LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 3767/’18) proposto da:
SOCIETA’ COOPERATIVA PER CASE ECONOMICHE IN SANTA CROCE a.r.l., (C.F.: *****), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Giorgio Cintio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Corso d’Italia, n. 92;
– ricorrente –
contro
V.V., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. Roberto Amodeo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, v. Antonio Baiamonti, n. 4;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma n. 12644/2017 (depositata il 21 giugno 2017);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
lette le memorie depositate da entrambe le parti ai sensi dell’art.
380 bis.1 c.p.c..
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Società Cooperativa per Case Economiche in Santa Croce a r.l. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 2191/2014, con la quale era stata rigettata l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5530/2010, con cui le era stato ingiunto, su ricorso dell’Avv. V.V., il pagamento della somma di Euro 1.475,69, oltre interessi di mora calcolati sulla sorti capitale ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, mediante la quale era stata, tra le altre questioni, dedotta l’improponibilità dell’azione giudiziale per illegittimo frazionamento del credito, avuto riguardo all’ottenimento di altri precedenti 38 decreti ingiuntivi per prestazioni professionali rese dallo stesso avvocato in favore di essa opponente. 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12644/2017 (pubblicata il 21 giugno 2017), rigettava l’appello.
A fondamento dell’adottata pronuncia il Tribunale capitolino, dopo aver respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame riferita alla supposta violazione dell’art. 342 c.p.c., riteneva che, nel caso di specie, non poteva considerarsi ricorrente l’ipotesi dell’improponibilità della domanda giudiziale, non desumendosi la sussistenza di un unico mandato nei confronti dell’Avv. V., in difetto di un atto scritto di conferimento di incarico. In particolare, detto Tribunale evidenziava come il mero conferimento di un gran numero di incarichi non potesse considerarsi, di per sè, sufficiente a far ritenere l’unicità del rapporto obbligatorio tra avvocato e cliente e che, in assenza di riscontro circa un accordo, anche solo verbale, in merito alla dedotta unicità del rapporto, si dovesse valorizzare il tenore della missiva del 6 febbraio 2009, sottoscritta dal nuovo Presidente della Società cooperativa, laddove veniva fatto esplicito riferimento alla “…revoca di tutti gli incarichi a suo tempo conferitiLe da questa Cooperativa…”, con la conseguenza che l’univoco riferimento ad una pluralità di incarichi non consentiva di ritenere provata la sussistenza di un unico mandato (e, quindi, di una conseguente unicità del credito) in capo al suddetto avvocato, la cui domanda, quindi, avrebbe dovuto – conformemente a quanto opinato dal giudice di primo grado – essere ritenuta ammissibile.
Il Tribunale riteneva, inoltre, che le contestazioni avanzate dalla stessa appellante circa la carenza di prova del credito azionato e la congruità della parcella erano generiche e che difettava, altresì, la prova dell’estinzione del credito stesso.
3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, la Società Cooperativa per Case Economiche in Santa Croce a r.l., resistito con controricorso dall’intimato avv. V.V..
Le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo complesso motivo la società ricorrente ha esposto tre distinti profili di censure.
Con il primo (rubricato come 1) ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa fatti decisivi del giudizio oggetto di discussione tra le parti sul presupposto che, alla stregua della sola valorizzazione, nell’impugnata sentenza, della comunicazione da parte del Consiglio di amministrazione della stessa ricorrente in data 6 febbraio 2009 della revoca di tutti gli incarichi a suo tempo conferiti al legale, si sarebbe dovuta desumere la circostanza della pluralità degli incarichi professionali conferiti (da intendersi, perciò, riferiti a diversi rapporti contrattuali), obliterando, però, le peculiarità dello svolgimento del complessivo rapporto professionale intercorso tra le parti da riferirsi, in base ai riscontri probatori acquisiti, ad un “pluriennale mandato” (come tale riconducibile ad un rapporto obbligatorio unitario), senza che avesse alcuna rilevanza la circostanza dell’attribuzione di distinte procure “ad litem”, non potendosi discorrere di un mandato unitario solo in presenza di una procura generale alle liti.
Con il secondo profilo (rubricato come 1.1.) la ricorrente ha dedotto – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione dei principi regolatori della materia di cui agli artt. 2 e 111 Cost., nonchè agli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente improponibilità dell’azione recuperatoria promossa dall’avv. V. per illegittimo frazionamento dell’asserito credito azionato in danno di essa ricorrente, tenendo conto della circostanza dell’avvenuto ottenimento, da parte del suddetto legale, di 38 decreti ingiuntivi richiesti contestualmente o in un arco di tempo molto ristretto (70 giorni totali), oltre che del fatto che l’unitarietà del rapporto si sarebbe dovuta desumere dalla promozione delle iniziative monitorie non con riferimento a crediti da accertare sull’an e sul quantum, bensì a 38 asseriti identici riconoscimenti di debito.
