Indennizzo da ritardo della Pa: il semplice ritardo non basta

Articolo del 19/06/2026

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Il Consiglio di Stato (n. 4258/2026) chiarisce che il ritardo della Pa non dà automaticamente diritto all’indennizzo: serve l’attivazione del potere sostitutivo e l’istituto resta limitato ai procedimenti d’impresa.

Il ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione di un procedimento basta, da solo, per ottenere l’indennizzo da mero ritardo?

Il Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza n. 4258 del 26 maggio 2026, risponde di no.

La decisione riguarda le lungaggini amministrative e chiarisce un punto pratico: la lentezza della Pa può essere una disfunzione, ma non sempre si traduce in un credito automatico per il cittadino.

Nel caso esaminato, una candidata contestava il ritardo con cui le amministrazioni avevano dato esecuzione a una precedente sentenza del Tribunale del lavoro di Roma. Quella decisione aveva dichiarato illegittimo il d.P.C.M. di conferimento di un incarico dirigenziale e aveva imposto di ripetere la valutazione dei concorrenti.

Secondo l’appellante, la procedura era stata conclusa troppo tardi. Da qui la richiesta di indennizzo da ritardo ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990.

Risarcimento e indennizzo non sono la stessa cosa

Prima di entrare nel merito, conviene distinguere.

Il risarcimento del danno da ritardo richiede la prova degli elementi della responsabilità: il danno, il nesso causale, la colpa dell’amministrazione e, nei casi in cui rileva, la spettanza del bene della vita.

L’indennizzo da mero ritardo, invece, segue una disciplina speciale. Non serve a risarcire ogni danno subito dal privato, ma opera solo alle condizioni stabilite dalla legge.

Ed è proprio su queste condizioni che si concentra la sentenza.

Il semplice ritardo non basta

Il Consiglio di Stato parte da una regola chiara.

Non basta dire: “la Pa ha superato il termine, quindi deve pagare”.

Secondo Palazzo Spada, il mero superamento del termine di conclusione del procedimento non è sufficiente per riconoscere l’indennizzo da mero ritardo.

Il diritto all’indennizzo presuppone un passaggio ulteriore: il privato deve avere attivato il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990.

In altre parole, se l’amministrazione non conclude il procedimento, il cittadino non può limitarsi ad attendere e poi chiedere l’indennizzo. Deve prima sollecitare l’intervento del soggetto chiamato a sostituirsi all’ufficio rimasto inerte.

Il potere sostitutivo va attivato entro venti giorni

Il punto decisivo è il richiamo all’art. 28 del d.l. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013.

La norma prevede che, per ottenere l’indennizzo, l’istante deve azionare il potere sostitutivo, chiedendo l’adozione del provvedimento non emanato.

Il Consiglio di Stato richiama l’orientamento secondo cui l’indennizzo da mero ritardo richiede che il privato attivi il potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Su questo punto la sentenza cita Cass. civ., Sez. Un., 3 agosto 2025, n. 22363, Cons. Stato, sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7797, e Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2022, n. 3625.

Il messaggio è semplice: scaduto il termine del procedimento, il cittadino deve muoversi subito. Se resta fermo, l’indennizzo non matura automaticamente.

L’indennizzo da ritardo non vale per tutti i procedimenti

C’è poi un secondo limite.

Il Consiglio di Stato ricorda che l’art. 28, comma 10, del d.l. n. 69/2013 limita l’attuale operatività dell’art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990 ai procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa.

La disposizione era stata introdotta in via sperimentale. Il successivo regolamento, che avrebbe potuto confermare, rimodulare o ampliare la disciplina anche ad altri procedimenti, non risulta adottato.

Per questo, secondo Palazzo Spada, l’ambito applicativo resta ancora circoscritto ai soli procedimenti relativi all’attività d’impresa.

Sul punto viene richiamato Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2023, n. 3040.

Perché la domanda viene respinta

Applicando questi principi al caso concreto, il Consiglio di Stato respinge l’appello.

La procedura riguardava la rinnovazione della valutazione comparativa per il conferimento di un incarico dirigenziale generale.

Non si trattava, quindi, di un procedimento relativo all’avvio o all’esercizio di un’attività di impresa.

Di conseguenza, l’indennizzo da mero ritardo non poteva essere riconosciuto.

Diventa irrilevante anche la discussione sulla sospensione dei termini procedimentali durante il periodo pandemico. Anche a voler discutere del tempo effettivamente trascorso, mancavano comunque le condizioni previste dalla legge per ottenere l’indennizzo.

La questione di costituzionalità resta fuori

L’appellante aveva sollevato anche una questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, della legge n. 98/2013, nella parte in cui prevede un indennizzo pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 2.000 euro.

Il Consiglio di Stato non esamina il merito della questione perché la ritiene irrilevante.

Se manca il diritto all’indennizzo, non serve discutere della sua misura.

Cosa ci portiamo a casa?

La sentenza chiarisce che, davanti alle lungaggini amministrative, non basta invocare la lentezza della Pa.

Per ottenere l’indennizzo da mero ritardo servono almeno due condizioni:

  • il privato deve avere attivato tempestivamente il potere sostitutivo;

  • il procedimento deve rientrare nell’ambito applicativo oggi previsto dalla legge, cioè quello relativo all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa.

Il ritardo amministrativo, quindi, non apre automaticamente il portafoglio della Pa.

Può avere conseguenze economiche solo quando la legge lo consente e quando il cittadino ha seguito il percorso previsto.


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