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Responsabilità della pubblica amministrazione

Voce del 19/06/2026

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La responsabilità della pubblica amministrazione indica le ipotesi in cui la Pa può essere tenuta a risarcire o indennizzare il privato per i danni o i pregiudizi derivanti dalla sua attività illegittima, dal ritardo nella conclusione di un procedimento o dall’inerzia.

Non ogni errore della Pa comporta automaticamente un obbligo di pagamento.

Nel caso del risarcimento del danno, il privato deve dimostrare, di regola, l’illegittimità dell’azione amministrativa, il danno subito, il nesso causale tra condotta e pregiudizio, la colpa dell’amministrazione e, quando si tratta di interessi pretensivi, anche la spettanza del bene della vita richiesto.

Sul punto si veda, ad esempio, il caso dei dinieghi e ritardi illegittimi della Pa, nel quale viene chiarito quando la colpa dell’amministrazione può essere provata anche per presunzioni. Un altro esempio è rappresentato dalla vicenda sulla cartomanzia e ciarlataneria, in cui il tema della responsabilità della Pa viene collegato all’adozione di un provvedimento illegittimo e alla lesione della sfera giuridica del privato.

Diverso è l’indennizzo da mero ritardo, previsto dall’art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990. In questo caso non si tratta di risarcire un danno concreto già provato, ma di riconoscere una somma predeterminata per il superamento del termine di conclusione del procedimento, alle condizioni stabilite dalla legge.

Anche l’indennizzo, però, non opera in modo automatico. Come chiarito nell’articolo sull’indennizzo da ritardo della Pa, il privato deve attivare tempestivamente il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 e la disciplina, allo stato, resta limitata ai procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa.

La responsabilità della Pa si collega anche ai principi di buon andamento, efficienza e correttezza dell’azione amministrativa, richiamati nell’articolo su efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione. Quando invece il problema riguarda il mancato riscontro della Pa, viene in rilievo il tema del silenzio amministrativo, come nel caso dell’accesso documentale, silenzio-rigetto e onere di cooperazione della Pa.

Occorre poi distinguere i casi in cui la Pa ha un vero obbligo di provvedere da quelli in cui il privato sollecita soltanto un riesame dell’atto. In questa prospettiva è utile il richiamo alla voce sull’autotutela amministrativa e il diniego di riesame, dove si chiarisce che la richiesta di autotutela non determina, di regola, un obbligo giuridico di adottare un nuovo provvedimento.

In sintesi, la responsabilità della pubblica amministrazione non nasce dalla sola inefficienza amministrativa. Serve verificare quale tutela viene richiesta, se risarcitoria o indennitaria, quale comportamento viene contestato alla Pa e se ricorrono i presupposti previsti dalla legge.

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