Con il terzo profilo (indicato come 1.2.) la ricorrente ha dedotto l’opponibilità del passaggio in giudicato di sentenza intervenuta tra le stesse parti – la n. 17156/2017 del Tribunale civile di Roma – accertativa dell’unitario rapporto obbligatorio e della violazione del principio di buona fede e correttezza per frazionamento abusivo del credito.
2. Con il secondo motivo la ricorrente ha prospettato altri quattro profili di censura.
Con il primo (rubricato come 2) ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che era stato oggetto di discussione, nonchè la conseguente violazione e/o falsa applicazione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – dell’art. 2697 c.c., sull’estinzione del credito opposto, avuto riguardo alla mancata rilevazione della influenza del deposito delle ricevute quietanzate dal legale per un importo complessivo pari ad Euro 115.503,74 relativo ad una arco temporale dal 1 aprile 2004 al 4 maggio 2007, imputato dall’avv. V., in modo generico, al complessivo rapporto di assistenza legale allora in corso con essa ricorrente.
Con il secondo profilo (indicato come 2.1.) la ricorrente ha denunciato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218,1195 e 2697 c.c., sempre con riferimento all’estinzione del credito opposto, sostenendo che la Corte di appello, nell’impugnata sentenza, non aveva tenuto conto della inefficacia probatoria di 61 fatture prodotte dall’avv. V. in copia e prive di data certa, ad asserita giustificazione di una seconda e diversa imputazione dell’incasso dei compensi, che, però, era stata prontamente contestata da essa ricorrente, donde i predetti documenti contabili unilaterali non potevano ritenersi idonei a riscontrare la fondatezza dell’avversa pretesa creditoria.
Con il terzo profilo (riportato sub 2.2.) la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione dell’art. 115 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto del contraddittorio, la violazione dell’art. 2697 c.c. con riguardo alla rilevanza delle fatture depositate dall’avv. V. relative ad asseriti incarichi di natura stragiudiziale e all’eccezione di estinzione per compensazione, incarichi che erano stati ugualmente contestati da essa ricorrente, senza che il citato professionista fosse stato in grado di provarne la relativa giustificazione causale.
Con il quarto profilo (rubricato come 2.3.) la ricorrente ha denunciato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nonchè la violazione dell’art. 115 c.p.c., in ordine al comportamento processuale dell’avv. V. in primo grado, non avendo lo stesso, sia in comparsa di costituzione e risposta che in sede di prima udienza di comparizione, contestato di aver ricevuto ed incassato l’importo complessivo di Euro 115.503,74, in conto e a saldo di tutta l’attività professionale da lui svolta, limitandosi ad eccepire genericamente che il suo credito residuo era superiore.
3. Con il terzo motivo la ricorrente ha prospettato l’omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in uno alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., avuto riguardo alle contestazioni mosse sulla carenza di data certa del preavviso di parcella azionato, con riferimento alla redazione della frase “per presa visione ed accettazione” e all’epoca della sottoscrizione apposta dall’arch. Bevilacqua in qualità di Presidente della Cooperativa.
4. Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., 1370, 1368, 1987, 1988 e 2697 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, avuto riguardo alla circostanza della sottoscrizione “per presa visione ed accettazione” della parcella in data 19 giugno 2007, avente ad oggetto il giudizio contro tale Angeli, non essendosi tenuto presente che il documento azionato era stato predisposto e compilato dall’avv. V. e che su tale presupposto il giudice di appello avrebbe dovuto interpretare la clausola in questione in senso favorevole ad essa Cooperativa e non viceversa.
5. Con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2319 – 2519 c.c., con riferimento alla mancanza dei poteri statutari in capo al Presidente di essa Cooperativa, non avendo egli ricevuto dal C.d.A. alcuna preventiva delibera di autorizzazione, nè, tantomeno, di successiva ratifica, da cui sarebbe dovuta derivare la totale inefficacia ed inopponibilità dell’atto ricognitivo di cui al precedente motivo apposto al controverso preavviso di parcella.
6. Con la sesta doglianza la ricorrente ha denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, nonchè la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 636 c.p.c., comma 2, avuto riguardo alla mancanza del parere di congruità dell’Ordine professionale. In sostanza, dalla dimostrazione che il credito opposto era estinto e/o comunque non assistito da alcuna ricognizione di debito sarebbe dovuta conseguire la sicura inefficacia dell’asserito preavviso di parcella sotteso all’azione monitoria in quanto sfornito del necessario parere di congruità da parte di detto Ordine.
