LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29991-2019 proposto da:
C.F.F., titolare dell’omonima azienda agricola, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO, 106, presso lo studio dell’avvocato ANNA RITA PANETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO MUROLO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA FALCOMATA’;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 178/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 05/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.
RILEVATO
che:
C.F.F., titolare della omonima azienda agricola, ricorre per la cassazione della sentenza n. 178/2019 della Corte d’Appello di Reggio Calabria, pubblicata il 5 marzo 2019, basandosi su due motivi, corredati di memoria.
Resiste con controricorso il Comune di Reggio Calabria.
Il ricorrente espone di aver citato, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il Comune omonimo, per chiederne la condanna al pagamento della somma di Lire 275.830.000, assumendo che, a seguito delle alluvioni del dicembre 1999, la strada comunale sita in ***** era divenuta impraticabile tanto da impedirgli l’accesso alle serre ove aveva la propria azienda vivavistica e che, nonostante gli inviti all’esecuzione dei lavori necessari, l’ente convenuto aveva omesso di provvedervi, cagionandogli il danno lamentato.
Il Comune si costituiva in giudizio e contestava l’an ed il quantum della richiesta, ritenendo che non ricorresse a suo carico alcuna responsabilità nè ai sensi dell’art. 2051 c.c., nè ai sensi dell’art. 2043 c.c., poichè l’alluvione causatrice dei danni era stato un evento imprevedibile.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1169/2002, rigettava la domanda, sostenendo che l’attore non aveva la titolarità di una posizione soggettiva meritevole di tutela risarcitoria, non essendo la sua posizione “sufficientemente differenziata rispetto a qualsiasi utente della rete viaria avendo lo stesso un interesse di mero fatto non suscettibile di autonoma tutela risarcitoria”.
C.F.F. impugnava la predetta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, ritenendo erronea la decisione del giudice di prime cure quanto all’interpretazione della giurisprudenza di legittimità che aveva ampliato la tutela del cittadino, ricomprendendovi tutti i comportamenti della PA che ledano gli interessi protetti. In particolare, egli sosteneva di avere un interesse legittimo alla conservazione del bene o della situazione di vantaggio, come tale meritevole di tutela, non equiparabile a quella di tutti gli utenti della strada, tenuto conto del fatto che, per la via impraticabile, egli si recava alla propria azienda vivaistica.
Il Comune di Reggio Calabria resisteva all’appello, ribadendo che nessuna responsabilità poteva essergli imputata ai sensi dell’art. 2041 c.c., e che un’eventuale responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., avrebbe richiesto la prova di un suo comportamento quantomeno colposo, da escludersi nel caso di specie, stante il fatto che l’eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche configurano un caso fortuito.
La Corte d’Appello, con il pronunciamento oggetto dell’odierno ricorso, rigettava l’appello, escludendo la responsabilità del Comune.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2043 c.c.”, per avere ritenuto carente non solo il suo diritto soggettivo, ma anche un suo interesse legittimo al ripristino della strada, in contrasto con la sentenza n. 500/1999.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 115 c.p.c., e in relazione alla L. n. 241 del 1990”, per avere la sentenza impugnata affermato, in assenza di ogni supporto probatorio e della ricorrenza di un fatto notorio o di comune esperienza, che il Comune si era trovato nella situazione di dover provvedere al ripristino delle numerose strade danneggiate dall’alluvione, determinandosi a ripristinare, nell’esercizio del suo potere discrezionale, presumibilmente le strade più utilizzate. Il Comune non aveva provato che l’alluvione aveva danneggiato gravemente la viabilità del territorio, ma solo affermato che l’omissione di intervenire sulla strada oggetto della vicenda in esame era stata frutto di una scelta discrezionale, senza che la Corte d’Appello neppure verificasse se tale discrezionalità fosse stata correttamente esercitata, comparando l’interesse primario, cioè l’interesse pubblico, con gli interessi secondari e agendo per il perseguimento del fine pubblici con il minor aggravio possibile per tutte le situazioni privatesi interferite.
2. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè confutano, da prospettive diverse, la statuizione con cui la sentenza impugnata ha disatteso la richiesta risarcitoria dell’odierno ricorrente, ritenendo mancanti i presupposti per invocare la responsabilità di cui all’art. 2043 c.c..
La statuizione della Corte territoriale si basa sulle seguenti autonome rationes decidendi, ciascuna da sola sufficiente a giustificare il rigetto della domanda risarcitoria: il difetto di titolarità da parte del ricorrente di un interesse giuridico meritevole di tutela risarcitoria; il difetto di nesso causale tra il comportamento asseritamente illecito del Comune ed il danno risentito dal ricorrente, atteso che detto nesso era stato interrotto dal caso fortuito, qui rappresentato dalla eccezionalità ed imprevedibilità della precipitazione alluvionale; a p. 5 della sentenza si legge, infatti: “sicure esimenti della responsabilità ex art. 2043 c.c., sono il caso fortuito e la forza maggiore. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche configuri caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi”.
