LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 15603/2016 R.G. proposto da:
V.G., c.f. *****, elettivamente domiciliato in Roma, alla Circonvallazione Clodia, n. 86, presso lo studio dell’avvocato Roberto Martire, che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Matteo Marchioni, lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
– ricorrente –
contro
C.M., c.f. *****, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Torino, al corso Siracusa, n. 3, presso lo studio dell’avvocato Isabella Secci, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza non definitiva n. 746/2016 della Corte d’Appello di Torino;
udita la relazione nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2020 del consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto in data 1.2.2013 C.M. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Verbania V.G., già suo coniuge.
Chiedeva sciogliersi la comunione esistente con il convenuto relativamente all’immobile sito in ***** (in catasto al fol. *****, mapp. *****).
Chiedeva altresì condannarsi il convenuto al pagamento di un’indennità, quantificata in Euro 481,33 per ogni mese, per la fruizione della quota di spettanza di ella attrice dal gennaio 1968 e sino allo scioglimento della comunione; il tutto con il favore delle spese di lite e con onere per il convenuto del 50% delle spese di trascrizione della domanda di divisione.
2. Si costituiva V.G..
Esponeva che aveva posseduto l’intero cespite uti dominus sin dal 1968 ovvero, quanto meno, sin dal 1976, anno in cui, con citazione notificata il 29.10.1976, l’attrice aveva introdotto un precedente giudizio di divisione poi estintosi per inattività delle parti.
Esponeva ancora che dal tenore della memoria di replica in data 9.3.1977 che l’attrice aveva depositato nel giudizio intrapreso nel 1976, si desumeva che costei era stata destinataria di una formale dichiarazione di egli convenuto di avvenuta interversione della detenzione in possesso.
Chiedeva rigettarsi l’avversa domanda ed in riconvenzionale accertarsi e darsi atto dell’intervenuto acquisto da parte sua per usucapione della piena ed integrale proprietà dell’immobile.
3. Con sentenza n. 128/2014 l’adito tribunale dichiarava l’intervenuto acquisto da parte del convenuto per usucapione della piena integrale proprietà dell’immobile in *****, rigettava le domande tutte dell’attrice, condannava l’attrice alle spese di lite.
4. C.M. proponeva appello.
5. Resisteva V.G..
6. Con sentenza non definitiva n. 746/2016 la Corte d’Appello di Torino accoglieva per quanto di ragione il gravame e, per l’effetto, dichiarava l’immobile in *****, di proprietà comune delle parti in lite, respingeva ogni ulteriore domanda, segnatamente la domanda dell’originaria attrice volta al pagamento di una indennità per la fruizione della quota di sua spettanza, disponeva farsi luogo allo scioglimento della comunione, rimetteva le spese alla pronuncia definitiva.
Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo d’appello, che l’accordo siglato dalle parti nel 1967, in virtù del quale V.G., per la fruizione della quota immobiliare della moglie, avrebbe dovuto corrisponderle l’importo mensile di Lire 50.000, concerneva non solo l’obbligo di pagamento dell’importo anzidetto ma pur lo stato di comunione dell’immobile.
Evidenziava quindi che il mutuo dissenso, correlato, per (acta concludentia, all’abbandono da parte dell’appellante della domanda di adempimento proposta nel 1976, rimaneva circoscritto alla mera obbligazione di pagamento dell’importo di Lire 50.000 e non era riferibile al riconoscimento, che nel contratto si rinveniva, della comunione dell’immobile.
Evidenziava dunque – la corte – per un verso, che l’accordo siglato nel 1967 conservava la sua efficacia ostativa all’usucapione della quota di C.M., per altro verso, che costei non aveva alcun diritto di pretendere in virtù del medesimo accordo il pagamento di qualsivoglia indennità.
Evidenziava inoltre che era significativo che l’appellante avesse continuato a pagare le imposte relative all’immobile; che, d’altra parte, avrebbe dovuto l’appellato addurre, a riscontro dell’integrale suo possesso uti dominus, di aver provveduto al versamento delle imposte pur per la quota di spettanza dell’ex moglie ovvero di aver impedito all’ex moglie il versamento delle imposte.
Evidenziava la corte, in ordine al secondo motivo d’appello, che nei giudizio di divisione intrapreso da C.M. nel 1976 V.G. aveva ancorato le sue difese alla vendita in suo favore da parte dell’ex coniuge della quota a costei spettante.
Evidenziava quindi che la prospettazione di un titolo derivativo di acquisto rendeva evidente che in quel momento usucapione non vi era stata.
7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso V.G.; ne ha chiesto in virtù di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
C.M. ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed, in accoglimento del ricorso incidentale, cassarsi la sentenza della Corte di Torino con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
8. V.G. ha depositato controricorso onde resistere all’avverso ricorso incidentale.
9. La controricorrente ha depositato memoria.
10. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360,1 co., n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., comma 2 e art. 1158 c.c..
Deduce che ha compiuto “una dichiarazione di interversione della detenzione in possesso” (così ricorso, pag. 7) della quota di 1/2 già di spettanza di C.M. nel corso del giudizio di divisione da costei nei suoi confronti intrapreso nel 1976, giudizio avente parimenti ad oggetto l’immobile in ***** e poi estintosi per inattività delle parti.
