LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13143 del ruolo generale dell’anno 2013 proposto da:
S.M.A.I. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Sebastiano Teodoro per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Denza, n. 20, presso lo studio dell’Avv. Antonella D’Andrea;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;
– controricorrente –
e contro
Riscossione Sicilia s.p.a., (già Serit Sicilia s.p.a.), in persona del direttore generale, rappresentata e difesa dall’Avv. Gaetano Mirmina per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Puccini, n. 10, presso lo studio dell’Avv. Mario Ferri;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 296/16/2012, depositata in data 5 novembre 2012;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 maggio 2019 dal Consigliere Giancarlo Triscari;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Federico Sorrentino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi per l’Agenzia delle entrate l’Avvocato dello Stato Francesca Subrani e per Riscossione Sicilia s.p.a., (già Serit Sicilia s.p.a.), l’Avv. Giancarlo Ferri.
FATTI DI CAUSA
Dalla esposizione in fatto della pronuncia del giudice di appello si evince che: Serit Sicilia s.p.a., quale agente della riscossione, ha emesso nei confronti di S.M.A.I. s.r.l una cartella di pagamento conseguente all’iscrizione provvisoria al ruolo n. 2010/97 della maggiore Iva richiesta con l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate relativo al periodo di imposta 2006, nonchè all’iscrizione a ruolo n. ***** a titolo di Irpef e Irap per il medesimo anno di imposta; avverso il suddetto atto impositivo S.M.A.I. s.r.l. ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di *****, che lo ha accolto, avendo accertato la mancata produzione della prova della regolarità della notifica della cartella e il mancato invio della comunicazione di irregolarità e ritenute assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso; avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello principale l’Agenzia delle entrate e appello incidentale Serit Sicilia s.p.a..
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di *****, ha accolto l’appello principale e quello incidentale, in particolare ha ritenuto che: l’oggetto della controversia era limitato alla sola iscrizione a ruolo n. *****, relativa a maggiore Irpef e Irap, avendo l’Agenzia delle entrate disposto lo sgravio totale degli importi iscritti a ruolo n. ***** per la maggiore Iva richiesta; era fondato il motivo di appello relativo alla inosservanza dell’obbligo di comunicazione preventiva di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36, bis, Comma 3, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, avendo l’ufficio proceduto in sede di controllo automatizzato; circa la questione relativa alla regolarità della notifica, la contribuente aveva lamentato non tanto il mancato ricevimento ma la circostanza che in calce alla cartella di pagamento non era stata apposta la relata di notifica; sotto tale profilo, ha ritenuto che la suddetta omissione costituiva una mera irregolarità formale sanata dal raggiungimento dello scopo e, inoltre, che doveva darsi rilevanza alla circostanza che era stata prodotta la copia conforme all’originale della relata di notifica della cartella, atteso che l’agente della riscossione è soggetto esercente privato di una pubblica funzione; era fondato il motivo di appello relativo alla questione della mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento, atteso che la suddetta indicazione è obbligatoria solo a decorrere dall’1 giugno 2008 e, inoltre, che nella cartella impugnata era stato indicato il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella; erano da considerarsi assorbite le ulteriori eccezioni e difese prospettate dalle parti.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso SMAI s.r.l. affidato a cinque motivi di censura, cui hanno resistito l’Agenzia delle entrate e Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit s.p.a.) con separati controricorsi.
Riscossione Sicilia s.p.a., (già Serit Sicilia s.p.a.), ha inoltre depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Sulle eccezioni preliminari Preliminarmente va osservato che solo per errore materiale il controricorso dell’Agenzia delle entrate è intestato all’Agenzia delle dogane, tenuto conto del contenuto del ricorso, chiaramente riferito nell’interesse della prima, della relata di notifica del controricorso, ove è espressamente indicato che la richiesta di notifica è fatta per conto dell’Agenzia delle entrate, nonchè del fatto che nessuna contestazione in proposito è stata fatta dalla parte ricorrente.
Vanno inoltre esaminate le eccezione proposte dalla controricorrente Riscossione Sicilia s.p.a..
L’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda il ricorso è infondata, in quanto solo genericamente proposta e risultando, peraltro, dal contenuto del ricorso i profili di fatto e diritto sottesi alla proposizione del ricorso oltre che la chiara indicazione delle diverse fasi processuali e delle posizioni difensive assunte dalle parti, consentendo in tal modo a questa Corte di apprezzare il thema decidendum e le diverse ragioni di censura prospettate.