7. Con il settimo motivo la ricorrente ha prospettato un ulteriore omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti e la conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 – 1460 c.c., con riferimento alla sollevata eccezione, da parte di essa società, di inadempimento formulata ai sensi e per gli effetti del citato art. 1460 c.c., avuto riguardo alla non rilevata circostanza della gravità dell’inadempimento dell’avv. V. con riferimento al contratto conseguente all’accettazione dell’incarico affidatogli in relazione alla procedura per la quale era stato predisposto l’avviso di parcella su cui era stato richiesto ed ottenuto l’opposto decreto ingiuntivo, procedura nella quale il legale aveva violato gli specifici doveri connessi ad un esercizio della professione improntato sui canoni della diligenza e della buona fede, conducendo all’ingiusto esito negativo della lite.
8. Con l’ottavo ed ultimo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’illegittimità della richiesta e dell’applicazione degli interessi di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, non potendo il rapporto dedotto in giudizio essere ricondotto ad una transazione commerciale e svolgendo essa società un’attività non intesa a perseguire uno scopo di lucro.
9. Rileva il collegio che, occorre, in primo luogo farsi carico delle eccezioni preliminari formulate dal controricorrente.
Esse sono del tutte prive di fondamento, perchè i motivi di ricorso si prospettano assolutamente rispondenti al principio di specificità e la deduzione contestuale di plurimi profili di censura – nell’ambito di una stessa complessa doglianza – consente comunque di desumere i distinti aspetti di confutazione dell’impugnata sentenza e di evincere, perciò, le precise contestazioni dei suoi asseriti ambiti di illegittimità.
10. Ciò posto, ritiene il collegio che il primo motivo è fondato nei limiti che seguono, avuto specificamente riguardo alle censure rubricate sub 1 e 1.1.
Va osservato che il Tribunale di Roma ha, nell’impugnata sentenza, ritenuto che, ad onta di quanto affermato sul punto dall’appellante, il credito azionato dall’avv. V. con il ricorso per decreto ingiuntivo non derivava, rispetto alle pretese fatte valere con gli altri ricorsi monitori, da un unico rapporto obbligatorio, vale a dire da un unico incarico professionale che la società opponente aveva affidato all’avv. V..
Il Tribunale, in particolare, dichiaratamente condividendo il giudizio espresso sul punto dal Giudice di pace, ha ritenuto che l’attività professionale svolta dall’avv. V. nel corso degli anni in favore della società ingiunta, a fronte della mancanza di una convenzione, della revoca “degli incarichi” formulata dalla stessa società e dell’utilizzo da parte della stessa di altri professionisti, non potesse essere configurato come un unico rapporto contrattuale di consulenza e di assistenza legale ed, in forza di tale apprezzamento, ha escluso che si fosse venuta a configurare la violazione del divieto di parcellizzazione del credito.
10.1. Il collegio ritiene che questa conclusione non è giuridicamente corretta.
Le Sezioni Unite di questa Corte, com’è noto, hanno – già nel 2007 – affermato il principio per cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un “unico rapporto obbligatorio”, di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell’obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. SU n. 23726 del 2007). E così, sulla scorta di tale intervento nomofilattico delle Sezioni Unite è stato, di recente, affermato che “… non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell’obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale” (Cass. n. 19898 del 2018; conf., Cass. n. 15398 del 2019; Cass. n. 26089 del 2019; Cass. n. 9398 del 2017 e Cass. n. 17019 del 2018).
10.2. Si è posto, tuttavia, il problema se il principio così affermato, secondo il quale è vietato l’indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un “unico rapporto obbligatorio”, debba, o meno, trovare applicazione (ed, eventualmente, in quali limiti) nella diversa ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse ma derivanti da un medesimo rapporto contrattuale, quale fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti e produttivo di crediti collegabili unitariamente alla loro genesi, e cioè quando la volontà delle parti di stipulare un contratto, specie qualora si tratta di controversie (recuperatorie di crediti) promosse a rapporto concluso, ovvero nell’ipotesi in cui il complesso di obbligazioni derivanti dal contratto è ormai noto e consolidato.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4090 del 2017, si sono pronunciate sul punto ed hanno affermato che, in linea di principio, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (conf., in seguito, Cass. n. 17893 del 2018; Cass. n. 6591 del 2019). La sentenza ha evidenziato che il principio dell’infrazionabilità del singolo diritto di credito affermato dalla sentenza n. 23726 del 2007 (“decisamente condivisibile, nella considerazione che la parte può disporre della situazione sostanziale ma non dell’oggetto del processo, da relazionarsi al diritto soggettivo del quale si lamenta la lesione, in tutta l’estensione considerata dall’ordinamento”) non comporta inevitabilmente che il creditore debba agire nello stesso processo per far valere “diritti di credito diversi, distinti ed autonomi, anche se riferibili ad un medesimo rapporto complesso” intercorrente tra le medesime parti.
