Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.18284 del 25/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34728-2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

SERPIERI N. 8, presso lo studio dell’avvocato GAETANO BUSCEMI, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE MARCECA, PAOLOALBERTO POLIZZI;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso lo studio dell’avvocato CARLO MACCALINI, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CONTENTO e LORENZO DELL’ELCE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2030/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/4/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26/4/2018 la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dalla sig. C.M. in relazione alla pronunzia Trib. Pavia 20/6/2016, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia – Ospedale di ***** di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito in conseguenza del decesso del fratello sig. C.C., avvenuto 40 giorni dopo un intervento chirurgico per ischemia cerebrale ed altro a cagione di errato trattamento medico (dosaggio profilattico anzichè somministrazione di eparina).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la C. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resistono con controricorso l’Azienda Socio-Sanitaria (ASST) di Pavia (già Azienda Ospedaliera di Padova).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito, dopo aver affermato che erroneamente il giudice di prime cure ha quantificato equitativamente il danno considerando anche il “pregresso stato di salute del de cuius” atteso che come precisato da Cass. n. 15991/2011 tale stato può rilevare ai fini della riduzione del quantum dei pregiudizi risarcibili ai congiunti iure successionis, ma non anche per i danni risarcibili iure proprio, abbia poi contraddittoriamente ritenuto comunque congrua la liquidazione (di 40.000,00 Euro) operata dal giudice di 1 cure.

Lamenta che “tale scelta è in contrasto non solo con la giurisprudenza… ma anche in considerazione di… pronunce che hanno evidenziato come ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale il pregresso stato di salute non necessariamente è tale da incidere in senso riduttivo quale elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale dei suoi famigliari atteso che secondo l’id quod plerumque accidit affezioni o patologie di un congiunto intensificano, piuttosto che diminuiscono, il legame emotivo con gli altri parenti (Cass. 28.02.2008 n. 5282)”.

Si duole che a fronte dello stretto legame tra i fratelli ravvisato dal giudice di prime cure e in assenza di impugnazione sul punto, con evidente vizio di extrapetizione la corte di merito sia pervenuta a rideterminare il quantum risarcitorio “in misura eguale a quella del giudice di primo grado, rivalutando in maniera sminuente il rapporto affettivo tra la sorella maggiore ed il defunto C.C.”.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1223,1226 e 2056 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito non abbia indicato i criteri utilizzati per ravvisare come “equa e giusta” la liquidazione del danno non patrimoniale in Euro 40.000,00 operato dal giudice di prime cure.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, la morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio (v., da ultimo, Cass., 30/8/2019, n. 21837), di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in particolare in conseguenza dell’irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell’altro, come per i coniugi in particolare previsto dall’art. 143 c.c. (dalla relativa violazione potendo conseguire l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l’addebitabilità della separazione personale); per il genitore dall’art. 147 c.c., e ancor prima da un principio immanente nell’ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale (v. Corte Cost., 13/5/1998, n. 166), da considerarsi in combinazione con l’art. 8 L. Adoz. (la violazione dell’obbligo di cura o assistenza morale determinando lo stato di abbandono del minore che ne legittima l’adozione); per il figlio nell’art. 315 c.c., valorizzabile secondo tale orientata lettura (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).

Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, tale evento determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonchè nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (v. Cass., 9/5/2011, n. 10107), con conseguente viollazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2,29 e 30 Cost. (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).

Da tale perdita può al congiunto superstite derivare un danno morale (sofferenza interiore o emotiva) e/o un danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l’integrità psicofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a determinare per il medesimo fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. Cass., 19/10/2016, n. 21060; Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 23/1/2014, n. 1361).

Escludendo che sia possibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare, questa Corte ha avuto già occasione di precisare che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno iure proprio dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l’effettività e la consistenza di tale relazione, e in particolare l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresì dalla convivenza, quest’ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza (v. Cass., 30/8/2019, n. 21837; Cass., 19/11/2018, n. 29784; Cass., 15/2/2018, n. 3767; Cass., 7/12/2017, n. 29332; Cass., 20/10/2016, n. 21230. Cfr. altresì Cass., 1/12/2010, n. 24362. Cfr., con specifico riferimento ai nonni, Cass., 8/4/2020, n. 7743; Cass., 7/12/2017, n. 29332; Cass., 20/10/2016, n. 21230. Contra, ma isolatamente (con particolare riferimento ai nonni), v. Cass., 16/3/2012, n. 4253).

