LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 01026/2018 proposto da:
B.O., elettivamente domiciliato in Roma alla via Ugo De Carolis, n. 101 presso lo studio dell’avvocato Pettinari Luca che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
BPER S.p.a. – Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma al Lungotevere Flaminio n. 76 presso lo studio dell’avvocato Carnevali Antonella che lo rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 03005/2017 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 09/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2020 da Dott. Cristiano Valle, osserva:
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 03005 del 09/05/2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado ressa dal Tribunale Tivoli nella causa di risarcimento danni, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, proposta da B.O. nei confronti della Cassa di risparmio dell’Aquila (d’ora in seguito CARISPAQ) S.p.a., ha condannato la Banca Polare dell’Emilia Romagna (d’ora in seguito BPER) S.p.a., nella quale la Cassa suddetta era stata assorbita, al pagamento in favore di B.O. di centomila Euro (mentre in primo grado al B. erano stati riconosciuti quattrocentomila Euro) per solo danno non patrimoniale all’immagine conseguito dalla condotta della Cassa di risparmio dell’Aquila che, avvalendosi di contratti di sconto con firma falsa del B., non da lui apposta, aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dello stesso ed era intervenuta in procedura esecutiva immobiliare, conclusasi con la vendita dell’immobile dell’esecutato.
La sentenza d’appello ha, altresì diversamente regolato le spese di lite – riconoscendo al B. la quota di un quarto su quelle di primo grado e su quelle di impugnazione, compensandole nelle restanti tre quote – ed escluso la condanna nei confronti di BPER S.p.a. inflitta dal primo giudice ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a tre motivi, B.O..
Resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale su tre motivi, la BPER S.p.a.
Il P.G. non ha presentato conclusioni.
La BPER S.p.a. ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo del ricorso principale deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1223 e 1225 c.c., per non avere la Corte di Appello valorizzato la ritenuta responsabilità a titolo di dolo della CARISPAQ e, quindi, il danno doveva essere ritenuto esteso anche alle conseguenze non immediatamente prevedibili.
1.2. Il secondo mezzo censura la pronuncia d’appello per non avere proceduto ad una valutazione equitativa del danno patrimoniale sulla base della documentazione reddituale fornita dal B. e risultante in atti.
1.3. Il terzo motivo censura la ritenuta insussistenza dei presupposti per la condanna della CARISPAQ S.p.a. ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.
1.4. Il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato: sotto il primo profilo esso risulta apoditticamente formulato, senza adeguato vaglio delle affermazioni contenute nella pronuncia impugnata, ed incorre, pertanto, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Nel secondo profilo la sentenza d’appello ha affermato la riconducibilità della condotta dell’allora CARISPAQ S.p.a. alla fattispecie di cui all’art. 489 c.p., uso di atto da altri falsificato, ma non ha accertato, in concreto, in alcun modo, in concreto, la sussistenza di una condotta dolosa da parte degli operatori bancari, con conseguente imputabilità di essa alla banca, in forza del rapporto organico. Sul punto è, altresì, opportuno osservare che il giudice civile è, notoriamente, autonomo nella qualificazione giuridica del fatto nelle ipotesi in cui non vi sia stata una pronuncia penale vincolante, come nel caso di specie (Cass. n. 03371 del 12/02/2020 Rv. 656895 – 01). Deve, peraltro, rilevarsi la fungibilità, in materia di illecito civile, del dolo e della colpa (Cass. n. 25918 del 15/10/2019 Rv. 655377 – 02): “Ove l’azione civile sia stata esercitata in un processo penale per un reato solo doloso nel giudizio civile di rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.p., in relazione alla responsabilità ex art. 2043 c.c. o ex art. 2049 c.c., può essere fatto valere il diverso elemento soggettivo della colpa, il quale nell’illecito civile, a differenza che per i delitti, è perfettamente fungibile con quello del dolo.”
1.5. Il secondo mezzo è infondato: la Corte territoriale ha escluso quel che il ricorrente affermava poter essere fatto esattamente in base alla valutazione della situazione – documentalmente provata -patrimoniale del B., affermando che sulla base dei documenti allegati non poteva ritenersi che, a seguito della condotta della banca, la perdita di merito creditizio si fosse tradotta in una perdita per il B. stante la sua qualità di lavoratore subordinato e non di imprenditore. Il presupposto per procedere alla liquidazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c. è la prova, offerta da chi ne richiede l’applicazione, del danno (Cass. n. 22061 del 02/09/2008 Rv. 604790 – 01, in fattispecie di credito bancario non accordato).