D’altra parte, hanno ulteriormente osservato le Sezioni Unite del 2017, il creditore può, finanche in relazione ad un singolo, unico credito, agire con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua senza per questo incorrere in un abuso dello strumento processuale per frazionamento del credito.
Invero, “l’onere di agire contestualmente per crediti distinti, che potrebbero essere maturati in tempi diversi, avere diversa natura (ad esempio – come frequentemente accade in relazione ad un rapporto di lavoro – retributiva e risarcitoria), essere basati su presupposti in fatto e in diritto diversi e soggetti a diversi regimi in tema di prescrizione o di onere probatorio, oggettivamente complica e ritarda di molto la possibilità di soddisfazione del creditore, traducendosi quasi sempre – non in un alleggerimento bensì – in un allungamento dei tempi del processo, dovendo l’istruttoria svilupparsi contemporaneamente in relazione a numerosi fatti, ontologicamente diversi ed eventualmente tra loro distanti nel tempo. E’ verosimile che per questa via il processo (lungi dal costituire un agile strumento di realizzazione del credito) finisca per divenire un contenitore eterogeneo smarrendo ogni duttilità, in violazione del principio di economia processuale, inteso come principio di proporzionalità nell’uso della giurisdizione”.
Del resto, “l’affermazione di un principio generale di necessaria azione congiunta per tutti i diversi crediti nascenti da un medesimo rapporto di durata, a pena di improponibilità delle domande proposte successivamente alla prima, sarebbe suscettibile di arrecare pregiudizievoli conseguenze per l’economia. Se, infatti, si ha riguardo in prospettiva non solo ai crediti derivanti dai rapporti di lavoro, ma a tutti i crediti riferibili a rapporti di durata, anche tra imprese (consulenza, assicurazione, locazione, finanziamento, leasing), l’idea che essi debbano ineluttabilmente essere tutti veicolati – pena la perdita della possibilità di farli valere in giudizio – in un unico processo monstre (meno “spedito” dei processi adeguati per i singoli, differenti crediti) risulta incompatibile con un sistema inteso a garantire l’agile soddisfazione del credito, quindi a favorire la circolazione del danaro e ad incentivare gli scambi e gli investimenti”.
10.3. Tuttavia, hanno aggiunto le Sezioni Unite del 2017, “se è vero… che la citata disciplina ipotizza la proponibilità delle pretese creditorie suddette in processi (e tempi) diversi, è anche vero che essa è univocamente intesa a consentire, ove possibile, la trattazione unitaria dei suddetti processi e comunque ad attenuare o elidere gli inconvenienti della proposizione e trattazione separata dei medesimi”… “nella consapevolezza che la trattazione dinanzi a giudici diversi, in contrasto con il principio di economia processuale, di una medesima vicenda “esistenziale”, sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incide negativamente sulla “giustizia” sostanziale della decisione (che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata), sulla durata ragionevole dei processi (in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale) nonchè, infine, sulla stabilità dei rapporti (in relazione al rischio di giudicati contrastanti)”.
10.4. Le Sezioni Unite in discorso, quindi, hanno affermato che, se sono proponibili separatamente le domande relative a singoli crediti distinti pur riferibili al medesimo rapporto di durata, le pretese inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili, nonchè, ed in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo, possono anch’esse ritenersi proponibili separatamente ma – è questo si caratterizza come un profilo imprescindibile, che deve essere fatto oggetto di specifico accertamento (che, nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha pretermesso nella sentenza qui impugnata) – solo se l’attore risulti in ciò “assistito” da un oggettivo interesse al frazionamento.
