Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.28618 del 07/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 9325-2018 proposto da:

MICCOLI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ALLIEGRO, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO MONTANO, PIER FRANCESCO LOTITO;

– ricorrente –

contro

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO FEA, 6, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ASCENZI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FULVIO ANZALDO;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 3968/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato VINCENZO MONTANO;

udito l’Avvocato FULVIO ANZALDO.

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, Brigadiere della Guardia di Finanza, è stato accusato di falso ideologico e concussione in relazione a tre verbali di sommarie informazioni redatti nell’ambito di una indagine che riguardava S.D..

Il ricorrente è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Como per i reati lui ascritti nonchè al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

La Corte di Appello penale di Milano, tuttavia, ha annullato la condanna ed assolto il ricorrente perchè il fatto non sussiste.

Questa sentenza di assoluzione è stata poi impugnata per Cassazione dalla parte civile, ai soli effetti civili, ed è stata, a tali effetti, annullata dalla Corte di cassazione con rinvio alla Corte di appello civile di Milano, dove la parte civile ha riassunto il giudizio.

Il giudice di secondo grado, all’esito di tale giudizio di rinvio, ha ritenuto che i fatti contestati nel giudizio penale al ricorrente integrassero altresì degli illeciti civili, ed ha condannato il ricorrente al risarcimento dei danni non patrimoniali in misura di 30 mila Euro, e di quelli patrimoniali in misura di 7 mila Euro.

Ricorre avverso tale sentenza il M. con sei motivi. V’è controricorso dello S..

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso sono sei.

Tuttavia, il primo attiene ad una questione processuale, mentre gli altri cinque contestano nel merito la decisione della Corte di Appello civile.

1.- Con il primo motivo il ricorrente assume una erronea interpretazione degli artt. 293 e 294 c.p.c.

Egli afferma di non essere stato avvisato del giudizio di rinvio, per un difetto di notifica nei suoi confronti dell’atto di riassunzione; di essere venuto a conoscenza di tale giudizio solo aliunde, ma dopo che la causa era stata rimessa al collegio; di avere allora fatto istanza di rimessione in termini, depositando comunque la sua comparsa conclusionale; di avere però ricevuto rigetto della istanza di rimessione.

Egli assume che la corte di appello avrebbe dovuto invece ammettere la sua costituzione tardiva, in considerazione dell’impedimento a lui non imputabile, ossia interpretare l’art. 293 c.p.c., in senso conforme a Costituzione ed al diritto di difesa.

Il motivo è infondato.

E’ invero regola di giudizio quella secondo cui la preclusione della costituzione del contumace successiva all’udienza di rimessione della causa al collegio, sancita dall’art. 293 c.p.c., risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l’attività difensiva delle parti e l’esercizio della funzione decisoria, sicchè, una volta chiusa tale udienza, la costituzione del contumace non è più ammessa, salvo che la causa, per qualsiasi ragione, torni alla fase istruttoria (Cass. 22618/2012; Cass. 1136/2002).

La ratio della norma rende irrilevante la ragione che ha impedito una costituzione tempestiva, in ragione del momento preclusivo: la rimessione della causa al collegio, termine oltre il quale è preclusa ogni attività, quale che sia la ragione dell’impedimento.

La corte di appello ha dunque fatto corretta applicazione di tale regola.

2.- I motivi dal quinto al sesto, pur con formulazioni diverse, in realtà sono, dallo stesso ricorrente, esposti in un modo unitario, ed in tale modo possono trattarsi. Con il secondo si deduce violazione dell’art. 2907 c.c. nel senso che la sentenza di rinvio avrebbe oltrepassato i limiti del giudizio di rinvio, nel quale peraltro l’attore non avrebbe chiarito la causa petendi; con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. attribuendo alla sentenza di rinvio di avere ritenuto come illeciti fatti che non avevano quel carattere; con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 115 c.p.c., attribuendo alla corte di appello di avere ritenuto responsabile del danno il ricorrente nonostante non vi fosse alcuna prova di tale sua responsabilità e nonostante l’attore non ne avesse allegata alcuna; con il quinto motivo si deduce violazione dell’art. 652 c.p.p. attribuendo alla sentenza impugnata di avere disatteso il giudicato penale, ossia di non aver tenuto conto che egli era stato assolto dai reati ascritti, e che tale statuizione (penale) era ormai definitiva, e non poteva portare dunque ad una rivalutazione del fatto ai fini civili. Infine con il sesto motivo viene denunciata violazione dell’art. 114 c.p.c. in quanto la corte avrebbe fatto ricorso, in assenza di prova del quantum, al criterio equitativo nonostante la parte non l’avesse richiesto.

I motivi sono infondati.

Va premesso che la Corte di Cassazione penale ha annullato la sentenza di assoluzione, sia pure ai fini civili. Con la conseguenza che non può invocarsi, ai fini civili, per l’appunto, il dispositivo che, in appello, aveva ritenuto non sussistere il fatto.

Invero, “nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena “translatio” del giudizio sulla domanda civile, sicchè la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile” (Cass. 15859/2019; Cass. 16916/2019).

Il che rende infondato il quinto motivo, con il quale il ricorrente ritiene violato il giudicato formatosi sulla responsabilità penale, giudicato non formatosi, invece, sugli effetti civili. Rende altresì infondato il secondo motivo, proprio perchè il giudice civile, in sede di rinvio, ha cognizione piena, e basata sui criteri civilistici di accertamento del fatto e valutazione delle prove, e dunque non è vincolato alla assoluzione dalla responsabilità penale, ma può accertare (autonomamente dal giudizio penale) la responsabilità civile dell’imputato assolto in sede penale. Con la conseguente infondatezza dei motivi terzo e quarto, peraltro infondati a prescindere dalla suddetta regola, in quanto denunciano il cattivo uso della discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle prove della responsabilità civile del ricorrente; denuncia non ammessa in Cassazione se non quando si faccia valere un errore percettivo che cade sul contenuto della prova. Infine, infondata è la censura di cui al sesto motivo, poichè, da un lato, il ricorso al criterio equitativo è argomentato, fondatamente, dalla difficoltà di prova circa il quantum del danno morale da reato, e, del resto, è in astratto il criterio che maggiormente si addice ad un pregiudizio insuscettibile di valutazione economica; per altro verso, il ricorso al criterio equitativo consistendo semplicemente nella scelta del criterio di stima di un danno, non è soggetto al principio della domanda.

Il ricorso va pertanto respinto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di 7900,00 Euro di spese legali, oltre 200,00 Euro spese generali, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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