Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17289 del 17/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 7332 del ruolo generale dell’anno 2015 proposto da:

B.M., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall’Avv. Domenico Siciliano, presso il cui studio in Roma, Via Gramsci, 14 è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore;

Riscossione Sicilia Spa;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 2636/34/14 della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sez. di Catania depositata in data 18.09.2014;

udita nella camera di consiglio del 10.3.2021 la relazione svolta dal consigliere Vincenzo Galati.

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza indicata la CTR della Sicilia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo, ha rigettato l’originario ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento relativa ad IRPEF, IRAP ed IVA e conseguenti addizionali per l’anno 2005.

Il ricorso è stato accolto in primo grado per l’assenza di prova della notifica della cartella da parte del concessionario della riscossione stante la mancata produzione della relata di notifica.

La CTR ha accolto l’appello dell’Agenzia affermando la validità della notifica della cartella avvenuta il ***** mediante consegna a mani del destinatario sottolineando, altresì, che, comunque, l’atto aveva raggiunto lo scopo, per come confermato dall’avvenuta proposizione dell’opposizione.

In ogni caso, secondo la ricostruzione dei giudici di appello, anche la notifica dell’avviso di accertamento era stata regolare, trattandosi di plico ritirato il ***** dalla moglie del destinatario dell’atto appositamente delegata.

L’irretrattabilità di tale atto, non oggetto di impugnazione, rendeva inammissibile qualsiasi ulteriore motivo di opposizione.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione B.M. affidandolo a cinque motivi.

L’Agenzia si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Riscossione Sicilia Spa è intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non essere stato dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia.

Nel corso del giudizio di primo grado il contribuente ha eccepito la mancata notifica dell’avviso di accertamento e, a fronte della produzione in giudizio della relata e del frontespizio dello stesso avviso, asseritamente notificato in data *****, ha contestato la mancata produzione dell’atto notificato.

In tal modo è stato impossibile comprendere a quale atto fosse riferibile la relata prodotta.

Secondo alcuni stralci della sentenza di primo grado riportati in ricorso la Commissione tributaria provinciale ha accolto il rilievo.

Neppure in grado di appello è avvenuta detta integrale produzione documentale, sicchè la CTR ha errato nel non rilevare l’inammissibilità del gravame.

2. Il secondo motivo censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Ribadisce, a tale proposito, la mancata produzione integrale dell’avviso di accertamento notificato e la circostanza che, alla luce della produzione del solo frontespizio dell’atto, può ritenersi eseguita la sola notifica della prima pagina dello stesso.

3. Con il terzo motivo viene dedotta omessa motivazione su un punto decisivo della controversia a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In particolare, l’illustrazione del motivo si sofferma nuovamente sulla mancata analisi dell’omessa produzione in giudizio di copia integrale dell’avviso di accertamento, circostanza che, laddove esaminata, avrebbe comportato la constatazione che nessun procedimento notificatorio si è mai perfezionato.

4. Con il quarto motivo il contribuente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis, nonchè della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Qualora la notifica dell’avviso fosse stata eseguita in data ***** a mani di delegato del destinatario, l’agente postale avrebbe dovuto dare notizia allo stesso dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata.

Adempimento che nel caso di specie non è stato eseguito.

5. Con il quinto motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo inesistente la notifica della cartella esattoriale per mancata compilazione della relata di notifica sulla cartella medesima, atto ritenuto indispensabile allo scopo di verificare che l’adempimento compiuto da colui che ha posto in essere l’atto sia qualificabile, appunto, come attività che abbia legalmente portato l’atto nella sfera di conoscenza del destinatario.

6. Infondato il primo motivo di ricorso.

La mancata produzione in appello dell’avviso di accertamento, per come descritta dal ricorso del contribuente, non determina certamente l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse.

Semmai, laddove fosse requisito indispensabile quello omesso, la carenza del relativo adempimento potrebbe, ipoteticamente, determinare l’infondatezza nel merito del motivo.

