LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10037/2018 proposto da:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio del Dott. Placidi Alfredo, rappresentata e difesa dall’avvocato Avino Giuseppe, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Emmeti Auto S.r.l. in Liquidazione, M Immobiliare S.r.l. (già
TO.ME.CAR s.r.l.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, M.G., nonchè quest’ultimo personalmente ed unitamente a Me.Gi. e a M.M., tutti elettivamente domiciliati in Roma, Corso Trieste n. 87, presso lo studio dell’avvocato Antonucci Arturo, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Vassalle Roberto, Virgili Francesca, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale e procura speciale per Notaio Dott. Mi.Al. di Portomaggiore (FE) –
Rep. n. *****;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 199/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/06/2019 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.
LA CORTE OSSERVA 1. – Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 15 giugno 2015, revocava il decreto ingiuntivo emesso in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nei confronti di Emmeti Auto s.r.l., TO.ME.CAR. s.r.l. (poi M Immobiliare s.r.l.), M.G., Gi. e M.; accertava l’illegittimità degli addebiti a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici e commissioni effettuati sui conti correnti nn. ***** e *****, nonchè la nullità di sei distinti negozi che regolavano altre operazioni bancarie e l’inadempimento dell’istituto di credito in relazione a contratti finanziari di interes rate swap. Condannava quindi la banca al pagamento della somma di Euro 274.353,00, oltre accessori, in favore di M Immobiliare; condannava altresì lo stesso istituto di credito al pagamento della somma di Euro 813.511,48, sempre oltre accessori, in favore di Emmeti Auto.
2. – La sentenza era impugnata in via principale dalla banca e in via incidentale dalle altre parti.
In esito al giudizio di gravame la pronuncia di prime cure era riformata con esclusivo riguardo ai contratti di swap, che venivano risolti per inadempimento (laddove il Tribunale aveva sul punto reso solo pronuncia risarcitoria).
3. – Contro questa sentenza, resa dalla Corte di appello di Brescia in data 7 marzo 2018, ha proposto ricorso principale Banca Monte dei Paschi di Siena; hanno spiegato poi ricorso incidentale Emmeti, M Immobiliare, M.G., Gi. e M.. Entrambe le impugnazione constano di quattro motivi.
Con due succinte memorie le parti hanno richiamato le deduzioni già svolte.
4. – Col primo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2033 c.c.. La banca istante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il convenuto in senso sostanziale nell’azione di pagamento del saldo di conto corrente, il quale abbia domandato in via riconvenzionale l’accertamento negativo del credito e la ripetizione degli interessi indebitamente corrisposti, non sia onerato della produzione degli estratti conto integrali, a partire dal momento iniziale del rapporto. Assume la ricorrente che l’accertata nullità dei contratti collegati a quelli di conto corrente, su cui era fondata la domanda monitoria, non dispensava la controparte dall’onere di provare l’ammontare degli indebiti pagamenti. Nè, ad avviso dell’istante, poteva assumere rilievo la circostanza, valorizzata dalla Corte di merito, per cui non era stata svolta alcuna specifica contestazione, in sede di consulenza tecnica, quanto alle modalità operative che il c.t.u. aveva adottato per rimediare alle lacune afferenti l’andamento dei conti correnti nn. ***** e *****.
Col secondo mezzo è denunciata la violazione degli artt. 1284,820,821,1282 e 2033 c.c.. La doglianza investe la detrazione delle competenze relative a sei rapporti di conto che erano confluiti in quelli cui si riferiva la domanda monitoria. La ricorrente rileva, in proposito, che aveva errato la Corte di appello nell’escludere che le società correntiste fossero tenute a corrisponderle gli interessi legali con riguardo ai sei contratti di finanziamento collegati ai due contratti di conto corrente da essa azionati: con riferimento ai primi, difatti, gli interessi riferiti alle singole operazioni poste in atto dovevano essere versati nella misura di cui all’art. 1284 c.c. e non potevano integrare un indebito (essendo soggetti a ripetizione i soli interessi ultralegali).
