LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23023-2019 proposto da:
A.P.A.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE TIANA;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SASSARI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 31/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 18/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI MARILENA.
RILEVATO
che:
A.P.A.G. ricorre per la cassazione della sentenza n. 31/2019 della Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, pubblicata il 18 gennaio 2019, articolando quattro motivi.
Nessuna attività difensiva risulta svolta dal Comune intimato.
Il ricorrente espone in fatto di avere citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sassari, il Comune di Sassari, perchè fosse condannato a risarcirgli i danni subiti a causa dell’incidente occorsogli il 15 aprile 2006, quando, alla guida del motociclo Kawasaki, nel percorrere la rotatoria tra via Milano e via Siglienti in Sassari, cadeva per causa di una buca stradale non segnalata nè visibile, riportando danni alla persona ed alla moto.
Il Comune, costituitosi in giudizio, contestava la pretesa attorea e ne chiedeva il rigetto, asserendo che doveva applicarsi l’art. 2043 c.c. e non l’art. 2051 c.c., che l’evento non si era verificato nei termini descritti, che il medesimo era ascrivibile alla velocità di guida dell’attore.
Il Tribunale di Sassari, con decisione n. 783/2012, rigettava la richiesta risarcitoria, perchè riteneva mancante la prova della dinamica del sinistro e del nesso causale tra il fatto dell’omessa custodia e l’evento dannoso, avendo l’attore provato esclusivamente la presenza di una buca non segnalata, ma non anche di avere rispettato il limite di velocità.
La Corte d’Appello di Cagliari, investita del gravame, in via principale dall’odierno ricorrenter e, in via incidentale, dal Comune di Sassari, rigettava l’appello principale perchè: a) il danneggiato aveva provato solo di essere caduto in corrispondenza di una anomalia del manto stradale; b) non aveva dimostrato il carattere insidioso di detta anomalia; c) le deposizioni testimoniali non avevano offerto elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro; d) dal preventivo dell’officina era dato presumere l’eccessiva velocità di guida del danneggiato; e) il danneggiato non aveva provato di aver adottato le necessarie cautele di comportamento e di avvedutezza nè il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Rigettava l’appello incidentale perchè il Comune non aveva dedotto i vizi in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per motivare la compensazione delle spese.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1227,2051,2697,2727,2728 e 2729 c.c., artt. 112,115 e 116 c.p.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria sull’assolvimento dell’onere della prova e l’accertamento del nesso causale, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.”
La Corte territoriale avrebbe imposto al danneggiato l’onere di provare il rapporto tra l’osservanza delle necessarie cautele di comportamento e di avvedutezza ed il danno piuttosto che il rapporto esistente tra la cosa, la strada e il danno. Infatti, il nesso di causalità rilevante sarebbe quello che muove dalla considerazione del fatto quale antecedente necessario dell’evento, per cui quest’ultimo rientra tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, sempre ch’ l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato sul piano causale dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l’evento. Il danneggiato avrebbe dato la prova dell’evento dannoso e delle condizioni particolari della cosa che l’aveva provocato, dimostrando di essere caduto in corrispondenza di un’anomalia del manto stradale, soddisfacendo così l’onere probatorio su di lui gravante.
Il giudice a quo, quindi, avrebbe fatto malgoverno del principio di distribuzione dell’onere della prova, esonerando il Comune dall’onere di fornire la dimostrazione del caso fortuito, dell’imprevedibilità oggettiva ovvero dell’eccezionalità del comportamento del danneggiato o dell’intervento di un fatto estraneo interruttivo del nesso causale, perchè da solo idoneo a provocare l’evento, ed avrebbe d’ufficio rilevato la colpa del danneggiato, snaturando la funzione dimostrativa del preventivo di spesa in atti che, anzichè per accertare una previsione di costi, sarebbe stato utilizzato per trarne la presunzione che il danneggiato avesse tenuto una velocità eccessiva.
Il motivo merita accoglimento.
La fattispecie della responsabilità ex art. 2051 c.c. è stata oggetto di significative puntualizzazioni, con specifico riferimento alla custodia dei beni demaniali e, tra questi, di quelli di grande estensione, come strade e loro accessori, da parte di questa Corte con le pronunce nn. 2477-2483 dell’1/02/2018, le quali oltre ad aver chiarito che la colpa non è il criterio di imputazione della responsabilità al custode, hanno, ai fini che qui interessano, affermato che: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l’allegazione e la prova da parte del danneggiato; incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell’evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l’operatività della norma, cioè dare la prova dell’inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l’evento ed un fatto che non era nè prevedibile, nè evitabile; a tal fine tutte le cose possono costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano esse inerti o in movimento, pericolose o meno; può, infatti, verificarsi una gamma indefinita di situazioni quanto alla partecipazione della cosa custodita alla produzione materiale dell’evento: a) la cosa può essere del tutto inerte, perciò l’interazione del danneggiato è indispensabile per la produzione dell’evento; b) la cosa può svolgere, per il suo intrinseco dinamismo, un ruolo di attiva interazione con la condotta umana; c) la cosa può avere un ruolo preponderante od esclusivo e l’apporto concausale della condotta dell’uomo essere persino assente; le caratteristiche intrinseche della res, cioè la sua pericolosità, non sono un requisito richiesto per integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c., perchè può darsi che la cosa non presenti rischi derivanti dall’interazione con l’uomo oppure il suo funzionamento e/o le sue modalità d’uso possono comportare il rischio, cioè la ragionevole probabilità, di una conseguenza dannosa per chi viene a contatto con essa; per integrare l’art. 2051 c.c. è sufficiente che il danno sia provocato dalla cosa custodita, la quale sia in grado di produrlo di per sè (direttamente) o perchè, per effetto della combinazione con altri elementi, diventa produttiva di danni (indirettamente); la responsabilità ex art. 2051 c.c. non è applicabile solamente quando la cosa abbia avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno.
