
Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo che attua la riforma dell’ordinamento forense. Il testo punta a sostituire la legge professionale del 2012, ma non è ancora definitivo: ora passa alle Camere per i pareri.
Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 2 ottobre 2026, ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo che attua la Legge 28 luglio 2026, n. 137 sulla riforma dell’ordinamento forense.
Il testo, proposto dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, è destinato a sostituire la legge 31 dicembre 2012, n. 247, consegnando all’avvocatura un nuovo ordinamento professionale dopo quasi quattordici anni.
Non si tratta però ancora del via libera definitivo. Lo schema dovrà ora passare alle Camere per il parere delle Commissioni competenti e poi tornare al Governo per l’approvazione finale.
Il decreto attuativo mette al centro la libertà e l’indipendenza dell’avvocato, qualificate come principi fondanti dell’ordinamento forense.
Viene riconosciuto il ruolo dell’avvocatura nella tutela dello Stato di diritto e nella corretta amministrazione della giustizia. Per Nordio, ribadire l’autonomia dell’avvocato significa consacrare “la nobiltà del carattere della professione forense”.
Uno dei punti più rilevanti è il rafforzamento del segreto professionale, qualificato come diritto inviolabile e indisponibile dell’assistito e dell’avvocato. La tutela si estende a qualsiasi supporto, materiale o immateriale, con deroghe limitate a casi tassativi.
Torna anche il giuramento dell’avvocato, che collega l’accesso alla professione all’assunzione formale degli obblighi connessi alla funzione difensiva.
Lo schema conferma la riserva in favore degli avvocati per la difesa davanti agli organi giurisdizionali.
La riserva riguarda anche la consulenza legale e l’assistenza legale stragiudiziale connesse all’attività giurisdizionale, quando siano svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate.
Sono nulli i patti che prevedono corrispettivi in favore di soggetti non iscritti all’albo per lo svolgimento di tali attività.
Il compenso dell’avvocato dovrà essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico e dovrà risultare adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione. I parametri saranno aggiornati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense.
Il decreto introduce anche strumenti per agevolare il recupero dei crediti professionali.
La professione potrà essere esercitata in forma individuale oppure attraverso associazioni, reti professionali, anche multidisciplinari, e società tra avvocati.
Il principio resta quello della tutela dell’autonomia e dell’indipendenza del professionista: i patti contrari saranno nulli.
Nelle società tra avvocati, almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto dovranno essere detenuti da avvocati. La regola serve a evitare che l’ingresso di soci non professionisti possa incidere sulla libertà tecnica e decisionale del professionista.
Una delle novità più significative riguarda la disciplina della monocommittenza e della collaborazione continuativa.
La monocommittenza viene regolata come rapporto continuativo ed esclusivo, con compenso non inferiore ai parametri ministeriali. La collaborazione continuativa non esclusiva dovrà invece risultare da contratto scritto.
Sono previste tutele in caso di gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio. La riforma interviene anche sul piano previdenziale, con l’obiettivo di rendere più stabile il percorso dei giovani professionisti.
Il tema è centrale nella lettura politica della riforma. Nordio ha richiamato il calo degli iscritti: nel 2024 le cancellazioni sono state 8.100, superando di 2.400 le nuove iscrizioni; nel 2025 il divario è cresciuto ancora, con 6.900 cancellazioni contro 4.000 iscrizioni.
Secondo il Ministro, la riforma mira a invertire questa tendenza, favorendo soprattutto i giovani avvocati. L’avvocatura, ha ricordato Nordio, è “il terzo piede della giurisdizione”: senza difesa, il processo perderebbe una delle sue garanzie essenziali.
Il decreto rende annuale l’obbligo di formazione e aggiornamento professionale.
Sono inoltre previsti:
I consigli degli ordini circondariali e il Consiglio nazionale forense dureranno in carica tre anni, con un limite massimo di tre mandati consecutivi.
Per l’accesso alla professione, il tirocinio potrà essere svolto per l’intera durata presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico. Il corso di formazione dei praticanti avrà durata di dodici mesi e le prove scritte dell’esame di Stato si svolgeranno con strumenti informatici.
Sono previsti anche controlli semestrali sul tirocinio.
Il decreto interviene sul procedimento davanti ai consigli distrettuali di disciplina.
Le garanzie difensive dell’incolpato vengono anticipate fin dalla ricezione della notizia di illecito. Sono introdotti gli istituti dell’astensione e della ricusazione dei componenti del collegio disciplinare.
La durata minima della sospensione viene ridotta a un mese. Il termine per il ricorso al Consiglio nazionale forense viene portato a sessanta giorni dalla notifica, con effetto sospensivo.
Per la prima volta viene inoltre introdotta nel sistema forense la riabilitazione, che estingue gli effetti delle sanzioni disciplinari diverse dalla radiazione.
Con l’approvazione preliminare del decreto attuativo, la riforma dell’ordinamento forense compie un passaggio decisivo.
La legge delega aveva fissato i principi. Ora il Governo ha iniziato a tradurli in regole operative. Ma il percorso non è concluso: serviranno i pareri parlamentari e il successivo esame definitivo del Consiglio dei ministri.
Solo allora il nuovo ordinamento forense potrà sostituire la legge professionale del 2012 e diventare il nuovo quadro di riferimento per avvocati, praticanti, ordini e cittadini.
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