Secondo la sentenza delle Sezioni Unite n. 4090/2017 la carenza di tale interesse, ove non sia stata dedotta dal convenuto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice il quale però è tenuto ad indicare alle parti la relativa questione ai sensi dell’art. 183 c.p.c., e, se del caso, assegnare alle stesse il termine previsto dall’art. 101 c.p.c., comma 2, (per l’applicazione di tali principi, cfr., in seguito, Cass. n. 31012 del 2017 e n. 17893 del 2018; viceversa, per l’applicazione del principio del divieto di frazionamento in caso di unico rapporto contrattuale senza ulteriori distinzioni, v. Cass. n. 4016 del 2016, la quale ha sostenuto che sussiste indebito frazionamento di pretese, dovute in forza di un unico rapporto obbligatorio, anche nel caso di unico rapporto di lavoro, fonte di crediti di natura contrattuale e legale, specie se i giudizi siano promossi quando le obbligazioni sono note e consolidate per essersi il suddetto rapporto già concluso, con conseguente necessità di evitare l’aggravamento della posizione del debitore nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuali e in coerenza con il principio anche sovranazionale del giusto processo, volto alla razionalizzazione del sistema giudiziario, che non tollera frammentazioni del contenzioso con pericolo di giudicati contrastanti).
10.5. Il principio della proponibilità in separati processi di domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito soffre, dunque, di due possibili eccezioni, tra loro alternative, che operano nel caso in cui i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche riconducibili al “medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato” ovvero siano “fondati sul medesimo fatto costitutivo”. Nell’una e nell’altra ipotesi, infatti, poichè le distinte pretese creditorie non possono essere accertate in altrettanti distinti giudizi se non a costo di una duplicazione dell’attività istruttoria e di una conseguente dispersione di conoscenza dell’identica “vicenda sostanziale” che (“sia pure connotata da aspetti in parte dissimili”) è stata dedotta, in ragione dei differenti diritti di crediti azionati, nell’uno e nell’altro giudizio, le domande giudiziali ad esse relative non possono essere proposte separatamente, a meno che – ed è questo un dato dal quale non si può prescindere – risulti dagli atti di causa che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla loro tutela processuale separata.
10.6. La prima ipotesi (che la sentenza delle Sezioni Unite tratta espressamente) si configura, come detto, nel caso in cui le distinte pretese creditorie conseguenti al medesimo rapporto contrattuale tra le parti “sono in proiezione inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato” perchè hanno in comune le questioni relative all’esistenza del rapporto stesso ovvero alla validità o all’efficacia del relativo titolo.
La giurisprudenza di questa Corte, in effetti, ritiene che, in caso di rapporti contrattuali complessi, il giudicato – che pure ha per oggetto esclusivo la singola situazione giuridica soggettiva azionata (che segna, quindi, i suoi limiti oggettivi) e non produce quindi alcun effetto preclusivo in ordine agli altri diritti derivanti dal medesimo rapporto nè ai diritti maturati in relazione a differenti segmenti o frazioni dello stesso – copre, tuttavia, in quanto necessariamente compreso nell’ambito oggettivo della prima domanda, anche l’accertamento già compiuto in ordine alle questioni di fatto e di diritto comuni ad entrambe le domande (come l’esistenza del rapporto stesso dal quale lo stesso trae origine oppure la validità e l’efficacia del relativo titolo), quale necessario presupposto logico-giuridico del diritto fatto valere (cfr., in tal senso, Cass. SU n. 15896 del 2006; Cass. SU n. 13916 del 2006; di recente, Cass. n. 5486 del 2019; Cass. n. 13152 del 2019; Cass. n. 28318 del 2017; in materia di lavoro, in particolare, Cass. n. 9317 del 2013, in motiv., Cass. n. 4282 del 2012, in motiv.).
In tali situazioni, quindi, secondo le Sezioni Unite, onde evitare il rischio di giudicati contrastanti e la duplicazione dell’attività istruttoria ma anche per favorire la giustizia sostanziale delle decisioni e la rapida definizione della controversia tra le parti, la domanda che abbia ad oggetto una delle pretese scaturenti dal rapporto contrattuale non può essere proposta separatamente da quella che abbia ad oggetto una distinta pretesa derivante dal medesimo rapporto contrattuale quando, sia pur soltanto nei limiti delle questioni di fatto e di diritto comune ad entrambe le domande (quali l’esistenza, la validità e l’efficacia del rapporto stesso), la seconda è già compresa nell’ambito oggettivo del primo giudizio (“l’ordinamento guarda con particolare attenzione alle domande connesse che, pur legittimamente, siano state proposte separatamente, e, con riguardo alle domande inscrivibili nel medesimo “ambito” oggettivo di un ipotizzabile giudicato, pur non escludendone la separata proponibilità, prevede, tuttavia, un meccanismo di “preclusione” dopo il passaggio in cosa giudicata della sentenza che chiude uno dei giudizi, e comunque uno specifico rimedio impugnatorio per la sentenza contraria a precedente giudicato tra le stesse parti, con una disciplina dettata dall’esigenza di evitare, ove possibile, la “duplicazione” di attività istruttoria e decisoria, il rischio di giudicati contrastanti, la dispersione dinanzi a giudici diversi della conoscenza di una medesima vicenda sostanzialè), con salvezza, naturalmente, del caso in cui il creditore sia portatore di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata delle pretese.