A tale stregua, il danno da perdita del rapporto parentale si differenzia invero dai pregiudizi dai congiunti superstiti subiti iure hereditatis.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, diversamente dal danno patrimoniale, il cui ristoro deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223,1224,1225 e 1227 c.c.) valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e a restituire al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183. V. già Cass., 18/7/1989, n. 3352) sicchè viene in rilievo il danno effettivo (cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814), avuto cioè riguardo all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l’arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all’altro (v. Cass., 8/2/2012, n. 1781), il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può invece mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1 /4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106).

Attenendo alla qualificazione e non già all’individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell’onere probatorio imposto all’art. 2697 c.c.: v Cass., 11/5/20:10, n. 11368; Cass., 6/5/2010, n. 10957; Cass., 10/12/2009, n. 25820; Cass., 4/11/2014, n. 23425; e, da ultimo, Cass., 6/5/2020, n. 8508), la valutazione equitativa è volta a determinare “la compensazione economica socialmente adeguata” del pregiudizio, quella che “l’ambiente sociale accetta come compensazione equa” (in ordine al significato che nel caso assume l’equità v. Cass., 7/6/2011, n. 12408) e deve essere dal giudice condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645).

Al riguardo, si è da questa Corte posto in rilievo che, come avvertito anche in dottrina, l’esigenza di una tendenziale uniformità della valutazione di base della lesione non può d’altro canto tradursi in una preventiva tariffazione della persona, rilevando aspetti personalistici che rendono necessariamente individuate e specifica la relativa quantificazione nel singolo caso concreto (cfr. Cass., 31/5/2003, n. 8828).

Il danno non patrimoniale non può essere in ogni caso liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all’effettiva natura o entità del danno (v. Cass., 12/5/2006, n. 11039; Cass., 11/1/2007, n. 392; Cass., 11/1/2007, n. 394), ma deve essere congruo.

E’ invero compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul patrimonio e sul valore persona si siano verificate, e provvedendo al relativo integrale ristoro (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

Ai fini della valutazione equitativa del danno (sia patrimoniale che) non patrimoniale si è a tale stregua esclusa pertanto la possibilità di applicarsi in modo “puro” parametri rigidamente fissati in astratto giacchè, non essendo in tal caso consentito discostarsene, risulta garantita la prevedibilità delle decisioni ma assicurata una uguaglianza in realtà meramente formale, non anche sostanziale (cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361).

Del pari inidonea si è ravvisata una valutazione rimessa alla mera intuizione soggettiva del giudice, in assenza cioè di qualsivoglia criterio generale valido per tutti i danneggiali a parità di lesioni e pertanto in effetti rimessa al suo mero arbitrio (cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361).

Se una siffatta valutazione vale a teoricamente assicurare un’adeguata personalizzazione del risarcimento, non altrettanto può infatti dirsi circa la parità di trattamento e la prevedibilità della decisione (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408).

Fondamentale è che, si è da questa Corte sottolineato, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, si tratti di criterio idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità, e che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione del processo logico al riguardo seguito, indicando quanto assunto a base del procedimento valutativo adottato (v., da ultimo, Cass.,30/5/2014, n. 12265; Cass., 19/2/2013, n. 4047; Cass., 6/5/2009, n. 10401), al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità.

Atteso che con particolare riferimento alla liquidazione equitativa (financo nella sua forma c.d. “pura”), deve tenersi in considerazione che – come detto- essa consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, si è da questa Corte posto in rilievo come il giudice, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, sia chiamato a dare in motivazione conto della operata valutazione di ciascuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento, sicchè ove non risultino indicate le ragioni dell’operato apprezzamento nè richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre nel vizio di nullità per difetto di motivazione (v. Cass., 13/9/2018, n. 22272).

Com’è noto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale idonea soluzione si è ravvisata essere invero quella costituita dal sistema delle tabelle (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972. V. altresì Cass., 13/5/2011, n. 10527).

Lo stesso legislatore, oltre alla giurisprudenza, ha fatto ad esse espressamente riferimento.

In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, il D.Lgs. n. 209 del 2005 ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti.

In assenza di tabelle normativamente determinate, ad esempio per le c.d. macropermanenti e per le ipotesi come nella specie diverse da quelle oggetto del suindicato decreto legislativo, il giudice fa normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali (per l’affermazione che tali tabelle costituiscono il c.d. “notorio locale” v. in particolare Cass., 1/6/2010, n. 13431), la cui utilizzazione è stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui, nell’avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine “di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza” (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una “vocazione nazionale”, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell’equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) -al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali- ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell’art. 3 Cost., comma 2, questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402).

Le tabelle, siano esse giudiziali o normative, costituiscono dunque strumento senz’altro idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all’art. 1226 c.c. (v. Cass., 19/5/1999, n. 4852).

Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, si è al riguardo per lungo tempo esclusa la necessità per il giudice di motivare in ordine all’applicazione delle tabelle in uso presso il proprio ufficio giudiziario, essendo esse fondate sulla media dei precedenti del medesimo, e avendo la relativa adozione la finalità di uniformare, quantomeno nell’ambito territoriale, i criteri di liquidazione del danno (v. Cass., 2/3/2004, n. 418), dovendo per converso adeguatamente motivarsi la scelta di avvallersi di tabelle in uso presso altri uffici (v. Cass., 21/10/2009, n. 22287; Cass., 1/6/2006, n. 13130; Cass., 20/10/2005, n. 20323; Cass., 3/8/2005, n. 16237).

Essendo la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si escludeva altresì che l’attività di quantificazione del danno fosse di per sè soggetta a controllo in. sede di legittimità, se non sotto l’esclusivo profilo del vizio di motivazione, in presenza di totale mancanza di giustificazione sorreggente la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorietà delle argomentazioni (cfr. Cass., 19/5/2010, n. 12918; Cass., 26/1/2010, n. 1529).

In particolare laddove la liquidazione del danno si palesasse manifestamente fittizia o irrisoria o simbolica o per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla natura e all’entità del danno dal medesimo giudice accertate (v. Cass., 16/9/2008, n. 23725; Cass., 2/3/2004, n. 4186; Cass., 2/3/1998, n. 2272; Cass., 21/5/1996, n. 4671).

La Corte Suprema di Cassazione è peraltro successivamente pervenuta a radicalmente mutare tale orientamento.

La mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, si è ravvisato integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (v. Cass., 7/6/2011, n. 12.408), peraltro precisandosi che i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, essendo incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402. E, conformemente, Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 19/10/2016, n. 21059).

Avuto in particolare riferimento al sistema delle tabelle, si è da questa Corte ulteriormente precisato che, al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità, e di evitare che la valutazione risulti sostanzialmente arbitraria non potendo al riguardo invero valorizzarsi tutto generiche ed apodittiche indicazioni, il giudice di merito deve dare adeguatamente conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito per addivenire all’adottata liquidazione, indicando il parametro standard adottato; come sia stato esso individuato; quali siano i relativi criteri ispiratori e le modalità di calcolo; quale sia l’incidenza al riguardo assegnata ai parametri considerati; le ragioni della mancata considerazione di altri parametri, a fortiori in caso di discostamento in diminuzione dal dato esibito dalle Tabelle di Milano (cfr. Cass., 4/2/20:16, n. 2167), ovvero di omessa adozione di queste ultime, i cui parametri devono essere presi a riferimento dal giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo il medesimo indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle (v., da ultimo, Cass., 6/5/2020, n. 8508).

Sotto altro profilo, si è da questa Corte ulteriormente posto in rilievo che in caso di stato di invalidità pregresso dotato di efficacia concausale nella determinazione dell’unica e complessiva situazione patologica riscontrata, allo stesso non può attribuirsi rilievo sul piano degli elementi costitutivi dell’illecito, e in particolare della ricostruzione del nesso di causalità tra detta condotta e l’evento dannoso, appartenendo ad una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del danneggiante (nella specie, il sanitario) unicamente sul piano della determinazione equitativa del danno, potendo pertanto pervenirsi -sulla base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto- a una delimitazione del quantum del risarcimento (v. Cass., 21/7/2011, n. 15991. Cfr. altresì Cass., 29/2/2016, n. 3893; Cass., 21/8/2018, n. 20829 e Cass., 18/4/2019, n. 10812).

Si è al riguardo da questa Corte precisato che tale stato di invalidità pregresso non può tuttavia rilevare ove si tratti di danni risarcibili iure proprio ai congiunti, potendo condurre ad una riduzione del quantum dei pregiudizi risarcibili iure successionis, sempre che il danneggiante fornisca la prova che la conseguenza dannosa dell’evento (nella specie, la morte) sia stata cagionata anche dal pregresso stato di invalidità, sicchè ove il danneggiato già in condizioni invalidanti di per sè idonee a condurlo alla morte deceda in conseguenza di eventuali condotte (commissive od omissive) di terzi, la risarcibilità iure proprio del danno (patrimoniale e) non patrimoniale riconosciuto ai congiunti può subire un ridimensionamento solamente in ragione della diversa considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere (sia sul piano affettivo che economico) del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto (v. Cass., 21/7/2011, n. 15991).

Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.

E’ rimasto nella specie accertato che ” C.M. ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Pavia e si è vista riconoscere nei confronti dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di ***** convenuta, il danno parentale per il decesso del fratello C.C.”, che, “già invalido e soggetto a TAO (Terapia Anticoagulante Orale) a rischio tromboelitico elevato”, “veniva trattato con una terapia non adeguata al suo stato di salute”, che “ha comportato una estesa ischemia cerebrale e la morte del paziente con evidente condotta colposa in capo ai sanitari”.