Tale ultima ratio decidendi non è stata raggiunta dalle censure del ricorrente, il cui sforzo confutativo si è rivolto, con il primo motivo, a censurare la decisione della Corte territoriale che aveva escluso che egli fosse titolare di un interesse meritevole di protezione risarcitoria; e con il secondo a contestare l’affermazione con cui la Corte territoriale aveva statuito che il Comune non era stato in grado, a causa della eccezionalità delle precipitazioni, di provvedere a ripristinare l’intero sistema viario danneggiato dall’alluvione, avendo presumibilmente deciso, avvalendosi del suo potere decisionale, di ripristinare le vie più utilizzate.
A p. 8 del ricorso si legge, infatti: “L’ente non ha provato che l’evento alluvionale abbia danneggiato gravemente la viabilità sul territorio, ha solo affermato che l’omissione di intervenire sulla predetta strada è stato frutto di una scelta discrezionale”.
Quest’ultima affermazione, che costituisce il quid proprium della censura, è volta a confutare quanto sostenuto a p. 5 dalla sentenza impugnata, e cioè che “a causa dell’eccezionalità delle precipitazioni, il Comune si è trovato nella situazione di dover provvedere al ripristino delle numerose strade danneggiate dall’alluvione, provvedendo a ripristinare, nell’esercizio del suo potere discrezionale, presumibilmente le strade più utilizzate”.
Ciò è inequivocabilmente dimostrato dal contenuto delle argomentazioni, tutte riferite ai moduli della discrezionalità amministrativa, ma anche dalla scelta di virgolettare l’affermazione confutata, ad essa riferendo sia la considerazione “Orbene, tale affermazione, del tutto gratuita, è priva di sostegno probatorio, nè si basa su nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o su fatti notori”, sia la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere il Comune di Reggio Calabria provato, “ad esempio, con la produzione di un atto deliberativo, la scelta di ripristinare alcune strade e non proprio quella utile al C.” (p. 8 del ricorso).
Anche ammesso che l’espressione virgoletta, tratta dalla p. 5 della sentenza impugnata, abbia gli estremi per essere considerata un’autonoma ratio decidendi, la mancata impugnazione di una delle ulteriori rationes decidendi su cui si basa la sentenza – rappresentata dall’aver ritenuto “sicure esimenti della responsabilità ex art. 2043 c.c., sono il caso fortuito e la forza maggiore. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche configuri caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi” (pag. 5) non consente al ricorso di giungere all’annullamento della pronunzia, perchè sarebbe stato necessario fare oggetto di specifica censura ogni ratio decidendi.
L’impugnazione, infatti, è intesa all’annullamento della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. E’ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni giustificative della pronuncia. Costituisce ius receptum, nella giurisprudenza della Corte Suprema, il principio per il quale l’impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non censurata o non efficacemente censurata, e priverebbero il gravamen dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata.
Non appaiono conducenti, perchè evidentemente eccentriche ed inconferenti rispetto a quanto dianzi rilevato, neppure le argomentazioni con cui, nella memoria depositata in vista dell’odierna Camera di consiglio, il ricorrente deduce di aver censurato la falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 2051 c.c., perchè “sebbene non individuata singolarmente nei motivi di ricorso la censura (…) è facilmente desumibile dalle argomentazioni e contestazioni proposte” (p. 4) e perchè “per ciò che concerne i casi di mancata individuazione delle disposizioni di legge che si assumono violate la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che (…) l’indicazione delle norme che si assumono violate non è requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell’ammissibilità della censura (…)” (p. 5).
E’ appena il caso di aggiungere che quanto riferito a p. 7 della memoria, e cioè che il Comune avrebbe dovuto ad esempio produrre una certificazione del Servizio Meteorologico dell’Aereonatica sull’intensità delle piogge abbattutesi sulla zona nel dicembre 1999 o altro documento che attestasse l’imprevedibile intensità rispetto agli altri precedenti, non trova corrispondenza nel ricorso, essendo stato dedotto per la prima volta con la memoria, la quale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non può essere utilizzata per sanare i vizi di genericità e di indeterminatezza dei motivi di ricorso, nè può far venir meno una causa di loro inammissibilità, sostituendosi, quoad effectum ai medesimi, perchè la memoria non può contenere integrazioni ed aggiunte, avendo la sola funzione di illustrare e chiarire i motivi di impugnazione o quella di confutare le tesi avversarie (Cass. 25/02/2015, n. 3780; Cass. 29/03/2016, n. 7237; Cass. 20/12/2016, n. 26332; Cass. 31/03/2021, n. 8939).
3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
5. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021
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