Il terzo mezzo oppone la violazione dell’art. 120 t.u.b. e della Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 7, nonchè dell’art. 1418 c.c.. E’ lamentato lo scomputo degli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nel periodo anteriore alla rinegoziazione dei rapporti, occorsa il 20 giugno 2005. La banca istante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, nel fare applicazione dell’art. 7 cit., il peggioramento delle condizioni contrattuali, ivi previsto, andasse rapportato alla nullità della clausola anatocistica (e non – come invece sostenuto dalla ricorrente – alle condizioni effettivamente applicate nel corso del rapporto).
Col quarto motivo del ricorso principale la banca oppone la violazione dell’art. 21 t.u.f., artt. 26 e 31 reg. Consob n. 11522/1998, con riguardo all’inadempimento dell’intermediario in ordine al contratto di interest rete swap del 7 novembre 2006. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale, pur prendendo atto che il contratto mancava dell’indicazione dei “tassi correlati”, avrebbe dovuto apprezzare altri elementi probatori, circa le conoscenze e l’esperienza dell’investitore, che compensavano detta carenza: in conseguenza, il giudice del gravame non avrebbe dovuto postulare che nella circostanza fosse necessario acquisire “prova piena” dell’adempimento dell’obbligo informativo da parte dell’intermediario.
Il primo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione dell’art. 1284 c.c., relativamente agli interessi ultralegali dovuti sui conti correnti nn. ***** e ***** per i periodo successivo al 20 giugno 2005. Sostengono i ricorrenti per incidente che i contratti del 20 giugno 2005, relativi ai detti rapporti, essendo privi della sottoscrizione della banca, non potevano prevedere interessi eccedenti il saggio legale: e ciò in quanto l’art. 1284 cit. esigerebbe che la pattuizione degli interessi ultraegali sia sottoscritta da entrambe le parti.
Il secondo mezzo di ricorso incidentale oppone la violazione dell’art. 1283 c.c. e la falsa applicazione della Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 6. La censura investe l’affermazione, contenuta nella pronuncia impugnata, secondo cui la pattuizione anatocistica era stata specificamente approvata: ciò che gli istanti negano, osservando come la firma sui contratti fosse stata apposta avendo riguardo a più clausole (alcune delle quali vessatorie ed altre no), oggetto di approvazione cumulativa.
Col terzo motivo i ricorrenti incidentali lamentano la violazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, per l’inversione dell’onere della prova in relazione agli elementi costitutivi dell’eccezione di prescrizione della banca, dell’art. 2727 c.c., in relazione alla ritenuta insussistenza degli affidamenti, nonchè dell’art. 1194 c.c., con riguardo all’affermata natura di “pagamenti” dei versamenti effettuati sui conti per cui è causa. Assumono gli istanti: che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, era la banca a dover provare la natura solutoria dei pagamenti ai fini della prescrizione del diritto di ripetizione, e quindi a dover dare dimostrazione dell’assenza di un contratto di apertura di credito; che le rimesse eseguite dovevano presumersi ripristinatorie della provvista, in assenza di altri elementi; che competeva alla banca fornire precisa indicazione delle rimesse solutorie il cui indebito assumeva prescritto; che il credito della banca verso il correntista diviene certo, liquido ed esigibile per effetto del recesso della medesima dal contratto, onde prima di quel momento la prescrizione non poteva decorrere.
Col quarto motivo dell’impugnazione incidentale è lamentato un vizio di extrapetizione ex art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza in relazione alla detrazione degli accrediti effettuati dalla banca sui conti correnti in esecuzione dei contratti di swap risolti per inadempimento. E’ rilevato che la Corte di merito non avrebbe potuto procedere al detto storno in assenza di una domanda o di una eccezione di compensazione della controparte.
5. – Ritiene il Collegio opportuno rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza: ciò sia in considerazione della recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 15895 del 2019 depositata il 13 giugno 2019, in tema di prescrizione, sui cui le parti non hanno avuto modo di interloquire, sia del rilievo nomofilattico della questione relativa alla disciplina dell’adeguamento dei contratti recanti clausole anatocistiche nulle.
P.Q.M.
La Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019
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