Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.19529 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19472-2017 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, (AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE), presso lo studio dell’Avvocato ROBERTA AIAZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE CASTELLESE;

– ricorrente –

contro

B.G.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO CURCIULLO;

– controricorrente –

nonché contro S.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 169/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 23/02/2017 R.G.N. 312/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 23 febbraio 2017, in riforma della sentenza resa dal Tribunale della stessa sede – che aveva accolto il ricorso della S.p.a. Poste Italiane volto all’accertamento della responsabilità dei dipendenti B.G., C.R. e S.M. (con esclusione della C.), per avere gli stessi con il loro comportamento negligente ed inosservante delle regole sulla tenuta della contabilità delle carte valori e di valori bollati, concorso a vario titolo a determinare un ammanco di carte valori per l’importo di complessivi Euro 48.804,70 e, per l’effetto, aveva disposto la condanna dei predetti, B. e S., in solido, al risarcimento del danno patrimoniale commisurato all’importo dei valori mancanti – rigettava il ricorso introduttivo della società;

2. la Corte distrettuale osservava che il B., direttore dell’ufficio postale di *****, delegante alla dipendente S. l’intera gestione del settore carte valori e valori bollati, aveva ricevuto contestazione dalla società, diretta anche alla S., in base alla quale veniva addebitato che, durante la sua gestione, si era verificato l’ammanco sopra descritto e che, nel corso del passaggio della gestione alla nuova Direttrice, C.R., quest’ultima aveva avviato una verifica in ordine alla regolarità della tenuta, nella precedente gestione, di valori bollati;

3. la Corte osservava che non poteva attribuirsi il valore probatorio attribuito dal Tribunale alle dichiarazioni rese dalla S. in data 21.2.2007 in sede ispettiva, in considerazione della circostanza che tra i compiti alla stessa delegati non era stato dimostrato che rientrassero anche quelli di controllo e rendicontazione delle giacenze di francobolli e valori bollati, il cui mancato adempimento da parte della delegata aveva costituto il comportamento omissivo sul quale era stata incentrata la contestazione;

4. quanto alla condotta del B., il giudice del gravame osservava che era rimasto indimostrato il nesso causale tra condotta negligente (mancanza di controllo della gestione dei valori delegata alla S.) ed appropriazione di valori da parte di terzi ignoti, i quali avrebbero dovuto essere al corrente, secondo la ricostruzione del giudice d’appello, della disordinata ed approssimativa gestione dei valori bollati, a ciò aggiungendosi che non vi era stato alcun riscontro obiettivo in ordine all’epoca di commissione dei fatti appropriativi ed in ordine alla collocazione temporale degli stessi durante il periodo in cui il B. era stato direttore dell’ufficio, posto che l’ammanco era stato accertato a distanza di undici mesi dalla cessazione del suo incarico;

5. di tale decisione domanda la cassazione la s.p.a. Poste Italiane, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, il B.. La S. è rimasta intimata.

CONSIDERATO

CHE:

1. va, preliminarmente, disattesa l’eccezione sollevata nel controricorso con riguardo alla inammissibilità/inesistenza della procura speciale alle liti per promuovere il giudizio di legittimità;

1.1. il mandato apposto a margine del ricorso per cassazione, come nella specie, e’, per sua natura, mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcun specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge (peraltro, nel presente caso indicata con riferimento al preciso numero identificativo), sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando, sempre come nel caso in esame, la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso (o il controricorso) al quale essa inerisce (cfr., da ultimo Cass.30.11.2020, n. 27302);

1.2. quanto alla data di rilascio della procura, ogni rilievo va confutato, stante la posteriorità di tale data (17.3.2017) rispetto a quella della sentenza impugnata, pubblicata il /3’22.3017, in conformità al principio sancito da questa Corte secondo cui “la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa” (cfr. Cass. 27.8.2020 n. 17901, conf. a Cass. 19226/2014);

1.3. infine, quanto all’eccezione relativa alla irritualità della notificazione del ricorso per cassazione, al di là della genericità del rilievo, deve ritenersi il sopravvenuto difetto di interesse dell’eccipiente alla sua proposizione quale conseguenza dell’esito favorevole al controricorrente del giudizio, in base alle considerazioni che seguono;

2. con il primo motivo, la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,2043,2104,2697 c.c., art. 115 c.p.c. e dei principi in tema di onere della prova, assumendo che, in tema di riparto dello stesso, di fronte all’ammanco accertato ed al contestato inadempimento, la Corte avrebbe dovuto addossare al B. ed alla S., che avevano assunto, il primo quale delegante e la seconda quale delegata, la gestione dei valori bollati e delle carte valori postali, l’onere di dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile;

2.1. osserva che sia da ritenere erronea l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui, con riguardo alla S., non emergeva la riconducibilità del controllo e rendicontazione delle giacenze di francobolli e carte valori tra i compiti lavorativi della predetta, in quanto il relativo accertamento doveva prescindere dalle dichiarazioni dalla stessa rese;

2.2. assume, nello stesso motivo, che la diligenza di cui all’art. 2104 c.c. debba essere valutata alla stregua del criterio oggettivo dell’adeguamento della prestazione lavorativa all’interesse dell’impresa e non alla stregua del convincimento solo soggettivo del lavoratore che ritenga di avere posto in essere un impegno sufficiente;

2.3. con riguardo alla posizione del B., la società rileva che la motivazione spesa dalla Corte per negare il rapporto eziologico tra inadempimento e danno risulti viziata; rileva come la C., subentrata nella gestione, prese subito le distanze dalla precedente gestione non prestandovi acquiescenza ed avviando una attività di ricostruzione contabile delle carte valori e valori bollati, dopo avere sporto denuncia sebbene informale delle irregolarità riscontrate;