Attraverso una lettura comprensiva dell’accoglimento del rilievo relativo alla mancata allegazione di copia integrale dell’atto notificato, il ricorrente non sostiene che tale statuizione non sia stata impugnata dall’Agenzia, ma che non sia stata fornita quella prova che egli ritiene indispensabile per neutralizzare l’eccezione difensiva.

Ciò non determina la formazione di alcun giudicato interno per inammissibilità del gravame, ma, si ripete, qualora fosse indispensabile la produzione non effettuata, la sua infondatezza nel merito.

Il motivo, per come formulato, pertanto, deve essere disatteso.

7. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono, anch’essi, infondati.

Entrambi prendono le mosse da un assunto errato in diritto, ossia che sia a carico della parte notificante che produce l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione di un determinato atto l’onere di produrre anche la copia dell’atto notificato in maniera tale che emerga la prova della certa riferibilità dell’avviso di ricevimento all’atto prodotto.

Questa Corte, con orientamento qui condiviso, ha affermato che “in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova” (Cass. sez. 5, 22 giugno 2018, n. 16528).

La ragione di tale orientamento risiede nel fatto che, una volta effettuata la consegna del plico per la spedizione, esso fuoriesce dalla sfera di conoscibilità del mittente, e perviene in quella del destinatario, il quale può dunque dimostrare che al momento del ricevimento il plico era privo di contenuto (o ne aveva uno diverso).

Nello stesso senso Cass. sez. 3, 22 ottobre 2013, n. 23920, mentre è recessivo il diverso orientamento secondo cui “nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorchè risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima (nella specie, sull’assunto che essa contenesse il bollettino di versamento, ma non il corpo della cartella)” (Cass. sez. 5, 30 luglio 2013, n. 18252; Cass. sez. 5, 12 maggio 2015, n. 9533, non massimata).

Ulteriormente, di recente, è stato ribadito che “nel caso di contestazione dell’atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell’arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di “vicinanza della prova”, l’onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l’avviso. Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l’onere di provare l’intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico, in quanto, secondo l'”id quod plerumque accidit”, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione” (Cass. sez. 5, 26 novembre 2019, n. 30787).

8. Infondato il quarto motivo.

Nel caso di specie, non si verte in tema di notifica dell’atto attraverso l’ausilio dell’ufficiale giudiziario e, dunque, non trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982.

Sul punto si richiama la granitica giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, l’avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione” (Cass. sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14501).

9. Il quinto motivo è, anch’esso, infondato per plurime ragioni.

La mancata compilazione della relata di notifica sulla cartella recapitata alla contribuente non costituisce omissione che determina alcun vizio della notifica (Cass. sez. 5, 12 febbraio 2020, n. 17354 in motivazione; in senso conforme Cass. 23 maggio 2018, n. 12750 e Cass. sez. 6-5, 5 maggio 2017, n. 11134).

Nel caso di specie la relata di notifica è stata prodotta in giudizio e la CTR ne ha desunto che l’adempimento è stato effettuato in data 9.11.2009 a mani del destinatario.

In ogni caso, va assicurata continuità all’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la tempestiva e rituale opposizione ha l’effetto di sanare ogni irregolarità della notifica dell’atto, in quanto ne dimostra il raggiungimento dello scopo”.

Nel caso di specie la contribuente ha potuto proporre opposizione tempestiva.

A ciò si aggiunga che la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, trova applicazione anche in relazione alla nullità della notifica di atti non processuali quali la cartella di pagamento con l’unico limite che non sia intervenuta la decadenza dal potere di accertamento (sul punto si veda Cass. sez. 5, 12 dicembre 2018, n. 708 in fattispecie assolutamente identica e con ampi richiami alle pagg. 2 e 3 a precedenti conformi).

10. Da quanto esposto consegue il rigetto complessivo del ricorso. Nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese, essendosi costituita l’Agenzia per la sola partecipazione alla eventuale udienza di discussione e Riscossione Sicilia Spa è rimasta intimata.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

nulla sulle spese;

Da atto dei presupposti processuali per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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