Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18316 del 08/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 890-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– ricorrente –

contro

L.R.B.A.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositato il 26/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO LUCIA.

RILEVATO

Che L.R.B.A. adì il Tribunale di Vibo Valentia in sede di ATP ex art. 445 bis c.p.c., ai fini dell’accertamento delle condizioni sanitarie per il diritto all’indennità di accompagnamento;

che il CTU, espletata l’indagine, accertò che la ricorrente non si trovava nella condizione di aver diritto alla prestazione e, tuttavia, omologò l’accertamento, condannando l’INPS al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte istante, oltre alle spese di CTU;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps sulla base di unico motivo;

che la controparte è rimasta intimate, nonostante regolare notifica del ricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

Che con unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 – 92 – 113 -116 c.p.c., dell’art. 152disp. att. c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), osservando che la parte privata, ove soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese di giudizio solo se nel ricorso introduttivo abbia formulato apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 152 c.p.c. e che, nella specie, la ricorrente non aveva assolto al suddetto onere autocertificativo;

che, in primo luogo, va rilevato che il ricorso dell’I.N.P.S., limitato alla statuizione sulle spese, è ammissibile (Cass. n. 6085 del 17/03/2014), poichè la condanna alle spese incide sul corrispondente diritto patrimoniale con possibilità di acquisire la forza del giudicato, sicchè, ove sia prevista, come nella specie, l’inappellabilità della pronuncia, deve riconoscersi l’impugnabilità della stessa mediante ricorso per cassazione, limitatamente alla statuizione relativa alle spese di lite;

che il ricorso, corredato di adeguate allegazioni in adempimento degli oneri di autosufficienza, mediante la trascrizione delle conclusioni del consulente tecnico, è, altresì, fondato, poichè il Giudice adito, nel provvedimento che chiude il procedimento contenzioso, ha provveduto alla statuizione sulle spese, e cioè sia sulle spese legali sia sulle spese di consulenza, ponendole a carico dell’I.N.P.S., pur non essendo stato riconosciuto al ricorrente il requisito sanitario da lui invocato;

che, pertanto, vi è una evidente e totale soccombenza della parte che ha intrapreso l’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., onde l’Istituto, totalmente vittorioso, non poteva essere condannato al pagamento delle spese di c.t.u. (cfr. Cass. 13/6/2016 n. 12137);

che, quindi, s’impone l’accoglimento del ricorso e la cassazione del provvedimento impugnato nella parte relativa alle statuizioni sulle spese di lite e di c.t.u., con rinvio al giudice del merito per le relative determinazioni, anche avuto riguardo al disposto di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione relativa alle spese del giudizio e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Vibo Valentia, diverso giudice del lavoro.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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