10.7. L’altra ipotesi (che non è specificamente trattata dalle Sezioni Unite se non in sede di decisione sul ricorso, che ha rigettato sul rilievo che, essendo stati azionati crediti non solo tra loro distinti ma anche fondati su una differente fonte, una contrattuale ed una legale, non si poneva alcuna necessità di verificare la sussistenza di un apprezzabile interesse del creditore per giustificare la tutela frazionata) si riferisce al caso in cui le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche fondate sul “medesimo fatto costitutivo”: dovendosi, evidentemente, ritenere come tale, onde evitare la contraddizione che non lo consente, non già il medesimo fatto storico costitutivo del diritto ai sensi dell’art. 1173 c.c., poichè in tal caso si configurerebbe in realtà l’ipotesi del “medesimo diritto” di credito (per il quale, come detto, il divieto di tutela giudiziale frazionata è stato già sancito dalle SU con la sentenza n. 23726 del 2007: si pensi, ad esempio, al credito relativo al prezzo dovuto per una singola fornitura o al compenso spettante per un singolo incarico professionale), ma come fatto (sia pur storicamente diverso ma) della stessa natura di quello che, nell’ambito del medesimo rapporto tra le parti, è stato già dedotto in giudizio: l’uno e l’altro, quindi, costitutivi di più crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti) ma tra loro giuridicamente simili (come, ad esempio, con riferimento ai corrispettivi dovuti in conseguenza di distinte forniture rese in esecuzione del medesimo contratto quadro, ai compensi dovuti per l’esecuzione di differenti incarichi resi nell’ambito del medesimo contratto di consulenza professionale, ecc.). In siffatte situazioni, quindi, il creditore, che ha maturato pretese tra loro distinte (per i differenti fatti storici da cui hanno avuto origine), e, come tali, insuscettibili di essere coperte, salvo che per le questioni comuni, dal giudicato formatosi sul diritto relative ad un diverso periodo dello stesso rapporto di durata tra le parti (Cass. n. 4282 del 2012, in motiv., in cui è ripetuto che nei rapporti di durata i singoli periodi individuano titoli differenti pertanto insuscettibili, comunque, di essere “forzosamente” coperti dal giudicato unitario; conf. Cass. n. 9317 del 2013, in motiv.), ma (oltre che riconducibili al medesimo rapporto, anche) fondate su fatti costitutivi (che, pur se storicamente distinti, sono) tra loro simili o analoghi, non può agire per la loro tutela processuale proponendo distinte domande giudiziali (a meno che non abbia un interesse apprezzabile alla separazione dei relativi processi).
10.8. Questo Collegio ritiene che tale soluzione debba trovare necessariamente applicazione, per l’evidente comunanza di ratio, non soltanto al caso (del quale le Sezioni Unite si sono occupate) del creditore (asseritamente) titolare di distinte pretese creditorie ma riconducibili a distinti (ma simili) fatti costitutivi che si sono verificati nell’ambito del medesimo rapporto contrattuale, come quello di lavoro subordinato, che ne abbia disciplinato il compimento (le prestazioni lavorative) e gli effetti (il credito alle conseguenti retribuzioni), ma anche al caso in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti che non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti: (quanto meno) tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l’esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture: che è, a ben vedere, proprio il caso deciso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23726 del 2007, relativa, appunto, ad una vicenda in cui una società aveva chiesto e ottenuto “un distinto decreto ingiuntivo per ogni fattura – o gruppo di fatture non pagata”) ed, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali, come i crediti ai corrispettivi dovuti per le distinte forniture ovvero dei compensi dovuti per l’esecuzione di differenti incarichi professionali (cfr., in tal senso, da ultimo, in motivazione Cass. n. 31308 del 2019, relativa a credito professionale, e Cass. n. 24130 del 2020).
10.9. In tali (e in altre simili) ipotesi, infatti, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili, (come pretendono le Sezioni Unite) nell’ambito di un “rapporto” che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, ne impone la deduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio (salvo che l’attore non abbia, e da ciò non può prescindersi, un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata). Ciò in ragione dei doveri inderogabili di correttezza e buona fede delle parti che derivano dal più ampio “contatto sociale” tra esse così formatosi e che devono improntare, in termini di salvaguardia e di protezione dell’altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti stesse, oltre che durante l’esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito (cfr. Cass. SU n. 23726 del 2007; Cass. n. 9317 del 2013, in motiv.), evitando di aggravare (si pensi, ad esempio, alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziali, la posizione della controparte.
