LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11789-2020 proposto da:
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO FRANCHI;
– ricorrente –
contro
EASY RENT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PISANELLI 1, presso lo studio dell’avvocato CORRADO DE GREGORIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8400/2019 del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il 06/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
che:
1. Con atto di citazione Easy Rent, cessionario del credito vantato da D.M., convenne in giudizio Zurich Insurance al fine di sentirla condannare al pagamento del costo per il noleggio del veicolo sostitutivo utilizzato dalla cedente nel periodo necessario per eseguire la riparazione al suo veicolo, danneggiato in seguito a un sinistro stradale.
La compagnia assicurativa si costituì in giudizio chiedendo l’improcedibilità della domanda attorea per illegittimo frazionamento di un credito unitario e comunque il rigetto della stessa per aver già risarcito alla D.M. tutti i danni subiti nonchè.
Il Giudice di Pace di Milano, con sentenza n. 8400/2019, pubblicata il 6/09/2019, ha accolto le domande attoree, condannando la compagnia convenuta a corrispondere in favore di Easy Rent la somma di Euro 560,00 per il noleggio dell’auto sostitutiva e 216,00 per il fermo tecnico. Il giudice ha ritenuto validamente provato il contratto di cessione con conseguente legittimità per il cessionario di proporre le medesime azioni che spetterebbero al cedente, compresa quella in merito al credito da fermo tecnico. Diversamente nessun atto di transazione dimostrava il risarcimento di tutti i danni da parte di Zurich. Quanto al frazionamento del credito, tale fattispecie presuppone la presenza di più giudizi, diversamente dal caso di specie in cui si presenta un unico giudizio per il risarcimento dei danni.
2. Avverso la suddetta pronuncia Zurich Insurance propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Easy Rent resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
3. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione degli artt. 2 e 111 Cost., nonchè degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, poichè il Giudice di pace ha rigettato l’eccezione di improponibilità-improcedibilità del giudizio per illegittimo frazionamento di un credito unitario”. Secondo il ricorrente i principi di buona fede e correttezza, posti alla base del divieto di frazionare un credito unitario, troverebbero applicazione non solo nella fase giudiziale ma in ogni fase del rapporto intercorrente tra le parti, pertanto qualora l’assicurato agisca in via stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei danni tale credito non potrebbe essere frazionato in alcun modo, nemmeno tramite una cessione del credito. Nel caso di specie la compagnia Zurich aveva già provveduto a risarcire tutti i danni alla D.M. e di conseguenza la successiva cessione del credito in favore di Easy Rent sarebbe illegittimo qualificandosi come un frazionamento del credito.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, nonchè degli artt. 12 e 14 preleggi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 poichè il giudice di pace di Milano ha rigettato le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva”. Secondo il ricorrente la legittimazione per richiedere l’indennizzo diretto ex art. 149 C.d.a. spetterebbe unicamente al danneggiato e, in caso di cessione del credito, al solo autoriparatore previa emissione di regolare fattura mentre resterebbe esclusa la legittimazione di un soggetto terzo, come la Easy Rent, società commerciale esercente l’attività di noleggio.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1223,1227,2043,2056 c.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, poichè il giudice di pace di Milano ha riconosciuto il danno da nolo di un’auto sostitutiva in mancanza di prova da parte della danneggiata di asserita necessità”. Il ricorrente lamenta che il giudice di pace avrebbe erroneamente riconosciuto il danno da noleggio dell’auto sostitutiva in mancanza della prova sulla effettiva necessità di tale auto, onere gravante sul danneggiato.
3.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 poichè il Giudice di pace di Milano ha riconosciuto il danno da fermo tecnico, voce di danno non richiesta da parte attrice e comunque costituente duplicazione risarcitoria”. Si duole del riconoscimento del danno da fermo tecnico nonostante mancherebbe a riguardo una richiesta in sede di atto di citazione, avendo violato il giudice di prime cure il principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.
4. La Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza della Sezione Terza, per la natura delle questioni preposte.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza della Sezione Terza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021
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