LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20252/2015 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso la sede della Società, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati MARCO MELE, e DORA DE ROSE;
– ricorrente –
contro
M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SPINOSA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5538/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/08/2014, R.G.N. 6185/2009.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza n. 5528/2014 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la esistenza tra M.L. e Poste Italiane s.p.a. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 14.12.2001, con diritto della M. all’inquadramento nella categoria E della classificazione di cui al contratto collettivo applicato dalla società Poste Italiane;
1.1. il giudice di appello ha, infatti, ritenuto l’illecita interposizione di manodopera, rilevante ai sensi della L. n. 1369 del 1960, art. 1, fra COS s.p.a., formale datrice di lavoro della M., e la committente Poste Italiane s.p.a., sulla base delle risultanze istruttorie dalle quali era emersa sia l’assenza di autonomia gestionale relativa alla conduzione aziendale, alla direzione del personale, alla scelta ed alle modalità dei tempi di lavoro da parte della società appaltatrice sia l’affidamento alla competenza esclusiva di Poste Italiane s.p.a. della direzione tecnica e del controllo della prestazione lavorativa resa dai dipendenti della società COS;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di tre motivi, successivamente illustrati con memorie depositate ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116 c.p.c. e dell’art. 1372 c.c., censura la sentenza impugnata per avere omesso qualsiasi considerazione e per non avere svolto alcun argomentazione in ordine alla eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, formulata in prime cure e reiterata in appello; argomenta, quindi, nel merito circa il disinteresse della M. alla prosecuzione del rapporto con Poste Italiane s.p.a. desumibile dalla condotta della lavoratrice rimasta inerte per ben cinque anni prima di attivarsi per far valere la sua pretesa nei confronti della società;
2. con il secondo motivo, deducendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e della L. n. 1369 del 1960, art. 1, censura la sentenza impugnata in relazione ai parametri utilizzati per la verifica della illecita interposizione. In particolare assume che nel verificare o meno la sussistenza dei presupposti per la operatività della presunzione di cui all’art. 1 comma 3, Legge cit. la Corte di merito aveva omesso di accertare se nell’esecuzione dell’appalto vi era stato impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dalla preponente e se la lavoratrice era stata assoggetta al potere direttivo gerarchico e disciplinare del soggetto committente;
3. con il terzo motivo, deducendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, censura la sentenza impugnata per avere, di fatto, invertito l’onere probatorio gravante sulla lavoratrice in ordine alla esistenza della illecita intermediazione. Assume in particolare che l’avere il giudice di appello affermato che dalla prova testimoniale non era emerso che la società formale datrice di lavoro della M. avesse un’autonoma organizzazione significava porre a carico della società committente la dimostrazione della esistenza positiva di un’organizzazione autonoma in capo alla presunta interponente; evidenzia, inoltre, che la esistenza di direttive e raccomandazioni provenienti dalla committenza non escludeva la genuinità dell’appalto;
4. il primo motivo di ricorso è inammissibile in tutti i profili articolati;
4.1. premesso che dalla esposizione delle ragioni in diritto relative alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., si evince che con tale motivo la odierna ricorrente ha inteso far valere un vizio di attività del giudice di merito riconducibile, quindi, all’ambito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non all’ambito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come impropriamente denunziato in rubrica, con indicazione comunque non vincolante al fine della qualificazione del vizio (Cass. n. 12690 del 2018, Cass. n. 14026 del 2012, Cass. n. 7981 del 2007), si rileva che parte ricorrente non ha specificato, come suo onere, se ed in che termini la eccezione di estinzione per comportamento concludente del rapporto in controversia formulata in prime cure (v. sentenza di appello, pag. 2 e v. ricorso per cassazione, pag. 3) era stata riproposta da Poste Italiane, vittoriosa in primo grado, nella memoria di costituzione di secondo grado, onde escludere la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (Cass. n. 21124 del 2016, n. 14086 del 2010, n. 1161 del 2003);
4.2. il difetto di puntuale allegazione e dimostrazione da parte di Poste Italiane – che si è limitata ad esporre di avere, in secondo grado, resistito al gravame di controparte chiedendo la conferma della sentenza di primo grado (v. ricorso per cassazione, pag. 9, terz’ultimo capoverso) – di avere manifestato, in seconde cure, in termini chiari e inequivoci la volontà di reiterare la eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, rende la doglianza articolata inidonea alla valida censura della decisione impugnata; ciò alla luce del condivisibile orientamento di questa Corte secondo il quale l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato, come nel caso di specie, un “error in procedendo”, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di specificità gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'”iter” processuale senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. n. 23834 del 2019, n. 11738 del 2016); il mancato assolvimento di tale onere da parte della società ricorrente che si è limitata, come detto, ad un generico richiamo alle difese articolate in seconde cure, assorbe la necessità di esame della eccezione di giudicato formulata dalla odierna controricorrente;