Atteso che -per quanto in questa sede ancora d’interesse- non sussiste più questione in ordine all’an del danno evento (essendo stata riconosciuta, con accertamento divenuto ormai irrevocabile, la responsabilità dei medici per aver cagionato la morte del C.C. mantenendo la “condotta colposa” consistita nell’aver trattato il paziente ricoverato con frattura del femore in conseguenza di caduta “con dosaggio profilattico (4.000 unità/die) invece che con somministrazione di eparina (12.000 unità/die) in paziente soggetto a T.A.O. (Terapia Anticoagulante Orale)”, e che si controverte solo relativamente alla quantificazione del danno sofferto dalla sorella del defunto, va osservato che, a fronte delle censure in sede di gravame mosse sul punto avverso la sentenza di i grado dall’allora appellante ed odierna ricorrente, dopo avere correttamente premesso che il “danno da perdita del rapporto parentale deve sì essere risarcito mediante il ricorso a criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice di merito, ma esplicitando le regole di equità applicabile… e, nello specifico, tenendo conto dell’irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integralità della famiglia subita dai prossimi congiunti della vittima”; e dopo avere censurato la sentenza di 1 grado per avere il giudice di prime cure dapprima affermato che “nel caso di specie, la invalidità pregressa non rileva ai fini della quantificazione dei danni” e quindi invero effettuata “la quantificazione del danno” facendo “riferimento anche al parametro riferito al “pregresso stato di salute del de cuius” che effettivamente alla luce di “principi di diritto dettati dalla richiamata sentenza della Cassazione non avrebbe dovuto avere alcuna considerazione”, la corte di merito è pervenuta a concludere di ritenere comunque “del tutto consona al caso di specie” la liquidazione effettuata in base alle Tabelle di Milano dal “primo giudice”, ravvisando essere “equa e giusta” la “quantificazione in Euro 40.000,00”, al riguardo sottolineando doversi al riguardo tenere conto “prima di tutto della non più giovane età di C.C. (di anni 68 all’epoca del decesso) e di C.M. (di anni 65)”, e, per altro verso, che al riguardo “incide… la mancata convivenza tra la vittima e il congiunto al momento del decesso”, la coabitazione essendo “cessata sin dal 2003”.

Orbene, siffatte argomentazioni risultano invero contraddittorie ed intrinsecamente illogiche nonchè erronee.

Non risulta dalla corte di merito infatti spiegato in quali termini abbia considerato riverberare sull’operata quantificazione del danno non patrimoniale operata dal giudice di prime cure il suindicato ravvisato errore dal medesimo compiuto.

A fortiori in considerazione del principio affermato da questa Corte in base al quale lo stato di invalidità pregresso non può riverberare in termini di riduzione del danno morale in quanto le gravi affezioni o preoccupanti patologie di un congiunto intensificano, e non fanno certamente diminuire, il legame emozionale dei parenti, come può anche presuntivamente desumersi anche dalla quantità e qualità di cure prodigate all’infermo (cfr. Cass., 28/2/2008, n. 5282).

Per altro verso, non è dato invero evincersi le ragioni e i termini in cui gli evocati criteri “della non più giovane età di C.C. (di anni 68 all’epoca del decesso) e di C.M. (di anni 65)” e della “mancata convivenza tra la vittima e il congiunto al momento del decesso” sono stati dalla corte di merito ritenuti idonei a rendere “equa e giusta” una valutazione del danno dal giudice di prime cure effettuata sulla base di presupposti almeno in parte erronei, essendosi la corte di merito, avuto in particolare riguardo alla mancanza di “specifiche circostanze… tali da caratterizzare in modo speciale la loro relazione”, limitata ad apoditticamente evocare le suddette circostanze senza invero dare debitamente conto dell’iter logico-giuridico al riguardo seguito, in particolare a fronte dell’accertato “stretto legame esistente tra i fratelli”, nonchè del richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale la lesione o la perdita della relazione parentale è risarcibile ove sia provata la relativa effettività e consistenza, non essendo al riguardo invero necessario che essa risulti altresì connotata in termini di “specialità”, la convivenza non assurgendo -come detto- a connotato minimo della relativa esistenza, e non avendo la corte di merito evidenziato in che termini ha considerato (oltre alla prima) in particolare siffatta circostanza diversamente dalla relativa valutazione operata dal giudice di prime cure.

Dell’impugnata sentenza, assorbito il 3 motivo (con il quale il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.), s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472