LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27828-2018 proposto da:
R.M.T. in persona del procuratore generale M.P., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLA FERRANTE;
– ricorrente –
contro
BUSINESS PARTNER ITALIA SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI appartenente al gruppo bancario BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona dei procuratori, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA, 45, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO GARRITANO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO CORVINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3065/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.
RILEVATO
che:
con atto di citazione del 28 novembre 2003, R.M.T. evocava in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di una procedura esecutiva immobiliare nella quale l’istituto di credito era intervenuto. Si costituiva la banca contestando la domanda e spiegando domanda riconvenzionale per la condanna dell’attore al pagamento di somme dovute a titolo di rimborso di due contratti di finanziamento, garantiti dal R.: e invero, a seguito della erogazione di circa 2.582.000 Euro in favore di International Cinema Company Srl, con contratto del *****, R.M.T. aveva assunto in solido con la produttrice (art. 12), l’obbligo di pagare sorte capitale e interessi; allo stesso modo, versato da BNL alla S.r.l. Cinema & Television Company l’importo di Euro 2.840.000, con contratto di finanziamento dell’11 settembre 1992, R.M.T. si era impegnato, in solido con la produttrice (art. 15), al pagamento di capitale e interessi;
il Tribunale di Napoli con sentenza del 3 luglio 2013 dava atto della sussistenza della garanzia prestata dal R. in favore della banca nell’ambito dei finanziamenti del ***** e dell’11 settembre 1992 e dell’erogazione delle somme, ma, in dispositivo rigettava sia la domanda principale, che quella riconvenzionale;
avverso tale sentenza proponeva appello la Bnl ritenendo illogico il rigetto della domanda riconvenzionale alla luce del tenore della motivazione della sentenza impugnata. Si costituiva R.M.T. contestando i motivi di impugnazione e spiegando appello incidentale, reiterando, in via subordinata, tutte le richieste già formulate in primo grado;
in corso di causa la Banca otteneva, con ordinanza del 19 dicembre 2013, il sequestro conservativo sui beni di R.M.T. in quanto quello precedentemente ottenuto in primo grado era caducato a seguito della sentenza sfavorevole;
la Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 21 giugno 2018 accoglieva l’appello principale e, in riforma della sentenza del Tribunale, condannava R.M.T. al pagamento della somma di Euro 5.422.797,43, oltre interessi dalla domanda all’effettivo soddisfo; rigettava l’appello incidentale;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione R.M.T. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la società Business Partner Italia, società consortile per azioni, alla quale la Banca Nazionale del Lavoro ha conferito mandato con rappresentanza. Entrambe le parti depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. e artt. 1292, 1944 e 1946 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la clausola presente in entrambi i contratti di finanziamento come implicita abdicazione alla facoltà dei garanti di avvalersi dell’eccezione di decadenza di cui all’art. 1957 c.c.. Al contrario, la clausola non indicherebbe nulla di più del contenuto dell’art. 1944 c.c. che prevede la solidarietà tra garante e garantito come ipotesi ordinaria di fideiussione, ma ciò non escluderebbe l’applicabilità della decadenza prevista all’art. 1957 c.c. riguardo alla necessità, per il creditore, di attivarsi nel termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni. Non vi sarebbe, però, alcuna correlazione tra la assenza di beneficium excussionis e l’esclusione della decadenza prevista all’art. 1957 c.c. poichè la rinuncia alla decadenza dovrebbe risultare chiaramente dal tenore della clausola;
con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 115,165, 167 e 347 c.p.c., oltre che dell’art. 74 disp. att.. La Corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che non era stato depositato l’atto di transazione concluso tra le parti. Al contrario, se è vero che il foliario non riportava direttamente tale documento, lo stesso faceva riferimento alla produzione di parte del fascicolo di primo grado, al sequestro conservativo e all’istanza di revoca del sequestro ai sensi dell’art. 369 decies c.p.c.. All’interno di tale terzo sottofascicolo sarebbe stata allegata, come sub 2, la scrittura di transazione. Il valore di tale documento sarebbe stato chiarito nella comparsa di costituzione in appello di R.M.T. evidenziando che due società straniere avrebbero acquistato i diritti di proprietà e di utilizzazione delle opere cinetelevisive e dei relativi materiali, oggetto dei due finanziamenti. Venendo meno il rapporto principale, si sarebbe estinto anche quello sottostante di fideiussione, con conseguente liberazione di R.M.T.;
il primo motivo è fondato. La Corte d’Appello non si confronta in modo corretto con il disposto dell’art. 1957 c.c., laddove esamina il contenuto degli artt. 12 e 15 dei due contratti versati in atti i quali, con dettato del tutto sovrapponibile, prevedono che “i signori M.G., Ri.Vi. e R.M.T. sono responsabili, nei confronti della Sezione, dell’osservanza di tutti gli obblighi dalla stessa assunti con il presente atto e, in particolare, del puntuale integrale pagamento della somma capitale, degli interessi ai tassi sopra indicati, delle spese e accessori”;
tale clausola viene interpretata dalla Corte territoriale come rinuncia del garante R.M.T. al beneficium excussionis, essendosi lo stesso obbligato al pagamento integrale dell’obbligazione, in solido con la debitrice principale. Secondo la Corte territoriale la clausola prevedrebbe una deroga implicita al disposto dell’art. 1957 c.c. che legittimerebbe la banca, in presenza di più coobbligati in solido, e “senza l’imposizione di un ordine di escussione”, ad agire legittimamente nei confronti del garante, ritenuto il soggetto maggiormente solvibile;
tale assunto evidenzia un travisamento delle norme rilevanti in parte qua e, segnatamente, della disciplina di cui all’art. 1957 c.c., nonchè di quella relativa al beneficium excussionis;
la Corte d’Appello, pertanto, sulla base di un error iuris, ha disatteso l’eccezione di decadenza dall’azione formulata ai sensi dell’art. 1957 c.c. dall’odierno ricorrente: la solidarietà tra garanti e debitori principali, prevista dalla clausola contrattuale, comporterebbe, secondo la Corte territoriale, anche una implicita rinuncia alla facoltà dei garanti di avvalersi dell’eccezione di decadenza ai sensi dell’art. 1957 c.c.. In realtà, la deroga alla disciplina dettata da tale disposizione, non può ritenersi implicitamente prevista per il semplice inserimento, nella garanzia, di una clausola che esprima il carattere solidale della obbligazione di garanzia, non essendo la clausola incompatibile con la applicazione dell’art. 1957 c.c.. La possibilità di escludere il beneficium excussionis non interferisce invero con la previsione di cui all’art. 1957 c.c., in base alla quale il fideiussore è liberato quando il creditore non abbia agito contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione;
conseguentemente la decisione va annullata sul punto; il giudice di rinvio valuterà l’operatività della decadenza, ai sensi dell’art. 1957 c.c., e se il termine previsto da tale norma risulti rispettato o sospeso, prescindendo dalla mera previsione della solidarietà con il debitore principale e della assenza di beneficium excussionis;
alla luce delle considerazioni che precedono le doglianze oggetto del secondo motivo sono assorbite;
ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto attesa la fondatezza del primo motivo; la sentenza va cassata con rinvio, poichè, in forza della preliminare esclusione della operatività dell’art. 1957 c.c., non erano stati esaminati i presupposti di tale disposizione dei quali dovrà evidentemente occuparsi il giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo; assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020
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