Deduce in particolare che in quel giudizio, onde opporsi alla divisione, aveva addotto che la ex moglie gli aveva ceduto la quota di 1/2 sin dal 1968 ed in quel giudizio l’ex moglie, allora attrice, nella memoria di replica del 9.3.1977, aveva espressamente dato atto di tale circostanza.
Deduce che la sua declaratoria di proprietà a titolo derivativo, pur ad ammettere fosse priva di fondamento per insussistenza dell’addotta cessione, era in ogni caso idonea, quale atto di opposizione, a palesare il proposito di modificare il titolo – “da detenzione in possesso” – della disponibilità da parte sua della quota immobiliare.
Deduce inoltre che, in dipendenza dell’estinzione del giudizio di divisione allora intrapreso dalla C., la notificazione in data 29.10.1976 del relativo atto introduttivo ha, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 3, esplicato valenza interruttiva unicamente istantanea del corso della prescrizione acquisitiva, sicchè il 29.10.1976 il termine ventennale dell’usucapione ha iniziato ex novo il suo decorso.
Deduce infine che nella propria comparsa di costituzione in appello, in data 5.11.2014, ha evidenziato che C.M. aveva dato atto, nella citazione di primo grado, che “l’immobile – ormai dal lontano 1967 – è rimasto sotto la disponibilità del Sig. V. e che costui vi ha fissato stabile e continua residenza senza mai manifestare l’intenzione di abbandonare l’abitazione (…)”.
11. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1165 c.c. e art. 1167 c.c., comma 1 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 e art. 10, comma 1.
Deduce che, in dipendenza dell’interversione della detenzione in possesso, avvenuta al più tardi nel 1977, l’usucapione deve intendersi compiuta nel 1997, sicchè non ha alcun rilievo che C.M. abbia provveduto al versamento dell’i.c.i. a decorrere dal 1999, ciò tanto più che il versamento dell’i.c.i. non costituisce causa di interruzione della usucapione.
Deduce ancora che non vi è prova alcuna che l’ex moglie abbia versato antecedentemente al 1999 l’i.c.i. e, dal canto suo, non avrebbe di certo potuto provvedere al pagamento dell’i.c.i. a nome della C. per la quota di asserita proprietà di costei.
12. Con l’unico motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1321 c.c., art. 1372 c.c., comma 1 e art. 1453 c.c..
Deduce che le risultanze di causa per nulla depongono nel senso che intendesse rinunciare al diritto di ottenere dall’ex marito la somma mensile di Lire 50.000, quale corrispettivo del proprio obbligo di consentire all’ex coniuge la fruizione dell’appartamento anche per la quota di spettanza di ella controricorrente.
13. Il primo motivo del ricorso principale è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del secondo motivo del ricorso principale e dell’unico motivo del ricorso incidentale.
14. Ovviamente, in premessa, questa Corte non può che ribadire i suoi insegnamenti.
Il partecipante alla comunione può usucapire l’altrui quota indivisa del bene comune senza necessità di interversio possessionis ma attraverso l’estensione del possesso medesimo in termini di esclusività (cfr. Cass. 23.10.1990, n. 10294; Cass. 26.5.1999, n. 5127; Cass. 12.4.2018, n. 9100; Cass. 15.11.1973, n. 3045, secondo cui alla regola dell’interversio possessionis, intesa in senso propriamente tecnico, è posta una deroga dall’art. 1102 c.c., nell’ipotesi di compossesso, dato che il compossessore, se intende estendere il suo possesso in termini di esclusività sul bene comune, non ha alcuna necessità di fare opposizione al diritto dei condomini, ma è sufficiente solo che compia “atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”).
A tal fine, tuttavia, si richiede che tale mutamento del titolo (art. 1102 c.c., comma 2) si concreti in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed “animo domini” della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui sulla stessa e non soltanto in atti di gestione della cosa comune consentiti al singolo compartecipante o anche in atti familiarmente tollerati dagli altri o ancora in atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dar luogo a una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (cfr. Cass. 23.10.1990, n. 10294; Cass. 26.5.1999, n. 5127; Cass. 12.4.2018, n. 9100).
Più esattamente, si è specificato che singoli atti di utilizzazione della cosa comune, effettuati dal condomino al di là della misura del suo potere, debbono presumersi da lui compiuti per mera tolleranza degli altri condomini, e non costituiscono, normalmente, manifestazione di possesso esclusivo, occorrendo a tal fine la dimostrazione di una certa continuatività di comportamento (cfr. Cass. 15.11.1973, n. 3045).
Propriamente la continuatività di comportamento è idonea a manifestare il dominio esclusivo sulla res da parte dell’interessato, siccome dà ragione di un’attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (cfr. Cass. 15.6.2001, n. 8152; Cass. 20.9.2007, n. 19478).
15. Negli enunciati termini si configura l’error in iudicando denunciato, sub specie di falsa applicazione di legge, dal ricorrente principale con il primo mezzo (cfr. Cass. 24.10.2007, n. 22348, secondo cui il vizio di falsa applicazione di norma di diritto ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (“id est”: del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata, quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata, quando non si doveva applicarla).