Quanto detto rileva nei casi in cui l’interesse sostanziale del creditore poteva essere adeguatamente tutelato anche con una domanda unitaria, trattandosi, a ben vedere, di pretese sì distinte sul piano giuridico ma, in definitiva, concernenti pur sempre la “medesima vicenda esistenziale” e “sostanziale” (sia pure connotata da aspetti in parte dissimili), la cui trattazione dinanzi a giudici diversi, come le Sezioni Unite hanno espressamente evidenziato, incide negativamente non solo sulla “giustizia” sostanziale della decisione, che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata, ma anche sulla durata ragionevole dei relativi processi, in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale su vicende fattualmente distinte ma tra loro simili e, spesso, connotate dall’esecuzione di prestazioni analoghe in contesti temporali ristretti (si pensi alle diverse consegne dei beni forniti all’acquirente ad opera dello stesso vettore che sia chiamato a rendere le relative testimonianze) nonchè, infine, sulla stabilità dei rapporti, in relazione al rischio di giudicati contrastanti.
Si ponga riferimento, in particolare, all’eccezione (sollevata proprio dalla società ricorrente) di imputazione dei pagamenti dalla parte convenuta eseguiti nel 1 corso del tempo, la quale, evidentemente, può essere senz’altro meglio apprezzata dal giudice di merito proprio se tutte le domande relative ai crediti eventualmente residui siano state proposte nello stesso giudizio, onde evitare il rischio (che in caso di proposizione separata delle relative domande può riverberarsi tanto ai danni del creditore che agisce per il loro pagamento, quanto ai danni del debitore che eccepisce di averne eseguito il pagamento) che i pagamenti eseguiti siano ritenuti, da alcuni giudici, estintivi del singolo credito azionato, pur essendo imputabili a crediti che hanno costituito l’oggetto di domande proposte in distinti processi, e, da altri giudici, invece, imputati ai crediti azionati con altre domande (o, addirittura, a crediti non azionati) pur avendo, in realtà, estinto proprio il credito vantato in quel giudizio.
10.10. Di tali esigenze, del resto, si è fatta carico la giurisprudenza delle Sezioni Unite anche in altre decisioni, come è accaduto, in particolare, con la sentenza n. 12310 del 2015 in materia di modificabilità della domanda ai sensi dell’art. 183 c.p.c.. Tale sentenza, in effetti, ha ribadito l’esigenza “di realizzare, al fine di una maggiore economia processuale ed una migliore giustizia sostanziale, la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale (basti pensare alle disposizioni codicistiche in tema di connessione o di riunione di procedimenti)”, e, quindi, di evitare che, una volta proposta una domanda innanzi ad un giudice, sia, poi, proposta una nuova domanda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro giudice che sia chiamato a conoscere della medesima vicenda, sia pure sotto aspetti in parte dissimili, con effetti incidenti negativamente, oltre che sui principi già enunciati, anche sulla ragionevole durata dei processi, valore costituzionale da perseguire anche nell’attività di interpretazione delle norme processuali da parte del giudice. In quest’ultimo senso, del resto, si erano già pronunciate le Sezioni Unite nella citata sentenza n. 23726 del 2007, “per l’evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata”.
10.11. Le Sezioni Unite, d’altra parte, in tema di responsabilità disciplinare a carico degli avvocati, hanno affermato che costituisce violazione dell’art. 49 del codice deontologico forense l’intraprendere contro la stessa parte assistita iniziative giudiziarie plurime e non giustificate da un effettivo e necessitato sviluppo processuale, a tutela delle proprie ragioni economiche relative ad un rapporto professionale svoltosi continuativamente per un lungo periodo di tempo, così da aggravare la posizione della controparte, costretta a sostenere il cumulo delle spese giudiziali, invece di procedere ad un accorpamento delle posizioni in contestazione (Cass. SU n. 14374 del 2012, che si è pronunciata, riconoscendo la responsabilità disciplinare dell’avvocato, in una vicenda nella quale l’incolpato era stato accusato di avere promosso contro il suo cliente “una pluralità di azioni giudiziarie per recuperare i crediti… per compensi professionali, così aggravando la posizione della debitrice, senza che ciò corrispondesse ad effettive ragioni di tutela dei crediti”, colà evidenziato che: “il rapporto professionale, svoltosi continuativamente per un lungo periodo temporale fra le parti, avrebbe dovuto, anche sul piano della richiesta dei compensi, sfociare, quantomeno, in un accorpamento delle posizioni in contestazione, per un loro esame globale e complessivo. L’avere, viceversa, con iniziative plurime, e non giustificate da un effettivo e necessitato sviluppo processuale, aggravato la posizione della controparte, costretta a sostenere il cumulo delle spese giudiziali a suo carico, conduce, quindi, a ritenere sussistere la violazione deontologica contestata”; – “i principi di buona fede oggettiva e di correttezza, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all’inderogabile dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., costituiscono un autonomo dovere giuridico ed una clausola generale, che non attiene soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale, ma che si pone come limite all’agire processuale nei suoi diversi profili; e che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale, volto anche alla salvaguardia dell’utilità altrui, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio (v. anche S.U. 23.12.2009, n. 27214; Cass. 22.12.2011, n. 28286). Principio, questo ripreso anche dall’art. 88 c.p.c., per il quale le parti e i loro difensori devono comportarsi in giudizio con lealtà e probità; applicabile, quindi, anche con riferimento ai doveri deontologici”.
