi

La responsabilità oggettiva non equivale a responsabilità automatica.

Il danneggiato deve fornire una prova rigorosa della dinamica: velocità, condizioni della strada, modalità di attraversamento dell’animale, imprevedibilità dell’evento.

L’assoluta imprevedibilità della condotta dell’animale può integrare caso fortuito; viceversa, una condotta imprudente del conducente può escludere o ridurre il risarcimento.

Il discrimine resta causale e probatorio, non meramente formale.

Casi giurisprudenziali

La Corte di Cassazione, Sez. III civile, sentenza 10 novembre 2023, n. 31330, ha affermato che la responsabilità per danni da fauna selvatica rientra nell’ambito dell’art. 2052 c.c., e che la questione attiene all’individuazione della norma applicabile e non è coperta da giudicato interno.

La Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza 25 luglio 2025 n. 21427, ha ulteriormente sistematizzato la materia, ribadendo che: (i) la Regione è legittimata passiva in via esclusiva; (ii) il danneggiato deve provare dinamica e nesso causale; (iii) l’ente può liberarsi solo dimostrando il caso fortuito; (iv) in presenza di conducente-danneggiato opera il concorso con la presunzione di cui all’art. 2054 c.c.; (v) se entrambe le presunzioni non sono superate, il risarcimento spetta nella misura del 50%.

Infine, la Corte di Cassazione, Sez. III civile, sentenza 5 febbraio 2026, n. 2526, ha chiarito che l’applicazione dell’art. 2052 c.c. non esonera il danneggiato dall’onere di fornire una prova completa e coerente della dinamica del sinistro, potendo la domanda essere rigettata ove l’istruttoria evidenzi una condotta imprudente del conducente.

Regola operativa per il professionista

In caso di incidente con fauna selvatica:

  • la domanda va impostata ai sensi dell’art. 2052 c.c.;

  • il danneggiato deve provare urto, danno, dinamica e nesso causale;

  • se è conducente, deve dimostrare di avere adottato ogni cautela nella guida;

  • la Regione può liberarsi solo provando il caso fortuito;

  • in difetto di superamento delle rispettive presunzioni, il risarcimento può essere riconosciuto nella misura del 50%.

La risposta alla domanda iniziale è dunque articolata: la responsabilità è oggettiva quanto al criterio di imputazione, ma il risarcimento dipende da un rigoroso accertamento causale e dal corretto funzionamento delle presunzioni concorrenti.

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