Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19092 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2881-2020 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato MAURO CIMINO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO BALDI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

EREDI DI T.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2815/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

RITENUTO IN FATTO

– che C.M. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 2815/18, del 3 dicembre 2018, della Corte di Appello di Firenze, che – dichiarando inammissibile il gravame dallo stesso esperito contro la sentenza n. 4182/11, del 12 dicembre 2011, del Tribunale di Firenze – ha confermato la reiezione della domanda risarcitoria proposta dall’odierno ricorrente nei confronti di T.L. e della sua assicuratrice per la “RCA”, società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (d’ora in poi, “Unipolsai”), in relazione ad un sinistro stradale occorsogli il 5 maggio 1990;

– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di aver adito il Tribunale fiorentino assumendo che l’incidente “de quo” fosse da addebitare alla prevalente o quantomeno concorsuale responsabilità del T., chiedendo, pertanto, il ristoro dei danni conseguenti alle gravissime lesioni personali subite;

– che il giudice di prime cure – nella contumacia dei convenuti -respingeva la domanda, sul presupposto che in relazione al sinistro per cui è giudizio fosse intervenuta sentenza di condanna del C., passata in giudicato, per il reato di cui all’art. 590 c.p.;

– che esperito gravame dall’attore soccombente, nel giudizio di appello si costituiva la sola società UnipolSai, atteso che nelle more della decisione del primo giudice interveniva il decesso del T.;

– che il giudice di seconde cure dichiarava inammissibile l’appello, per mancata individuazione degli (e mancata notifica agli) eredi del T.;

– che, in particolare, secondo il giudice di appello – nella ricostruzione che del suo “decisum” è oggi proposta dal ricorrente -mentre risulterebbe non provata la notifica, in data 28 gennaio 2013, dell’atto di gravame al T., “mancando la cartolina verde”, quanto alla “notifica a T.N., T.S. e T.M., i quali sono stati individuati quali eredi di T.L.” e hanno “sottoscritto la cartolina verde personalmente”, mancherebbe la prova dell’effettiva qualità di eredi del convenuto, poichè parte appellante, su invito dell’adito giudice d’appello, “si limitava a produrre un’attestazione di rifiuto da parte del Comune di Muccia a fornire le informazioni richieste”;

– che, pertanto, il giudice di seconde cure riteneva la notifica al T. nulla, “perchè non effettuata agli eredi dello stesso nominativamente” e, comunque, per non avere l’appellante “ottemperato all’onere di individuazione delle parti convenuta in appello, eredi comunque legati da litisconsorzio necessario”, donde l’inammissibilità dell’appello, ex art. 331 c.p.c., ricorrendo un’ipotesi di causa inscindibile ex art. 144 cod. assicurazioni, essendo quella tra il responsabile del sinistro e la compagnia assicuratrice un’ipotesi di litisconsorzio necessario;

– che avverso la sentenza della Corte toscana il C. ricorre per cassazione, sulla base – come detto – di un unico motivo;

– che esso denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 330 e 331 c.p.c., oltre omesso esame su un punto decisivo della controversia, atteso che la sentenza impugnata, difatti, non avrebbe tenuto conto del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla “accettazione della notifica da parte dei convenuti eredi in quanto tali che, sottoscrivendo la cartolina verde, nella qualità appunto di eredi di T.L., hanno dimostrato di essere tali”;

– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la società Unipolsai, chiedendo la reiezione del ricorso;

– che sono rimasto intimati, invece, gli eredi del T.;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per l’11 febbraio 2021;

– che la controricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è manifestamente infondato;

– che l’unico motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato;

– che l’inammissibilità va dichiarata in relazione alla censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), giacchè “l’omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolatrici del processo” (nella specie, quelle sulla notificazione degli atti di impugnazione) “non è riconducibile al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5), quanto, piuttosto, a quello ex art. 360 c.p.c., n. 4), ovvero a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2, ove si tratti – in quest’ultimo caso – di fatti concernenti l’applicazione delle disposizioni in tema di giurisdizione o competenza” (Cass. Sez. 3, sent. 8 marzo 2017, n. 5785, Rv. 6433398-01);

– che non fondata è, invece, la censura formulata a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), dovendo darsi seguito al principio – richiamato dalla sentenza impugnata – secondo cui “in caso di mancata dichiarazione di residenza od elezione di domicilio, conseguente a contumacia o a costituzione personale effettuata senza il compimento di tali atti, l’impugnazione va notificata alla parte personalmente ai sensi dell’art. 330 c.p.c., u.c., sicchè, in caso di decesso della stessa, la notificazione agli eredi non può essere fatta collettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita “nominatim” ex artt. 137 e ss. c.p.c., a prescindere dall’avvenuta notifica della sentenza e dalla circostanza che il decesso si sia verificato prima o dopo di essa” (Cass. Sez. 2, sent. 25 febbraio 2015, n. 3824, Rv. 634522-01);

– che, d’altra parte, nella specie, nessuna prova sussiste che i predetti T.N., T.S. e T.M. fossero effettivamente gli eredi di T.L., dovendo sul punto rammentarsi – come non ha mancato di rilevare la controricorrente – che “nell’ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (Cass. Sez. Lav., sent. 30 agosto 2018, n. 21436, Rv. 650214-01);

– che il ricorso va, dunque, rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

– che in ragione del rigetto del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando C.M. a rifondere alla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè 15% per spese generali più accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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