Circa, poi, l’ulteriore eccezione di non corretta notifica del ricorso, in quanto eseguito presso la sede della società e non presso il procuratore costituito, va osservato che la costituzione della controricorrente ha sanato la nullità della notifica del ricorso, senza che, peraltro, come correttamente evidenziato dalla controricorrente, possa porsi un problema di tardività della costituzione.
Infine, è priva di rilievo l’ulteriore eccezione di difetto di legittimazione passiva, in base alla considerazione che, essendo la stessa mero agente della riscossione, non è legittimata per la parte delle questioni che attengono alla pretesa, ma solo per la fase successiva di notifica.
Non vi sono, infatti, ragioni per discostarsi dall’ormai consolidato indirizzo interpretativo di legittimità (già definito da Cass., SEz. U., n. 16412/07) secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario; senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l’onere per l’agente per la riscossione di chiamare in giudizio l’ente impositore, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass. ord. 1532/12; ord. 21220/12; 9762/14; ord. 10528/17; 10019/18 ed altre).
Ciò comporta che il concessionario della riscossione che abbia notificato la cartella di pagamento è soggetto legittimato passivo non solo quando la stessa è impugnata per motivi che attengono alla mancata notificazione ma anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti.
Sui motivi di ricorso.
1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, in quanto la cartella di pagamento non contiene alcuna sottoscrizione del ruolo.
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte è costante nel ritenere che il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio, al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, non incide in alcun modo sulla validità dell’iscrizione a ruolo del tributo, poichè si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (Cass. civ., 22 gennaio 2018, n. 1545; che richiama Cass. civ., n. 19671 del 2016; Cass. civ., n. 26053/15, n. 6199/15, n. 6610/13, nonchè Corte Cost. n. 117 del 2000, secondo cui costituisce “diritto vivente” il principio in base al quale “l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l’autorità da cui l’atto proviene”). Si è così precisato che “il ruolo esattoriale – quale atto amministrativo – è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l’amministrazione che ha formato l’atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654, Rv. 570463; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447); (…) prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso (…). Peraltro, la disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, è interpretata dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, lett. e, conv. L. n. 156 del 2005, nel senso che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante la validazione dei dati” (cfr. Cass. n. 26546 del 2016; in termini Cass. n. 1449 del 2017).
2. Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per non avere dichiarato la inesistenza della notifica della cartella di pagamento non essendo stata apposta dal notificatore nessuna annotazione nella relazione di notifica.
In particolare, parte ricorrente evidenzia che la cartella notificata risultava priva della certificazione dell’ufficiale notificatore e della sottoscrizione e del sigillo dell’ufficio, sicchè, essendo inesistente la notificazione, non poteva essere oggetto di sanatoria.
Inoltre, quale ulteriore argomento a fondamento della nullità della notifica, ha evidenziato che era stata erroneamente notificata l’ubicazione della sede legale della società, nonchè la circostanza che la stessa era stata effettuata dall’Agente della riscossione a mezzo posta e non per il tramite dell’ufficiale giudiziario o di altro soggetto abilitato.
2.2. Il motivo è infondato.
Va, in primo luogo, osservato che la sentenza impugnata ha precisato che la ricorrente non si duole di non avere ricevuto la cartella di pagamento ma lamenta che in calce alla cartella manca la relata di notifica di cui all’art. 148 c.p.c..
Tale circostanza assume particolare rilevanza, in quanto questa Corte ha precisato che “In tema di notificazione degli avvisi di accertamento tributario, l’omessa riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario non comporta nè l’inesistenza della notificazione, ove non sorgano contestazioni circa l’esecuzione della stessa come indicata nell’originale dell’atto, nè la nullità, prevista invece nella diversa ipotesi di difformità del contenuto delle due retate, bensì una mera irregolarità” (Cass. civ., 5 maggio 2017, n. 11134; Cass. civ., 5 febbraio 2002, n. 1532).
E’ peraltro inammissibile il punto della censura in esame in cui si contesta la validità della notifica a causa di una erronea indicazione della ubicazione della sede legale ed operativa della società, non risultando che la questione era stata proposta nei precedenti gradi di giudizio ed essendo comunque in contrasto con quanto affermato dal giudice del gravame, secondo cui la parte ricorrente si era solo doluta dal fatto che mancava la relata di notifica alla cartella di pagamento.