16. Rivestono valenza le circostanze che seguono.
In primo luogo, l’ascendenza, al 1967, del possesso esclusivo dell’immobile da parte di V.G., circostanza di cui, lo si è anticipato, la stessa controricorrente ha dato riscontro alla stregua del rilievo in tal senso formulato a pagina 7 dell’atto di citazione di prime cure (cfr. ricorso principale, pag. 10. Del resto la controricorrente ha domandato la corresponsione dell’indennità dal gennaio 1968).
In secondo luogo, la continuatività di siffatto esclusivo possesso, interrotto in data 29.10.1976, in occasione della notifica dell’atto di citazione introduttivo del pregresso giudizio divisorio, nondimeno unicamente con effetti istantanei a causa della sopravvenuta estinzione per inattività delle parti del medesimo antecedente giudizio, possesso esclusivo dunque protrattosi ex novo ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente sino agli anni 1997/1998.
Evidentemente l’esclusività del possesso di V.G. nel summenzionato lasso temporale accredita la materiale impossibilità di C.M. di relazionarsi materialmente con l’immobile (cfr. Cass. 9.4.1990, n. 2944, secondo cui, in tema di comunione, ai fini della decorrenza del termine per l’usucapione, è in primo luogo idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l’impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene; Cass. 9.6.2015, n. 11903).
Impossibilità materiale, a sua volta, avvalorata viepiù dalla rinuncia della C. alla percezione dell’importo pattuito con l’ex coniuge ai fini della fruizione dell’intero immobile e quindi pur per la quota di spettanza della medesima controricorrente (si tenga conto che in ordine a siffatto specifico profilo vi è “doppia conforme”; il che avrebbe in ogni caso indotto alla inammissibilità della censura – afferente al giudizio “di fatto” formulato al riguardo dai giudici del merito (cfr. Cass. 27.11.2006, n. 25126, secondo cui l’accertamento della risoluzione del contratto per mutuo dissenso costituisce apprezzamento “di fatto” del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione) – veicolata dal motivo di ricorso incidentale).
In terzo luogo – ed indipendentemente dalla qualificazione operata dal ricorrente principale in guisa di “dichiarazione di interversione della detenzione in possesso” (così ricorso principale, pag. 7) – l’opposizione alla divisione palesata da V.G. nel giudizio introdotto il 29.10.1976, in dipendenza della cessione della quota di 1/2 che aveva addotto compiuta in suo favore dall’ex coniuge sin dal 1968 (“a prescindere dal fatto che in effetti mai venne posta in essere una qualsivoglia cessione, che tale cessione avesse effetti reali o solo obbligatori, o altro ancora”: così ricorso principale, pag. 11), ed in pari tempo il riscontro, in guisa di presa d’atto, che di siffatta opposizione C.M. ebbe ad operare nella memoria di replica del 9.3.1977 (cfr. ricorso principale, pag. 7. Cfr. Cass. 9.4.1990, n. 2944, secondo cui, in tema di comunione, ai fini della decorrenza del termine per l’usucapione, è in secondo luogo idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari denoti univocamente l’intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva; Cass. 9.6.2015, n. 11903).
17. Il quadro così delineato induce inesorabilmente ai rilievi seguenti.
Il riconoscimento dello stato di comunione dell’immobile di cui all’accordo siglato dalle parti nel 1967 non riveste alcun significato, siccome si situa in una fase cronologicamente antecedente al decorso del termine della prescrizione acquisitiva.
Per nulla può esser condiviso l’assunto della Corte di Torino secondo cui la circostanza che l’appellato avesse mantenuto la propria residenza nell’immobile, non ha alcuna valenza ai fini dell’invocata usucapione, siccome a tanto V.G. era legittimato in quanto comproprietario (cfr. sentenza d’appello, pag. 11).
Per nulla può essere condiviso, del pari, l’assunto della Corte di Torino secondo cui V.G. mai ha allegato di aver compiuto pur un solo atto idoneo a dar ragione della sua volontà di escludere C.M. (cfr. sentenza d’appello, pag. 14).
In conclusione l’usucapione si è compiuta al più tardi sul finire dell’anno 1997 (benchè trattasi di profilo involto dal secondo motivo del ricorso principale, la controricorrente comunque non ha contestato che al pagamento dell’i.c.i. ha provveduto a decorrere dal 1999).
18. In accoglimento del primo motivo del ricorso principale e nei limiti del medesimo motivo la sentenza n. 746 dei 19.4/10.5.2016 della Corte d’Appello di Torino va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.
All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti tutti di questa Corte dapprima citati.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
19. Il ricorso principale è da accogliere.
Non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente principale, V.G., sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..
20. Il ricorso incidentale è assorbito.
Non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente incidentale, C.M., sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale; cassa, in relazione e nei limiti del motivo del ricorso principale all’uopo accolto, la sentenza n. 746 dei 19.4/10.5.2016 della Corte d’Appello di Torino; rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021