Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.31242 del 04/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5241-2017 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI TRASONE 8, presso lo studio dell’avvocato ERCOLE FORGIONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO ROMANO giusta procura speciale in calce al ricorso e all’avvocato ANTONIO ROMANO difensore di sè medesimo;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PLC in persona del procuratore speciale Dott. G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA ORLANDONI giusta procura speciale in calce al controricorso;

L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R RODRIGUEZ PEREIRA 142, presso lo studio dell’avvocato ELIO RIPOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO CERIOTTI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3795/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 22 febbraio 2017 l’avvocato Antonio Romano, in proprio, ricorre per cassazione della sentenza numero 3795-2016 pubblicata il 12 ottobre 2016, emessa nei confronti dell’Ingegnere L.E. e dell’assicurazione Zurich Insurance s.p.a., affidando il ricorso a 3 motivi. Le parti intimate hanno resistito con controricorso notificato.

2. La Corte d’appello, nel respingere l’impugnazione dell’avvocato Romano, confermava la sentenza primo grado emessa dal Tribunale di Milano con la quale era stata respinta l’azione di responsabilità svolta nei confronti dell’ing. L.E. (che a sua volta aveva chiamato in causa la propria assicurazione), intesa a ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ai lavori che l’attore aveva dovuto effettuare per rimediare alle perdite d’acqua riscontrate in un box di sua proprietà, locato a terzi, di cui il conduttore aveva chiesto la messa in ripristino. Nel caso specifico l’ingegner L. era stato nominato quale consulente del giudice nel procedimento di ATP avviato dall’avvocato R. nei confronti del conduttore, e (in tesi) si sarebbe reso responsabile di non avere indagato sufficientemente sulle cause delle infiltrazioni d’acqua rilevate nei locali affittati e di essersi affidato alle dichiarazioni rilasciate dalla società Amiacque che gestiva la rete fognaria del Comune di *****, senza svolgere ulteriori accertamenti sulle concrete cause delle infiltrazioni, di seguito accertate essere riferite a una rottura della rete fognaria gestita da Amiacque, e non all’innalzamento della falda acquifera come riferito dal CTU in sede di ATP.

3. La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di rigetto del tribunale di Milano, rilevava 1) che non fosse stato dedotto il danno riferibile all’attività del professionista, chiamato rispondere dell’intero danno sofferto per il ripristino dello stato dei luoghi, 2) che non fosse stato provato il nesso causale sussistente tra la condotta del professionista e il preteso danno. In punto di spese la Corte riteneva 3) che sussisteva l’ipotesi di lite temeraria di cui all’art. 96 c.c., comma 3 e condannava l’avvocato R.A. a un ulteriore indennizzo a favore di entrambe le parti per avere dovuto resistere a una lite manifestamente infondata.

CONSIDERATO

che:

1. Con il 1 motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; con il 20 motivo il ricorrente denuncia la mancata acquisizione delle prove documentali e dei reperti fotografici e la mancata ammissione delle prove testimoniali, in violazione dell’art. 133 c.p.c., comma 6, n. 2, dell’art. 245 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; con il 3^ motivo deduce violazione falsa applicazione dell’art. 64 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2. I motivi vanno trattati nell’ordine logico delle questioni.

3. Quanto al 3^ motivo il ricorrente deduce che i giudici dell’appello non hanno valutato che le informazioni sulla possibile dinamica del sinistro erano state acquisite da Amiacque che, nel caso specifico, in quanto ente gestore della rete idrica, si trovava in conflitto di interesse con la parte che aveva richiesto l’accertamento, e pertanto deduce che la ATP non sia stato svolto correttamente e che non siano state applicate le regole di cui all’art. 64 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c. nel valutare la responsabilità del CTU nominato.

1.3.1. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi resa con argomenti in fatto incensurabili in tale sede.

1.3.2. Il giudice dell’appello, dopo aver qualificato l’azione come domanda di risarcimento da responsabilità extracontrattuale, ha ritenuto che l’attore abbia omesso di indicare e provare quale danno-conseguenza fosse in concreto addebitato al CTU, posto che il danno conseguente a una perizia errata non è configurabile in re ipsa, ma si realizza solo nell’eventualità che il giudice investito del merito della questione, facendo proprie le errate conclusioni del CTU, adotti un provvedimento lesivo dei diritti soggettivi della parte, in quanto fondato su una valutazione tecnica fallace, e tragga le proprie ragioni dall’atteggiamento colposo del consulente, non improntato a dovuta diligenza. Sotto questo profilo la Corte ha ritenuto che la trattazione resa nell’ambito di un ATP cui non è seguito alcun giudizio di merito non fosse idonea a concretizzare il danno lamentato, posto che le conclusioni del perito potevano essere superate dalla produzione di ulteriori prove nel corso del giudizio di merito o dall’espletamento, in tale sede, di una nuova CTU.

1.3.3. Inoltre la Corte d’appello ha rilevato che dalla lettura dei verbali del procedimento di ATP emerge che le infiltrazioni d’acqua “pulita” non erano continue, ma intermittenti, e che il CTU aveva chiesto informazioni e documentazione utile interpellando il gestore della rete idrica. Pertanto ha ritenuto del tutto plausibile assumere in sede di ATP che non fosse necessario svolgere più approfonditi accertamenti, posto che in quel periodo la falda acquifera si trovava più vicina alla superficie.

1.3.4. Il motivo dedotto, dunque, non svolge alcuna argomentazione idonea a contrastare quanto nel merito rilevato dal Giudice di secondo grado sul tema della responsabilità del professionista, con argomenti del tutto incensurabili in tale sede, e induce piuttosto questa Corte a svolgere considerazioni “in fatto” sul tema della rilevata carenza del nesso causale e della non riferibilità del danno dedotto alla condotta tenuta dal CTU, non inquadrabile in termini di violazione di una norma di diritto.