Deve ritenersi, allora, che la corretta disamina della vicenda oggetto della sentenza impugnata richiedeva di accertare (essendo pacifica la derivazione del danno dalla presenza di una buca o comunque un’anomalia del manto stradale) se: a) lo stato dei luoghi avesse oppure no una potenzialità lesiva autonoma capace di porsi quale causa esclusiva dell’evento; b) se la condotta della vittima avesse assunto i caratteri dell’abnormità necessari per interrompere il nesso di derivazione causale ovvero se avesse oppure no concorso a cagionare l’evento. Tali accertamenti avrebbero dovuto essere condotti dando rilievo, all’interno delle serie causali rilevanti, a quelle risultanti idonee a determinare l’evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l'”id quod plerumque accidit” e quindi in base alla regolarità statistica ovvero a una probabilità apprezzabile “ex ante” (ancorchè riscontrata con una prognosi postuma) – integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale che ne costituisce l’antecedente necessario (Cass. 13/09/2018, n. 22288; Cass. 1/02/2018, n. 2477).
Così è non stato, atteso che la Corte d’Appello ha ritenuto non provata la particolare condizione lesiva posseduta dalla cosa e solo su tale assunto, in maniera del tutto assertiva, si è basata per ritenere non ricorrente la dimostrazione del nesso di derivazione causale.
2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2051 c.c.), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè motivazione contraddittoria in relazione all’efficienza causale del bene nella verificazione del danno, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.
La tesi è che la Corte d’Appello abbia ritenuto che facesse difetto la prova del carattere insidioso del manto stradale, cioè se si trattasse di un avvallamento, quindi, di una depressione insidiosa della pavimentazione bitumata, o solo di una abrasione, limitandosi a valutare solo alcuni aspetti della cosa, la rappresentazione delle fotografie, e non altri, l’assenza di cartelli che segnalassero il pericolo. Di conseguenza, avrebbe applicato erroneamente l’art. 2051 c.c., per il quale avrebbero dovuto considerarsi sufficiente la prova che l’incidente si era verificato nel luogo d’incidenza delle particolari condizioni della cosa e quella per cui l’incidente appariva come conseguenza normale delle caratteristiche, potenzialmente lesive, possedute dalla cosa: caratteristiche che, anche indipendentemente dalla sua intrinseca pericolosità, fossero tali da indurre a ritenere che la cosa, per sua natura o per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, fosse stata causa dell’evento dannoso. In aggiunta, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti avrebbe dovuto essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa avrebbe dovuto essere considerata nel suo normale interagire con il contesto dato: una cosa inerte intanto può dirsi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Essendo la strada un oggetto inerte privo di un proprio dinamismo, essa avrebbe dovuto considerarsi potenzialmente dannosa o pericolosa, perchè la sua conformazione o condizione conferiva al suo percorso un rischio di caduta superiore alla media, come sarebbe stato possibile evincere, nel caso di specie, dalla mancanza di presidi di sicurezza.
3. Con il terzo motivo il ricorrente rimprovera alla sentenza impugnata la “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1227,2051,2697,2727,2728 e 2729 c.c., artt. 112,115 e 116 c.p.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Nella prospettiva del ricorrente la sentenza della Corte d’appello di Cagliari si sarebbe fondata su una irriducibile contraddittorietà tra l’affermazione secondo cui non è sufficiente ai fini della prova del nesso di causa dimostrare di essere caduto in corrispondenza di una anomalia e quella secondo cui rimane in capo al custode l’onere di offrire la prova contraria per vincere la presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avete impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità e la statuizione di rigetto della domanda, giustificata con il fatto che il danneggiato non aveva fornito la prova di aver tenuto un comportamento avveduto e prudente.
4. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”.
Secondo il ricorrente, anche dopo le modifiche del 2012, sarebbe possibile denunciare il vizio di legge per violazione dell’art. 116 c.p.c., allorquando la valutazione imprudente della prova da parte del giudice si risolva in un’interpretazione logicamente insostenibile che abbia determinato un errata ricostruzione del fatto e quindi una erronea applicazione della norma di diritto, per cui la sentenza gravata sarebbe indicibilmente illogica, avendo affermato che il danneggiato non aveva dimostrato che l’evento si era verificato come conseguenza della particolare condizione potenzialmente lesiva della cosa, secondo la regola della causalità ordinaria, e che non era sufficiente ai fini della prova del nesso di causalità dimostrare di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, facendo ricadere sul custode ogni altro onere, compresa la prova liberatoria del caso fortuito, ed avendo concluso che doveva ritenersi, sulla scorta della ricostruzione della dinamica del sinistro, che l’attore non avesse adottato le misure necessarie di comportamento e di avvedutezza, traendone la conseguenza che non emergeva in alcun modo il rapporto di consequenzialità della pericolosità della resa e l’evento come in concreto verificatosi.
5. I motivi secondo, terzo e quarto sono assorbiti.
6. Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto in relazione al primo motivo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la controversia rimessa alla Corte d’Appello di Sassari, in diversa composizione, cui è demandato anche il compito di provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza gravata in relazione al motivo accolto. Rinvia la controversia alla Corte d’Appello di Sassari in diversa composizione anche pe la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021
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