LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1935/2019 proposto da:
C.J., M.A.M., C.P., C.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 8, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO IANNOTTA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICA IANNOTTA;
– ricorrenti –
contro
ITALFONDIARIO SPA, elettivamente domiciliato ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 2, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO PAVONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO GRECO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1435/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/07/2018.
RILEVATO
che:
Ca.Au., quale debitore principale, a mezzo del procuratore generale C.P. e Jupade Cp. S.a.s., terza proprietaria, proponevano opposizione, davanti al Tribunale di Cosenza, avverso il pignoramento immobiliare eseguito su istanza di Italfondiario S.p.A., mandataria con rappresentanza di Castello Finance s.r.l;
gli opponenti deducevano l’inefficacia del contratto di mutuo posto a base dell’esecuzione, in ragione della sottoscrizione di una transazione novativa; l’inefficacia della clausola risolutiva espressa contenuta nella transazione, con conseguente non operatività del titolo originario; l’incertezza circa l’individuazione del titolo esecutivo; la prescrizione del diritto di credito e la erroneità del calcolo delle somme dovute. In particolare, secondo gli opponenti, la banca non era titolare di alcun credito derivante dal mutuo, poichè era intervenuta una transazione novativa. In ogni caso, anche ipotizzando una pretesa fondata sulla risoluzione stragiudiziale per inadempimento del contratto di mutuo, il credito non sussisteva perchè la clausola risolutiva espressa era formulata come semplice “clausola di stile”, riferendosi genericamente alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto;
si costituiva Italfondiario, nella qualità in atti, chiedendo il rigetto dell’opposizione. Con memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, gli opponenti deducevano, altresì, il difetto di legittimazione ad agire della s.r.l. Castello Finance e l’inefficacia della dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, per difetto del potere in capo all’organo che vi aveva provveduto;
il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 9 luglio 2013, rigettava l’eccezione di difetto di legitimatio ad causam sollevata dagli opponenti, atteso che le posizioni in sofferenza degli stessi erano state cedute dalla banca mutuante Carime, alla Carisal (Cassa di Risparmio Salernitana S.p.A. successivamente denominata Intesa Gestione Crediti) e, poi, trasmessi alla s.r.l. Castello Finance. Riteneva risolto il contratto di transazione, con conseguente reviviscenza dell’originario rapporto contrattuale di mutuo, nell’ambito del quale affermava la validità della clausola risolutiva espressa, rigettando l’eccezione di prescrizione, non operando il termine quinquennale, ma quello decennale, perchè la pretesa si riferiva al contratto di mutuo. Con separata ordinanza disponeva consulenza tecnica per acclarare l’esatto importo dovuto in favore della opposta;
avverso tale sentenza proponevano appello Ca.Au., rappresentato dal procuratore generale C.P., e, in proprio, C.P., D., A. e J., quali comproprietari della comunione di azienda conseguente alla trasformazione della S.a.s. Jupade Co;
gli appellanti ritenevano errata la decisione di escludere il carattere novativo della transazione, censuravano la qualificazione della clausola contrattuale, ritenuta dagli appellanti generica, come clausola risolutiva espressa, contestavano l’affermazione di efficacia dell’originario contratto di mutuo e la legittimazione processuale della opposta, nonostante la mancata trasmissione in favore di questa della cessione dei crediti in sofferenza da parte di Intesa Gestione Crediti. Si costituiva l’istituto di credito contestando l’impugnazione;
la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 13 luglio 2018, rigettava l’appello, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite. Secondo il giudice di secondo grado la questione relativa alla titolarità del diritto azionato dalla creditrice non riguardava la legitimatio ad causam, ma la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo, della quale la opposta aveva fornito la dimostrazione. Pertanto, l’eccezione relativa alla legittimazione ad agire era stata tardivamente sollevata dagli opponenti, con la seconda comparsa conclusionale di primo grado ed era, comunque, incompatibile con l’implicito riconoscimento della titolarità del credito insito nel riferimento al valore novativo della transazione, che presupponeva necessariamente quella titolarità;
confermava la decisione del Tribunale emessa secondo la ragione più liquida riguardo alla validità della clausola risolutiva espressa, che rendeva superfluo l’esame della natura novativa o meno della transazione, comunque esclusa dal tenore letterale del contratto;
ribadiva la legittimazione ad agire in capo a Italfondiario, attesa la natura conservativa della transazione del 27 maggio 1999 e per l’inadempimento da parte del debitore;
avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione, illustrato da memoria, C.P., D., A. e J. e M.A.M., quali eredi di Ca.Au. e C.P., D., A. e J. e M.A.M. quali comproprietarie della comunione di azienda conseguente alla trasformazione della S.a.s. Jupade Co s.a.s., affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Italfondiario, quale procuratore di Castello Finance s.r.l..
