Cinque aree di valutazione, dal ragionamento analitico alla gestione dello stress. Il CSM individua le condizioni di inidoneità da accertare nei concorsi in magistratura attraverso test e colloquio psicoattitudinale.
Il Consiglio superiore della magistratura, durante il plenum del 16 settembre 2026, ha definito le condizioni di inidoneità psicoattitudinale degli aspiranti magistrati, in attuazione della riforma dell’ordinamento giudiziario del 2024, introdotta con il D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.
L’intervento si inserisce nel più ampio percorso di riforma dell’ordinamento giudiziario e del CSM, avviato con la Legge 17 giugno 2022, n. 71.
La delibera chiarisce subito un punto: non si tratta di individuare i candidati con le migliori caratteristiche psicologiche, né di formulare diagnosi, ma di verificare l’eventuale presenza di gravi condizioni di inidoneità all’esercizio della funzione giudiziaria.
I requisiti ritenuti essenziali dal CSM sono suddivisi in cinque aree:
cognitiva: ragionamento analitico, pensiero critico-inferenziale, capacità decisionale e problem solving;
emotiva: equilibrio, gestione dello stress e autocontrollo;
relazionale: empatia, ascolto, comunicazione e capacità di collaborazione;
etico-valoriale: equità e autonomia di giudizio;
organizzativa: organizzazione del lavoro e gestione del tempo.
L’inidoneità non potrà quindi derivare da una singola debolezza, ma dovrà essere riconducibile a una grave carenza delle capacità considerate essenziali.
Terminata la valutazione degli scritti, i candidati ammessi all’orale sosterranno i test psicoattitudinali individuati dal CSM nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicometria.
Il risultato del test non determina autonomamente l’esclusione, ma costituisce uno strumento per il successivo colloquio psicoattitudinale, diretto dal presidente della commissione con l’ausilio di un esperto psicologo.
La valutazione finale di idoneità o non idoneità resta infatti affidata alla commissione esaminatrice.
L’accertamento non ha natura clinica: non è diretto a individuare patologie o a formulare diagnosi, ma a verificare l’idoneità funzionale del candidato rispetto allo specifico ruolo.
Il giudizio deve inoltre riferirsi alla situazione del candidato nel momento della selezione, sulla base degli elementi emersi dal test, dal colloquio e dall’osservazione diretta.
Test e colloquio dovranno essere adeguatamente documentati, così da rendere ricostruibile l’iter seguito dalla commissione anche ai fini dell’eventuale controllo del giudice amministrativo.
La delibera individua dunque cosa dovrà essere valutato, ma non contiene ancora i test.
Le prove dovranno essere successivamente elaborate con il supporto degli esperti e sottoposte all’approvazione del CSM.
La nuova disciplina si applica ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2025.
L’approvazione non ha comunque chiuso il confronto all’interno del CSM: il voto ha registrato sei astensioni e critiche di segno diverso, sia da parte di chi considera l’impostazione troppo restrittiva rispetto alla riforma, sia da chi continua a contestare l’introduzione stessa dei test nell’accesso alla magistratura.
Il criterio fissato dalla delibera resta però netto: non selezionare il magistrato psicologicamente “migliore”, ma accertare eventuali gravi carenze incompatibili con l’esercizio della funzione giudiziaria.
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