1.6. Il terzo motivo è parimenti infondato: la Corte territoriale ha ritenuto che la CARISPAQ S.p.a. non avesse agito e resistito, in giudizio dando luogo ai presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, ed ha esplicitato l’insussistenza dei detti presupposti nel parziale ribaltamento della sentenza di primo grado (si veda sul punto la giurisprudenza nomofilattica di cui a Sez. U n. 09912 del 20/04/2018 Rv. 648130 – 02).
1.7. Il ricorso principale è, pertanto, rigettato.
2.1. Il ricorso incidentale di BPER S.p.a. è affidato a tre motivi, di cui i primi due formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ossia per omesso esame di un fatto decisivo, ed il terzo riguardante la regolamentazione delle spese (si tratta, in realtà, di un motivo apparente, o cd. non-motivo, come meglio in seguito).
2.2. I primi due mezzi censurano l’omissione di adeguata valorizzazione da parte del giudice d’appello della mancata partecipazione della banca all’operazione di sconto titoli al fine di avvantaggiare il C. e la mancata consapevolezza da parte della banca dell’inesistenza del credito di cui ha chiesto l’esazione, sia nel momento in cui ha richiesto il decreto ingiuntivo, sia nel momento in cui ha depositato l’atto di intervento nella procedura esecutiva nell’esecuzione immobiliare iniziata da altro istituto di credito nei confronti del B., e (secondo motivo di ricorso incidentale) la mancata partecipazione fraudolenta della banca all’operazione e mancata consapevolezza da parte della banca dell’inesistenza del credito di cui ha chiesto l’esazione, sia nel momento in cui ha richiesto il decreto ingiuntivo, sia nel momento in cui ha depositato l’atto di intervento nella procedura esecutiva.
2.3. I due mezzi sono in parte sovrapponibili, e paiono, per alcuni versi meramente iterativi.
Appare dubbio, al Collegio, che essi si appuntino su fatti storici in senso proprio (sul significato del termine “fatto” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nell’attuale formulazione si vedano di recente: Cass. n. 27415 del 29/10/2018 Rv. 651028 – 01 e Cass. n. 22397 del 06/09/2019 Rv. 655413 – 01).
2.4. In ogni caso i detti due motivi, come formulati, sono inammissibili: la sentenza d’appello ha ampiamente motivato, laddove ha rigettato l’impugnazione della banca proposta con il primo motivo d’appello, indicando specificamente dove e quando la condotta della banca era connotata da profili di consapevolezza circa l’illegittimità del proprio (o meglio di suoi dipendenti) comportamento e laddove, nel riformare in punto di liquidazione del danno la sentenza di primo grado ha richiamato l’art. 489 c.p..
A fronte di detta, compiuta, esaustiva e logica motivazione i primi due motivi del ricorso incidentale chiedono una riedizione del potere decisorio, in senso difforme da quanto risulta dalla sentenza in scrutinio e, in tal guisa, chiede un diverso apprezzamento di merito, precluso in sede di legittimità in quanto contrappone una diversa ricostruzione della vicenda fattuale rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, reiterando, come già tratteggiato, una motivo di impugnazione non più esperibile, nella specie di sindacato di fatto sulla motivazione, in contrasto con la giurisprudenza formatasi in tema (Sez. U n. 08053 del 07/04/2014 e più di recente Cass. del 12/10/2017 n. 23940).
2.5. Il terzo motivo del ricorso incidentale è un non-motivo, come già detto. Non vengono esposte specifiche censure con riferimento alla statuizione sulle spese, ma se ne chiede soltanto la revisione consequenziale all’auspicato accoglimento dei precedenti motivi. Esso resta pertanto assorbito dalla declaratoria di rigetto e comunque di inammissibilità degli altri motivi.
2.6. Il ricorso incidentale è rigettato.
3. Il ricorso principale e quello incidentale sono, pertanto, entrambi rigettati.
3.1. L’esito della lite, che ha visto il rigetto di entrambe le impugnazioni, quella principale e quella incidentale, consente di ritenere sussistenti idonee ragioni, anche alla stregua della più recente affermazione del giudice delle leggi (in particolare: Corte Cost. n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni), per disporre integrale compensazione delle spese di lite.
3.2. Al rigetto di entrambe le impugnazioni consegue che deve darsi atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
rigetta i ricorsi;
compensa tra le parti le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione Terza civile, il 17 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020
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