Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17876 del 27/08/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4818-2019 proposto da:.

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO ROSARIO GIRIBALDI;

– ricorrente –

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO TALINI;

– controricorrenti –

contro

BU.ST., titolare della ditta individuale Officina Meccanica Bu.St., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato GIAN ALBERTO FERRETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO GUALANDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2825/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

RILEVATO

che:

B.E. – convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Livorno Bu.St. per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 50.000,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta sul proprio piede dx (e,relativa frattura di quattro dita) di un cancello in ferro che il convenuto stava posizionando nella proprietà dell’attore.

Si costituì Bu.St., contestando “an” e “quantum debeatur” e chiedendo di chiamare in causa la propria Compagnia di assicurazione UnipolSai Assicurazioni SpA.

Si costituì anche UnipolSai, eccependo l’inoperatività della polizza. Con sentenza 763/2016 del 10-6-2016 l’adito Tribunale, in parziale accoglimento della domanda dell’attore, condannò il Bu. al pagamento della somma di Euro 24.605,00, oltre interessi e rivalutazione; respinse la domanda proposta dal Bu. nei confronti di UnipolSai e condannò il Bu. al pagamento delle spese processuali sia nei confronti dell’attore sia nei confronti della terza chiamata; in particolare il Tribunale, nel respingere la domanda di garanzia proposta dal Bu. nei confronti della Compagnia Assicuratrice, rilevò che l’evento denunziato non risultava coperto dalla polizza, essendo espressamente escluse dalla garanzia “le operazioni di installaggio e posa in opera”.

Con sentenza 2825/2018 del 4-12-2018 la Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento del gravame proposto da Bu.St., ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dal B., che ha condannato alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado nonchè al rimborso delle spese processuali sostenute in entrambi i gradi del giudizio sia dal Bu. sia dalla UnipolSai; in particolare la Corte, dopo avere escluso la configurabilità sia di una responsabilità contrattuale (non essendo stato il Bu. inadempiente ad un obbligo di montaggio) sia di una responsabilità ex art. 2051 c.c. (in quanto il danno non era scaturito dal dinamismo proprio della cosa ma da un maneggiamento asseritamente maldestro), ha inquadrato la fattispecie nell’ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.; ciò posto, ha escluso che il B. avesse fornito la prova dell’effettiva dinamica dello svolgimento dei fatti e, in particolare, che il danno da lui subito potesse ricondursi ad una caduta sul suo arto dx della pesante anta di ferro del cancello in questione; al riguardo, nello specifico, ha evidenziato l’inattendibilità della dichiarazione del teste S., che aveva reso in sede stragiudiziale una versione dei fatti diversa da quella fornita in giudizio, ove aveva affermato di non avere visto l’anta cadere.

La stessa Corte, poi, dopo avere accolto il gravame del Bu. (e quindi rigettato la domanda risarcitoria), ha precisato che, di conseguenza, non poteva più porsi la questione della copertura assicurativa, ed ha quindi condannato il B. al pagamento delle spese processuali anche in favore di Unipolsai, in quanto la partecipazione al giudizio della detta Compagnia era dovuta allo stesso B..

Avverso detta sentenza B.E. propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

Resistono con separati controricorsi Bu.St. ed Unipolsai Assicurazioni SpA.

B.E. ed Unipolsai Assicurazioni SpA hanno depositato ulteriori memorie.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1655,2043 e 2051 c.c., sostiene che la fattispecie doveva essere inquadrata nell’ambito della “responsabilità contrattuale in uno con quella ex art. 2051 c.c.”; in ordine alla prima (responsabilità contrattuale), si duole che la Corte territoriale abbia escluso la responsabilità dell’appaltatore sol perchè non vi era stato un “inadempimento all’obbligo di montaggio”, quando invece l’appaltatore, attesa la sua autonomia, doveva ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi nell’esecuzione dell’opera; in ordine alla seconda, (responsabilità ex art. 2051 c.c.) sostiene che il Bu. non aveva provato il caso fortuito, ovvero che la condotta del danneggiato fosse stata assolutamente imprevedibile ed inevitabile. Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., si duole che la Corte territoriale, nell’escludere che il B. avesse fornito la prova dell’effettiva dinamica dello svolgimento dei fatti, non abbia considerato che la norma di cui all’art. 2051 c.c. configura una responsabilità oggettiva.

Con il terzo – motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., si duole che la Corte territoriale, in applicazione del principio della soccombenza, lo abbia condannato al pagamento delle spese processuali anche in favore di Unipolsai, senza tuttavia considerare la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato; palese infondatezza desumibile dal rigetto, per inoperatività della polizza, ad opera della sentenza di primo grado, della domanda di garanzia formulata dal convenuto nei confronti della Compagnia di Assicurazione.

I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono inammissibili.

Le censure, invero, non considerano che, a prescindere dal tipo di responsabilità (contrattuale, extracontrattuale in genere e, in particolare ex art. 2051 c.c.), il danneggiato deve comunque provare il fatto dannoso e la sua dinamica; siffatta prova, con giudizio in fatto della Corte di merito, di per sè non sindacabile in sede di legittimità, non è stata raggiunta, con conseguente irrilevanza di ogni valutazione sul tipo di responsabilità oggetto della domanda risarcitoria.

Il terzo motivo è infondato.

Come già statuito da questa S.C., in tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l’applicabilità del principio della soccombenza nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, anche quando l’attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (fra le tante Cass. 10070/2017; Cass. 8363/2010; Cass. 7431/2012).

Si fa, quindi, riferimento in giurisprudenza all’ipotesi della palese infondatezza o dell’iniziativa palesemente arbitraria, non verificatasi invece nella fattispecie, ove, come riferito dallo stesso ricorrente, la domanda di garanzia era stata rigettata in primo grado sul presupposto che l’evento denunciato non appariva ricompreso nella polizza, e quindi per una questione di interpretazione della polizza medesima, che, come tale (necessitando appunto di un’attività interpretativa), non può ritenersi palesemente infondata o arbitraria.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di Bu.St., in Euro 2.200,00 e, in favore di UnipolSai, in Euro 2.900,00, oltre – per entrambi – alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

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