4.3. gli ulteriori profili di censura articolati con il primo motivo, con i quali si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sono inammissibili per difetto di pertinenza con le ragioni della decisione impugnata in quanto incentrati su considerazioni attinenti al merito della verifica del comportamento concludente della lavoratrice nel senso del disinteresse alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la società Poste, questione in alcun modo trattata dalla Corte di merito;
5. il secondo ed il terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati;
5.1. la sentenza impugnata, premesso che in tema di appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi risultava fondamentale il riferimento al requisito dell’autonomia di gestione e organizzazione la cui mancanza non poteva che collocare il negozio tra quelli vietati, ha affermato la illeceità dell’appalto in oggetto argomentando che la società COS non era dotata di sufficiente organizzazione di impresa impiegata nell’esecuzione dell’appalto e che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’appaltatrice era stato gestito direttamente da Poste Italiane s.p.a. disponendo quest’ultima delle prestazioni dei lavoratori;
5.2. i parametri utilizzati dal giudice di appello nella verifica della genuinità dell’appalto sono coerenti con la condivisibile elaborazione giurisprudenziale di legittimità sul tema; in particolare, la valorizzazione, al fine della esclusione della genuinità dell’appalto, dell’assenza di una organizzazione di impresa impiegata nello stesso e della riferibilità alla committente del concreto esercizio del potere direttivo sui lavoratori formalmente dipendenti dalla appaltatrice si pone in linea con l’insegnamento di questa Corte secondo il quale il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo nè una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (Cass. n. 7820 del 2013; n. 6343 del 2013; n. 19920 del 2011, n. 7898 del 2011, n. 11720 del 2009, n. 16788 del 2006). Quanto ora osservato rende priva di pregio la doglianza della ricorrente in ordine alla mancata verifica da parte della Corte di merito della proprietà dei mezzi utilizzati da COS. s.p.a. nell’esecuzione dell’appalto, costituendo tale verifica elemento imprescindibile solo in ipotesi di accertamento fondato sulla presunzione di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1 comma 3, accertamento estraneo alle ragioni alla base del decisum;
5.3. la ricostruzione della Corte di merito secondo la quale la esecuzione dell’appalto era stata realizzata in assenza di organizzazione effettiva ed autonoma in capo alla società appaltatrice e con assoggettamento dei relativi dipendenti alla direzione tecnica ed al controllo della committente Poste, costituisce accertamento di fatto, astrattamente incrinabile, alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto storico, di rilevanza decisiva, oggetto di discussione tra le parti (ex plurimis, v. Cass. Sez. Un. 8053 del 2014), deduzione neppure formulata dalla odierna ricorrente;
5.4. non sussiste la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., configurabile nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in applicazione della regola di giudizio basata sull’onere della prova, abbia individuato erroneamente la parte onerata della stessa;
5.5. nel caso di specie, infatti, non solo non è dato rinvenire nella sentenza impugnata alcuna affermazione in diritto in contrasto con là – pacifica – esistenza a carico del lavoratore dell’onere probatorio connesso alla dimostrazione della illecita intermediazione di manodopera, ma neppure risulta che la Corte di merito abbia fondato la decisione della sentenza di primo grado sulla base dell’errata applicazione della regola di cui all’art. 2967 c.c.;
5.6. l’accertamento del giudice di merito relativo all’assenza in capo alla società appaltatrice di una sufficiente organizzazione di impresa impiegata nell’esecuzione dell’appalto e all’assoggettamento del relativo personale al potere direttivo di Poste scaturisce dal complessivo apprezzamento degli esiti della prova orale; in tale contesto, la espressione utilizzata nella sentenza di secondo grado “dalla prova testi non è emerso che la società COS avesse un’autonoma organizzazione, tipica di un’impresa vera e propria…”, riferita, peraltro, solo ad uno dei possibili parametri di verifica della genuinità o meno dell’appalto, non si presta, per la sua genericità, ad essere interpretata, come sostenuto dalla odierna ricorrente, nel senso che la Corte di merito aveva inteso far ricadere sulla committente l’onere della prova della esistenza di una reale organizzazione in capo alla società appaltatrice;
6. al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;
7. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019).
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021
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