4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la mancata acquisizione delle prove documentali e dei reperti fotografici e la mancata ammissione delle prove testimoniali, in violazione dell’art. 133 c.p.c., comma 6, n. 2, dell’art. 245 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in quanto la Corte d’appello, non ammettendo le prove orali articolate nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, avrebbe leso il diritto di azione dell’attore impedendogli di provare la responsabilità del CTU nominato; inoltre avrebbe vietato l’ingresso di nuova documentazione nel giudizio di appello in grado di attestare le origini delle infiltrazioni, dovute al fatto che la tubazione della rete fognaria si era tranciata.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. Anche in questo caso il motivo omette di confrontarsi con una decisione che ha ritenuto irrilevanti i capitoli di prova tendenti a provare il risultato di indagini svolte dalla parte al di fuori del contraddittorio; le prove documentali, inoltre, sono state giudicate inammissibili in quanto prodotte dopo lo scadere del termine di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2. Sicchè, la denuncia di violazione delle norme processuali di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2 e all’art. 245 c.p.c. risulta astratta se non si confronta con il tenore della decisione.

4.3. La violazione di norme processuali può costituire motivo idoneo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito, ovvero allorchè quest’ultima – in assenza di tale vizio – non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata. (Nella specie, la S.C., pur ritenendo violato l’art. 345 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990, per avere la Corte territoriale erroneamente considerato irrituale una produzione documentale, ha respinto la relativa censura, osservando che detta violazione non aveva inciso sulla decisione, in quanto la produzione avrebbe dovuto comunque reputarsi “tamquam non esset”, in ragione del rituale disconoscimento della sua conformità ex art. 2719 c.c., non seguito dal deposito degli originali, omissione risultante dai verbali d’udienza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22978 del 11/11/2015; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15676 del 09/07/2014).

5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’errata applicazione della norma di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3, in una materia del contendere ove assume che non siano ravvisabili gli elementi soggettivi della colpa grave o della mala fede processuale.

5.1. Il motivo è fondato.

5.2. La Corte d’appello ha considerato che l’azione sia manifestamente infondata sotto ogni profilo, e quindi abbia determinato in capo alle parti convenute l’approntamento di una difesa tanto onerosa quanto ingiusta rispetto alla oggettività dei danni dedotti, certamente non imputabili al CTU che ha svolto l’indagine peritale in sede di ATP, senza alcun ulteriore seguito processuale in grado di verificare la compiutezza o meno delle conclusioni raggiunte in tale fase interinale.

5.3. Sul punto di veda Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 11151 del 09/05/2018 che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ha ritenuto che l’eccessivo protrarsi di un accertamento tecnico preventivo non può valutarsi autonomamente, ove la parte si limiti ad instaurare – o a resistere ad – una fase giudiziale prodromica, rinunciando a quella successiva dell’accertamento nel merito del diritto, atteso che gli artt. 6, par. 1, CEDU e L. n. 89 del 2001, art. 4 rimandano al risultato normalmente utile, complessivo e finale dell’esercizio della giurisdizione domandato dalla parte privata.

5.4. Sicchè, nell’attua4e sistema processuale, l’iter di una CTU o di una ATP, ove il professionista opera quale ausiliare del giudice, e non nell’ambito dell’esercizio di una libera professione, non si può valutare in astratto e per i risultati contenuti nella perizia, ma in concreto, in base all’influenza che la sua attività è in grado di determinare sui diritti delle parti processuali nelle ulteriori fasi della lite. In tale caso è incontestato che la ATP non ha avuto alcun seguito processuale, posto che l’attore ha scelto di operare in autonomia, riparando la causa delle infiltrazioni, in ciò impedendo che si potesse verificare ex post la correttezza o meno degli accertamenti svolti nel contradditorio delle parti.

5.5. La condotta processuale del ricorrente, peraltro, è stata considerata in relazione a una vicenda processuale che si è pacificamente svolta nei suddetti termini, indicati dalla Corte di merito, per giungere a un convincimento diverso da quello indicato dall’attore. I parametri per la valutazione della condotta processuale assunta dall’attore non risultano pertanto conformi a quelli richiesti dalla norma che, per la valutazione della responsabilità della parte processuale per lite temeraria, richiede l’accertamento di una condotta processuale realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un’utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sè legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato.

5.6. La condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, infatti, è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonchè interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede nè la domanda di parte nè la prova del danno, essendo tuttavia necessario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (v. Sez. U -, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018).

5.7. Nel caso specifico, invece, non risulta alcuna malizia nel comportamento dell’attore, e neanche un carattere pretestuoso ed emulativo dell’azione avviata e coltivata in appello, risultata infondata non tanto per la provata insussistenza dei fatti storici posti a fondamento della responsabilità del CTU, ma per la mancata allegazione del danno – conseguenza specificamente addebitabile al professionista incaricato, esito che si pone in linea con i consueti motivi di infondatezza di molte azioni di responsabilità.

6. Conclusivamente il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo, mentre risulta inammissibile in riferimento agli ulteriori due motivi. Per l’effetto, la Corte cassa la sentenza e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, dichiara non dovute le somme ex art. 96 c.p.c., con obbligo restitutorio di quanto ricevuto da parte dell’intimato. In considerazione dell’esito della lite, compensa le spese di lite del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

1. In accoglimento del primo motivo, dichiarati inammissibili gli ulteriori motivi, cassa la sentenza e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, dichiara non dovute le somme ex art. 96 c.p.c., con obbligo restitutorio di quanto ricevuto dagli intimati per effetto della sentenza impugnata.

2. In considerazione dell’esito della lite, compensa le spese di lite del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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