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si prospetta, sotto quattro distinti profili, dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, rispettivamente:
– la violazione degli artt. 181 c.p.c. nel processo di opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in cui non è compatibile la dissociazione tra la titolarità e l’interesse, per cui il creditore procedente ha l’onere di dimostrare la titolarità del diritto azionato;
– la violazione dell’art. 24 Cost., oltre che dell’art. 81 c.p.c. e art. 2907 c.c. e più in generale dei principi che disciplinano la titolarità del diritto sostanziale vantato in giudizio e la rilevabilità d’ufficio del difetto di tale requisito, in ogni stato e grado del giudizio: e ciò soprattutto in relazione a quello di opposizione, tenuto conto delle caratteristiche di tale giudizio;
– la violazione delle norme che disciplinano il potere del giudice dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., di verificare, anche d’ufficio, la esistenza del titolo azionato con i requisiti previsti dall’art. 474 c.p.c. e ciò anche in relazione all’art. 112 c.p.c.;
– la violazione l’art. 2697 c.c. e delle norme che riguardano l’onere della prova nel predetto giudizio di opposizione, anche in relazione al principio di non contestazione;
la società Castello avrebbe agito quale cessionaria dei crediti derivanti dal contratto di mutuo n. ***** “in virtù di cessione di rapporti giuridici in blocco” e, pertanto, avrebbe dovuto allegare gli atti di cessione e ciò indipendentemente dalla specifica contestazione da parte degli opponenti. Compete al giudice dell’opposizione la verifica, oltre che della validità del titolo azionato, della sua riferibilità al creditore procedente. La Corte territoriale, non rilevando l’incompatibilità tra le tesi difensive degli odierni ricorrenti e la contestazione della titolarità del credito, avrebbe dovuto verificare d’ufficio l’esistenza del titolo esecutivo, come richiesto all’art. 374 c.p.c. e prendere atto del mancato deposito dell’atto di cessione del 1999. Tali considerazioni prescinderebbero dal principio di non contestazione, trattandosi di fatti costitutivi del diritto fatto valere;
preliminarmente questa Corte deve prendere atto del giudicato esterno riguardante le posizioni degli aventi causa di Ca.Au. ( C.P., D., A. e J. e M.A.M.);
infatti, questa Corte, con sentenze del 27 giugno 2018 n. 16904 e 16905, trattando la medesima questione, nei giudizi di opposizione ad esecuzione e precetto proposti da Ca.Au. nei confronti della S.r.l. Castello Finance, ha rigettato l’eccezione di carenza di titolarità attiva in capo a quest’ultima, rilevando che la questione della legitimatio ad causam era stata irritualmente posta. Ha affermato la natura conservativa e non novativa della transazione stipulata tra le parti il 27 maggio 1999. Ha dichiarato la validità della clausola risolutiva espressa contenuta nella predetta transazione;
sicchè le considerazioni che seguono, nella parte in cui tale giudicato sarà evidenziato, si riferiranno alla posizione delle predette C.P., D., A. e J. e M.A.M., in proprio, quali comproprietarie della comunione di azienda conseguente alla trasformazione della S.a.s. Jupade Co s.a.s. Conseguentemente, nei limiti soggettivi ed oggettivi sopra precisati, le questioni trattate risultano vincolanti anche nel presente giudizio;
il primo motivo è infondato. La Corte di appello ha rilevato che la questione della titolarità attiva e passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della lite, risolvendosi nell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della pretesa azionata, con la conseguenza che essa era ormai preclusa per violazione dei termini previsti per la fissazione del thema decidendum, soprattutto una volta che l’opposta aveva dedotto e provato,fin dall’atto di costituzione, le ragioni della titolarità del diritto di agire in via esecutiva. La tesi delle ricorrenti prende le mosse dal richiamo alla propria originaria doglianza, prospettata in sede di appello, della mancata produzione degli atti di cessione (soprattutto di quello del 21/05/1999 e relativi allegati, essendo la pignorante cessionaria non del contratto di mutuo, ma del solo credito che ne derivava), per invocare la permanenza della necessità di una verifica d’ufficio della titolarità, come della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, da parte del giudice dell’esecuzione e, perfino, da parte del giudice della relativa opposizione;
il giudice dell’opposizione ad esecuzione può sempre rilevare il venir meno del titolo, perchè la sua sussistenza costituisce una condizione dell’azione esecutiva (da ultimo: Cass. ord. 06/09/2017, n. 20868; in precedenza: Cass. 13/03/2012, n. 3977; Cass. ord. 03/02/2015, n. 1925; Cass. 28/07/2011, n. 16610), mentre il giudice dell’esecuzione può sempre compiere anche di ufficio (Cass. 27/01/2017, n. 2043) quegli accertamenti sulla sussistenza delle imprescindibili condizioni dell’azione esecutiva e dei presupposti del processo esecutivo, quelli cioè in mancanza – anche sopravvenuta – dei quali quest’ultimo non può proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali;