10.12. In definitiva, il principio enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite n. % 4090 del 2017 – alla cui stregua i diritti che, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque “fondati” sul medesimo fatto costitutivo non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata – va inteso con la duplice specificazione che: a) l’espressione “medesimo rapporto di durata” deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola “rapporto” va, cioè, assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una delle cause elencate nell’art. 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell’espressione “medesimo fatto costitutivo”, l’aggettivo “medesimo” va letto con riferimento non all’identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di “identico” ma come sinonimo di “analogo”.
10.13. Alla stregua delle precisazioni che precedono, la Corte enuncia il seguente principio di diritto: “le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell’ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando l’attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell’ambito della suddetta relazione unitaria le parti. La violazione dell’enunciato divieto processuale è sanzionata con l’improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell’art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell’ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti”.
La sentenza impugnata, avendo dato esclusivo rilievo alla riscontrata inesistenza, in punto di fatto, di un unico incarico professionale che la società opponente aveva affidato all’avv. V., non si è, evidentemente, attenuta ai principi precedentemente esposti.
11. E’ infondato il primo complesso motivo come rubricato sub. 1.2., poichè occorre escludere ogni rilievo alla sentenza n. 17156/2017, passata in giudicato, con la quale, in data 13 settembre 2017, il Tribunale di Roma ha accertato l’esistenza di un unico rapporto professionale tra l’opponente e l’avv. V. pur a fronte di distinte procure difensive ed ha, quindi, dichiarato l’improponibilità di una delle azioni recuperatorie proposte da quest’ultimo proprio in quanto frutto dell’indebito frazionamento dell’unico credito ad esso riconducibile. La natura meramente processuale del vizio conseguente alla violazione del divieto di frazionamento del credito, vale a dire l’improponibilità della domanda, esclude, invero, che la statuizione la quale ne abbia affermato la sussistenza, contenuta in una sentenza pronunciata in altro giudizio tra le stesse parti e passata in giudicato, possa esplicare efficacia preclusiva di una sua differente soluzione in altro giudizio, pendente tra le stesse parti, in cui, come quello in esame, la medesima questione sia stata dedotta o, comunque, 19 rilevata. La statuizione su una questione processuale dà luogo, in effetti, ad in giudicato meramente formale ed ha, come tale, un’efficacia meramente formale ed ha, come tale, un’efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è stata pronunciata (cfr. Cass. n. 23130 del 2020; n. 10641 del 2019; Cass. n. 7303 del 2012; Cass. n. 22212 del 2004 e Cass. n. 17248 del 2003) ma non impedisce nè che la medesima questione sia riproposta in un successivo giudizio tra le stesse parti nè a fortiori, che, in quest’ultimo giudizio, la predetta questione sia, come è accaduto nel caso in esame, diversamente risolta, dichiarando, cioè, la proponibilità della domanda.
12. In definitiva, deve essere accolto il primo motivo del ricorso, con riferimento ai nn. 1. e 1.1., e rigettato quello indicato come n. 1.2., con il conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi (siccome condizionati o, comunque, dipendenti dalla rilevata fondatezza delle doglianze sub 1 e 1.1.).
Da ciò deriva la cassazione, in relazione alle censure accolte, della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Roma, in composizione monocratica ed in persona di altro magistrato, che, oltre ad uniformarsi all’enunciato principio di diritto, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie i motivi 1 e 1.1. del ricorso, rigetta il motivo 1.2. e dichiara assorbiti tutti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021
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