Vizio parziale di mente

Scheda del 06/08/2025

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Il vizio parziale di mente è una condizione in cui una persona, al momento del reato, presenta un'«infermità» che riduce significativamente, ma non esclude, la capacità di intendere o di volere.

A differenza del vizio totale (art. 88 c.p.), che comporta la non imputabilità, il vizio parziale comporta l'imputabilità con una diminuzione della pena, ma non l'assoluzione.


Normativa di riferimento

  • Art. 88 c.p.: Vizio totale di mente – Esclude l'imputabilità.

  • Art. 89 c.p.: Vizio parziale di mente – Diminuisce la pena.


Condizioni e accertamento

Il vizio parziale di mente richiede:

  1. La presenza di una infermità (psichica, psicologica o neurologica);

  2. Una riduzione significativa, ma non totale, della capacità di intendere e/o volere;

  3. Un collegamento temporale e causale tra infermità e momento del fatto.

L'accertamento avviene tramite:

  • Perizia psichiatrica (o neuropsichiatrica);

  • Valutazione del giudice, che non è vincolato alla perizia ma deve motivare un eventuale dissenso (Cass. Sez. Un. n. 9163/2005).


Effetti sul piano sanzionatorio

  • La pena è diminuita secondo i criteri dell'art. 133 c.p.;

  • La riduzione può essere quantificata fino a 1/3, o più nei casi di particolare compromissione;

  • Possono applicarsi anche le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.);

  • Se ricorrono i presupposti, può essere disposto il doppio binario: pena + misura di sicurezza (es. REMS), in caso di pericolosità sociale.


Esempi di situazioni rilevanti

  • Forme meno gravi di oligofrenia, demenza senile, schizofrenia, disturbi della personalità, nevrosi;

  • Disturbi psicotici non totalmente invalidanti;

  • Disturbi d’ansia o depressivi gravi;

  • Stati alterati da sostanze (se non volontariamente assunte per delinquere);

  • Deficit cognitivi lievi o moderati.


Giurisprudenza rilevante

  • Cass., sez. I penale, n. 130/2025: anche nei reati gravi come la rapina, il vizio parziale di mente comporta una riduzione della pena, ma non incide sulla sussistenza dell'aggravante dell'uso della violenza.

  • Cass., sez. un., n. 9163/2005: i disturbi della personalità, se gravi e legati causalmente al fatto, possono integrare l'infermità rilevante ex art. 89 c.p.; il giudice può discostarsi dalla perizia, se motivato.

  • Cass., sez. II penale, n. 25013/2022: il vizio parziale di mente è compatibile con il dolo, anche eventuale.


Problemi tipici

  • Abuso difensivo del vizio mentale: rischio di perizie compiacenti;

  • Quantificazione della diminuzione: discrezionalità ampia del giudice;

  • Applicazione nei reati violenti: tensione tra esigenze di sicurezza e riduzione della pena.


In sintesi

Il vizio parziale di mente è una condizione che, pur lasciando integro il giudizio di imputabilità, comporta un trattamento sanzionatorio meno severo. Richiede un rigoroso accertamento medico-legale e una valutazione giuridica attenta per bilanciare le esigenze di giustizia e quelle di tutela della salute mentale dell'imputato. Fondamentale è il nesso causale tra infermità e reato: l'infermità deve avere inciso sulla condotta criminosa in modo determinante.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penale, Sentenza del 25/01/2005 (dep. 08/03/2005)

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel concetto di "infermità" anche i "gravi disturbi della personalità", a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l'intensità, tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere, e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sentenza n.25013 del 30/03/2022 (dep. 30/06/2022)

Il vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) deve valutarsi logicamente compatibile con il dolo, non essendovi contrasto fra la seminfermità mentale ed il ritenere provato il dolo. La coscienza e la volontà, pur diminuite, non sono inconciliabili con il vizio parziale di mente, perché sussiste piena autonomia concettuale tra la diminuente, che attiene alla sfera psichica del soggetto al momento della formazione della sua volontà, e l'intensità del dolo, che riguarda il momento nel quale la volontà si esteriorizza e persegue l'obiettivo avuto di mira dal soggetto agente.

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