tuttavia, la questione dell’estensione dei poteri di verifica anche ufficiosa da parte del giudice dell’esecuzione delle condizioni dell’azione esecutiva e relativi presupposti processuali indispensabili al raggiungimento di un utile risultato è irrilevante nella presente fattispecie, cui va applicata, ma in modo corretto, la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte sui tempi e modi di contestazione della titolarità del diritto vantato ex adverso;
la peculiarità del rapporto tra processo esecutivo e relativa opposizione implica che detta contestazione debba avvenire per via di azione ad opera della parte opponente e cioè del debitore, sicchè deve necessariamente essere esplicita;
inoltre, anche in forza dei principi affermati da Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951, in tema di ufficiosa rilevabilità della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, la relativa verifica può compiersi in base agli elementi a disposizione del giudicante, tra i quali rientra la considerazione delle prove dirette – documentali o meno – e di quelle indirette, desumibili dal contegno delle parti, tra le quali rileva la condotta processuale dello stesso debitore – unico legittimato alle opposizioni ad esecuzione volte a fare valere quelle carenze e, quindi, onerato di farlo in via di azione – la quale sia incompatibile con la contestazione di quella titolarità;
quanto detto si è verificato nella fattispecie, come si evidenzia dallo sviluppo della causa stessa e dalla pacifica circostanza del dispiegamento della questione soltanto dopo il termine di maturazione delle preclusioni istruttorie;
inoltre, la Corte territoriale ha ricostruito i singoli passaggi in base ai quali la titolarità del credito azionato si era trasferita in capo alla parte opposta. E neppure rileva la lamentata carenza di produzione dei documenti da cui ricavare, con immediatezza, la riconduzione del singolo credito azionato rispetto al coacervo di quelli oggetto delle cessioni o degli altri trasferimenti cumulativi o in blocco: infatti, tale riconduzione è stata operata in base ai criteri descrittivi degli oggetti di quei trasferimenti, esplicitati dalla stessa Corte territoriale nella motivazione della sentenza e quindi, evidentemente, ritraibili dai documenti messi a disposizione dall’opposta. In tale contesto, correttamente è stata ritenuta provata la titolarità del credito azionato, contestata oltre il termine di maturazione delle preclusioni assertive o di merito, con esclusione di ulteriori oneri assertivi o probatori in capo al creditore opposto;
correttamente è stata rigettata la doglianza sulla carenza di titolarità in capo alla procedente, in applicazione del principio di diritto: “in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un’opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza”. Da ciò discende il rigetto della complessiva doglianza;
con il secondo motivo si lamentano, sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, quattro specifici aspetti: rispettivamente, la violazione dell’art. 1230 c.c. e dei principi che attengono alla novazione, anche nella transazione; la violazione dell’art. 1976 c.c. e delle norme che riguardano la risoluzione del negozio transattivo novativo; la violazione degli artt. 1362 c.p.c. e segg. e, in particolare, dei principi che riguardano l’interpretazione del contratto, anche con riferimento agli artt. 1230,1232 e 1976 c.c. e, infine, la violazione del principio della ragione più liquida e, comunque, dell’art. 276 c.p.c. e dei principi in tema di risoluzione della transazione ai sensi dell’art. 1976 c.c.. La Corte territoriale, come il Tribunale, avrebbe erroneamente deciso secondo la ragione più liquida accertando l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto di transazione, senza considerare le questioni che avrebbero rilievo preliminare, come quella della natura novativa o conservativa della transazione;
il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato; i ricorrenti censurano la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui la transazione non avrebbe valore novativo;
a prescindere dall’efficacia del giudicato sul punto, va detto che la Corte territoriale, confermando la pronuncia di prime cure, ha tratto la conclusione da plurimi elementi istruttori:
– l’espressa affermazione delle parti per le quali nel caso d’inadempimento il creditore avrebbe “riacquistato immediatamente piena libertà di agire giudizialmente per il recupero coattivo dell’intero credito vantato”, ovvero di quello originario;
– la circostanza per cui il rapporto generato dalla transazione si aggiungeva a quello originario senza sostituirsi allo stesso, “perdurando le garanzie ipotecarie sino all’adempimento dell’accordo”;