L’ulteriore questione, relativa alla illegittimità della notifica perchè effettuata dall’Agente della riscossione a mezzo posta è, in primo luogo, inammissibile, in quanto, anche in questo caso, risulta proposta solo in questa sede, senza che parte ricorrente, in violazione del principio di specificità del motivo di ricorso, abbia allegato e riprodotto l’atto difensivo nel quale risulti che la questione era stata posta all’esame dei giudici del merito.
In ogni caso, secondo il consolidato principio di questa Corte, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. civ, n. 8086/2018; Cass. civ., n. 4275/2018; Cass. civ., n. 4376/2017).
Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza n. 175 del 23 luglio 2018, ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, con la quale si dubitava dal giudice remittente della legittimità costituzionale della norma nella parte in cui permette al concessionario della riscossione di notificare in via diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, la cartella di pagamento.
Va infine osservato che il profilo in esame, ove considerato, confligge con la stessa ragione di censura prospettata con il presente motivo di ricorso in ordine alla ritenuta illegittimità della notifica per mancata annotazione della relata di notifica della cartella di pagamento.
Seguendo questo profilo di censura, secondo cui la notifica sarebbe stata eseguita a mezzo posta dall’agente della riscossione, deve conseguentemente ritenersi che perda rilevanza ogni ragione di doglianza relativa alla mancanza della relata di notifica.
Invero, secondo costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ., 21 febbraio 2019, n. 5077; Cass. civ. 15 luglio 2016, n. 14501) “In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, l’avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione”.
3. Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, non avendo l’agente della riscossione esibito l’originale della relazione di notificazione, non essendo a tal fine sufficiente la produzione della copia fotostatica.
3.1. Le considerazioni espresse in ordine al secondo motivo di ricorso hanno valore assorbente del presente motivo posto che esso è connesso alla questione della mancanza, nel caso di specie, della relata di notifica.
In ogni caso, anche in questo caso la circostanza, evidenziata dal giudice del gravame, che parte ricorrente non aveva prospettato alcuna questione in ordine all’effettivo ricevimento della cartella di pagamento rende priva di rilievo la questione in esame, essendosi comunque perfezionata la notifica dell’atto impositivo.
Va peraltro osservato che il motivo di ricorso in esame non è aderente alla ratio decidendi della pronuncia censurata.
Il giudice del gravame ha, invero, dato atto del fatto che Serit Sicilia s.p.a. aveva prodotto la copia conforme all’originale e posto l’attenzione sul fatto che questi svolge l’attività di esercente privato di pubblica funzione, con conseguente applicabilità della previsione di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 43.
La pronuncia, dunque, si è incentrata sulla particolare valenza probatoria del documento prodotto, profilo che non è stato oggetto di censura specifica da parte della ricorrente.
4. Con il quarto motivo si censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, per avere ritenuto che non sussisteva alcuna omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella, mentre nella fattispecie risultava indicato solo il responsabile del procedimento di emissione e di notificazione, ma non anche il responsabile del procedimento di iscrizione.
4.1. Il motivo è fondato.
Ai sensi del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, la cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall’1 giugno 2008. La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.
Sicchè, relativamente ai ruoli consegnati all’agente della riscossione a far data dal 1 giugno 2008, come inequivocabilmente si evince dalla lettera del cit. D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, le cartelle di pagamento devono contenere, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile sia del procedimento di iscrizione a ruolo che del procedimento di emissione e notificazione della cartella. Ciò trova conferma nell’ulteriore periodo del comma in esame, ove si fa esplicito riferimento alla mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti, con evidente riferimento ad entrambe le figure di responsabili indicati nel periodo precedente. Risulta dalla sentenza impugnata che nella cartella di pagamento era indicato il responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della cartella, ma non anche il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.
La stessa, quindi, è errata nell’avere ritenuto che l’omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo non comportasse, nella fattispecie, la nullità della cartella di pagamento.
5. Con il quinto motivo si censura la sentenza per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3, per avere ritenuto non necessaria, nel caso di specie, la comunicazione preventiva del risultato della liquidazione, avendo l’ufficio preso atto della dichiarazione della contribuente ed essendo quest’ultima a conoscenza degli omessi versamenti relativi alla dichiarazione presentata.
Il motivo è infondato.
E’ consolidato, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ., 9 gennaio 2019, n. 375) il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.
Conclusioni.
In conclusione, sono infondati il primo, secondo, terzo e quinto motivo di ricorso, è fondato il quarto motivo, con conseguente accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza impugnata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite dei giudizi di merito e di questo giudizio, attesa la peculiarità della questione.
PQM
La Corte:
in accoglimento del quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso introduttivo. Le spese dei giudizi di merito e del presente giudizio sono compensate.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019