la transazione novativa richiede che l’accordo raggiunto dalle parti disciplini oggettivamente per intero il nuovo rapporto negoziale, ma anche, sul piano soggettivo, la sussistenza di una specifica volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente così estinto, sicchè di tale contratto sono elementi essenziali l’aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione ovvero del titolo del rapporto, al pari dell’animus novandi, consistente nell’inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova (Cass., 13/03/2019, n. 7194);
ciò posto, la ricostruzione della volontà negoziale delle parti è avvenuta, da parte di entrambi i giudici di merito, con legittima quanto diffusa valorizzazione dei descritti elementi accertati e vagliati in fatto;
escluso, pertanto, il vizio di sussunzione del fatto quale accertato nella fattispecie legale in esame, va osservato che le censure afferenti all’ermeneutica contrattuale non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass., 28/11/2017, n. 28319, Cass., 27/06/2018, n. 16987);
i ricorrenti mirano proprio a proporre una ricostruzione negoziale diversamente plausibile, e peraltro neppure conclusivamente convincente, stante l’evidente finalità complessiva di definire a stralcio l’esposizione debitoria ferma la persistenza, fino all’incasso, delle ipoteche e l’esplicita indicazione che in caso di risoluzione del sopravvenuto accordo) sarebbero stati azionati i crediti originari, con clausola che altrimenti, nella prospettiva di parte ricorrente, sarebbe in sostanza impossibile da confezionare utilmente;
in questa cornice anche il riferimento agli avalli previsti dalla transazione si risolve in un inammissibile tentativo di ottenere una rilettura istruttoria ovvero un sindacato sulla sufficienza motivazionale non solo inibito dal novellato e applicabile art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053 e succ. conf.), ma ancor prima precluso, nell’ipotesi, dal divieto in rito stabilito dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5;
eguali principi sono stati affermati da questa Corte nella decisione sopra ricordata concernente l’opposizione all’esecuzione introdotta da Ca.Au. dopo il pignoramento (Cass., n. 16904 del 2018, cit., p.p.14, 15, 16);
con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 3 (con riferimento ai primi tre profili) e art. 360 c.p.c., n. 5 (con riferimento al quarto), rispettivamente; la violazione l’art. 1456 c.c. e dei principi secondo cui,r resterebbe estranea a tale normar la clausola redatta con riferimento generico a tutte le obbligazioni contenute nel contratto facendone derivare la risoluzione; la violazione della medesima norma e di quelle che riguardano l’interpretazione del contratto, con particolare riferimento all’art. 1363 c.c.; la violazione dell’art. 1456 c.c., con riferimento al comportamento successivo della parte contraente non inadempiente e, quindi, in relazione al comportamento con il quale il creditore avrebbe manifestato la volontà di rinunziare agli effetti della risoluzione. Infine, l’omesso esame di un fatto decisivo;
in particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto valida una clausola risolutiva nella quale si stabiliva che “l’inadempimento, anche parziale di quanto previsto nell’accordo stesso, costituirà giusta causa di revoca delle agevolazioni concesse; in tale ipotesi la Carisal S.p.A. riacquisterà immediatamente piena libertà di agire giudizialmente per il recupero coattivo dell’intero credito vantato”. Secondo i ricorrenti si tratterebbe di una clausola generica e indeterminata riferita ad una pluralità di obbligazioni poste a carico delle parti che non potrebbero, indifferentemente, giustificare l’effetto risolutorio. In ogni caso, anche accedendo alla tesi dei giudici di merito, quelle obbligazioni resterebbero indeterminate, per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto chiarire i profili di configurabilità della clausola. Da ciò deriverebbe che il creditore non avrebbe potuto azionare il titolo fondato sull’originario contratto di mutuo, perchè quella clausola sostanzialmente attribuiva al creditore il diritto potestativo di risolvere la transazione;
il terzo motivo è infondato; la clausola risolutiva espressa in questione è stata motivatamente quanto correttamente valutata dalla Corte territoriale come non di stile, poichè, seppure riferita all’inadempimento di tutte le obbligazioni pattuite con la transazione, è stata ritenuta, anche in tal caso in fatto e con ricostruzione dell’assetto negoziale non sindacabile, univocamente correlata a individuabili obbligazioni passive, nella specie due, quella di pagamento e di rinuncia ai giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi cui erano sottesi gli originari crediti (in analogo senso Cass., n. 16904 del 2018, cit., pag. 14);
ne deriva che la giurisprudenza sulla necessità che tale clausola si correli a specificate – e quindi determinabili – obbligazioni, pena la sua invalidità (Cass., 27/01/2009, n. 1950, cui “adde” Cass., 11/03/2016, n. 4796), non si attaglia al caso di specie;
quanto, poi, al fatto che si legittimerebbe così una risoluzione anche per un inadempimento nel pagamento di un solo centesimo a fronte di obbligazioni per milioni di Euro, l’affermazione prova chiaramente troppo, trattandosi della futura ed eventuale valutazione della sussistenza, o meno, di un reale inadempimento dell’obbligazione di pagamento;
infine, è inammissibile la deduzione secondo cui la creditrice avrebbe rinunciato a far valere la clausola per proroghe successive dei termini di pagamento, sia per la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, quanto ai contenuti dei documenti richiamati, sia perchè si tratta di deduzione, peraltro a base fattuale, che non si dimostra di aver coltivato nelle fasi di merito, e come tale nuova in questa sede;
infatti, il compimento di condotte ritenute dai ricorrenti concludenti, quali manifestazioni di volontà di rinunzia alla risoluzione, rappresenta un fatto storico nuovo, che incide sulla sopravvenuta efficacia del contratto, relativa alla fase esecutiva della transazione e che parte ricorrente non ha dimostrato (nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, con la trascrizione, allegazione o individuazione nel fascicolo di legittimità) di avere prospettato con l’atto di citazione o con quello di appello;
questo a prescindere dal fatto che non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell’originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell’esecuzione (Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. ord. 09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/07/2011, n. 16541) vigendo il principio della domanda, con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo (in tal senso, Cass. Sez. U. 14/12/2020, n. 28387, punto 5 delle ragioni della decisione);
con il quarto motivo si lamenta l’omessa pronunzia in relazione all’eccezione, rilevabile anche d’ufficio, di difetto di legitimatio ad causam, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. La S.r.l. Castello sarebbe cessionaria dei soli crediti di Intesa Gestione Crediti S.p.A. che risultavano originariamente in sofferenza e non di quelli provenienti dall’accordo transattivo, poichè tali crediti avrebbero richiesto preventivamente la declaratoria di inefficacia della transazione per intervenuta risoluzione;
il motivo è infondato poichè il creditore è legittimato ad agire ponendo a sostegno della propria pretesa i presupposti formali di validità ed efficacia del titolo. Nel caso di specie, il titolo non richiede il preventivo accertamento, con efficacia di giudicato, della risoluzione della transazione. Tale effetto, come emerge documentalmente, va riferito alla comunicazione del 6 marzo 2003 con la quale Intesa Gestione Crediti fa presente l’intervenuta risoluzione, sulla base della relativa clausola, della transazione del 27 maggio 1999 e, successivamente, cede alla S.r.l. Castello i crediti in sofferenza, con atto di cessione del 6 dicembre 2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 dello stesso mese). Pertanto, il credito derivante dal contratto di mutuo rientrava tra i rapporti in sofferenza ceduti alla società Castello con conseguente legittimazione di quest’ultima ad agire per aver acquisito la titolarità del diritto di credito;
peraltro, è conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità l’affermazione della Corte territoriale, che fa propria la sentenza di primo grado, secondo cui, poichè l’atto di precetto fa riferimento all’inadempimento del mutuatario e alla conseguente risoluzione ai sensi dell’art. 20 del capitolato allegato al mutuo, la notifica del precetto costituirebbe manifestazione della volontà del creditore di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Con ciò chiarendo che il titolo azionato si riferisce al credito derivante dal contratto di mutuo e non alla transazione. La affermazione è in linea con i principi affermati da questa Corte)secondo cui la notifica da parte del creditore di un atto di precetto nei confronti del mutuatario inadempiente comporta la risoluzione del contratto, costituendo comportamento concludente riguardo alla volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa (Cassi 21 ottobre 2005, n. 20449). Per il resto,vanno ribadite le considerazioni relative alle due categorie della titolarità del diritto di credito e della legitimatio ad causam oggetto del primo motivo;
gli argomenti spesi nella memoria ex art. 380 c.p.c., nella parte in cui non sono nuovi o riferiti alla posizione coperta da giudicato, non modificano le conclusioni che precedono. Le questioni già esaminate nelle statuizioni di questa Corte indicate in premessa, sono state solo genericamente contestate dai ricorrenti nella parte finale della memoria, limitandosi a dedurre che la Corte di Cassazione, nelle citate decisioni, non avrebbe esaminato parte delle questioni poste a sostegno del quarto motivo di ricorso per cassazione. A prescindere dalla genericità della deduzione, tali profili sono, comunque, espressamente esaminati da questa Corte nella presente decisione;
ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).
PQM
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 15.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021
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