2.4. infine, sostiene che il perimetro di indagine sul nesso causale tra condotta negligente ed ammanco di cassa sia stato illogicamente modificato col sostenere che l’evento fosse rappresentato dall’atto appropriativo da parte di terzi, il cui onere probatorio è stato ritenuto dalla sentenza come di competenza della società, con riferimento alla ritenuta necessità di dimostrare che tali terzi fossero consapevoli del disordine che regnava nell’ufficio;

3. con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697,2700,2729 e 2735 c.c. e dei principi in tema di valutazione della prove, in ordine alle dichiarazioni rese dal lavoratore con riguardo a fatti a sé sfavorevoli aventi natura di confessione stragiudiziale, con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, per essere i funzionari della struttura direttamente coinvolti nella gestione di un pubblico servizio e per essere il verbale redatto dagli ispettori dotato di efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c.: si ritiene che gli ispettori rappresentino il datore e che, pertanto, le dichiarazioni rese dal lavoratori agli ispettori assumano il valore di confessione stragiudiziale ai sensi dell’art. 2735 c.c.;

3.2. in subordine, si assume che, quand’anche valutate come meri indizi di colpevolezza, le dette dichiarazioni erano accompagnate da altri riscontri istruttori, e che le stesse avrebbero il valore di indizi gravi precisi e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c.;

4. con il terzo motivo, si ascrive alla decisione impugnata l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ossia del fatto che la S. avesse l’intera delega sul settore CVP, emergendo tale circostanza, in maniera inequivocabile, anche dalla dichiarazione del delegante B.;

5. con il quarto motivo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c., artt. 2697,2735 c.c. e dei principi in tema di valutazione delle prove e nesso di causalità;

6. con il quinto motivo, sono dedotte violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e delle altre norme di cui al precedente motivo, nonché degli artt. 40 e 41 c.p. in tema di nesso di causalità, rilevandosi l’erroneità, sotto il profilo logico giuridico, della motivazione non solo sulla asserita necessità della prova che ignoti autori della condotta appropriativa fossero al corrente della gestione disordinata ed approssimativa, ma anche sulla mancata indicazione della data in cui si era realizzato l’ammanco;

7. il primo motivo è infondato, dovendo osservarsi, quanto al rilievo che la esclusione di responsabilità della S. era stata fondata inammissibilmente sulle sue stesse dichiarazioni, che l’affermazione è contraddetta dalla diversa considerazione, fatta in sentenza, secondo cui dalle dichiarazioni rese dalla S. è stato dedotto unicamente che l’armadio ove erano riposti i valori bollati era posto nell’ufficio del B., ciò che ha indotto la Corte distrettuale, con argomentazione inferenziale assolutamente consentita, a ritenere che la stessa potesse essere ritenuta responsabile solo della giacenza dei valori in fase di vendita, in ragione della sua preposizione al front office per le vendite, ritenuta indice di estraneità della stessa alla condotta oggetto della contestazione;

7.1. la critica che si incentra sulla necessità di valutare la diligenza del prestatore di lavoro ai sensi dell’art. 2104 c.c. in rapporto al criterio oggettivo dell’adeguamento della stessa all’interesse dell’impresa non è sufficiente a confutare l’impianto argomentativo che sostiene su tale piano il decisum, ove si consideri che nel motivo non viene in alcun modo affrontato l’imprescindibile profilo della ripartizione degli oneri probatori in relazione anche alla riconducibilità degli obblighi di diligenza dei lavoratori a precise mansioni e disposizioni aziendali; tali elementi risultavano quanto mai necessari per delineare i contorni della responsabilità attribuibile agli stessi, attraverso indicazioni che sarebbe stato onere della società fornire e provare, per farne discendere la responsabilità dei lavoratori quale conseguenza dell’inadempimento o dell’inesatto inadempimento di precisi obblighi contrattualmente assunti dai predetti;

7.2. compete, invero, al datore di lavoro la prova della fattispecie di inadempimento, oltre che del danno e del nesso di causalità, mentre resta a carico del lavoratore la prova della non imputabilità della violazione delle regole del rapporto (cfr. Cass. 21.8.2004 n. 16530; Cass. 12.10.2018 n. 663) ed il grado di diligenza dovuta dal lavoratore, variabile secondo le peculiarità del singolo rapporto, deve essere apprezzato secondo due distinti parametri, costituiti dalla natura della prestazione, ovvero dalla complessità delle mansioni svolte anche con riferimento all’assunzione di responsabilità alle stesse collegata, e dall’interesse dell’impresa, ovvero dal raccordo della prestazione con la specifica organizzazione imprenditoriale in funzione della quale è resa (cfr. Cass. 663/2018 cit.);

7.3. ogni altra critica relativa alla valutazione compiuta con riguardo al nesso eziologico tra inadempimento (individuato dalla società nell’avere i due lavoratori, con il loro comportamento negligente, concorso a determinare un ammanco di carte valori per l’importo complessivo di Euro 48.000,00 circa) e danno è assorbita dalle considerazioni che precedono e prescinde dalla dirimente affermazione della Corte distrettuale secondo cui non risulta specificato a quale periodo temporale fosse riconducibile l’ammanco, contestato successivamente di molti mesi all’assunto verificarsi dello stesso; correttamente è stato ritenuto come ricadente nell’ambito dell’onere probatorio della società, e non assolto, la individuazione della data di verificazione dell’ammanco, ratio decidendi rispetto alla quale non risultano formulate specifiche censure;

8. quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata, per la parte investita con lo stesso, si è attenuta alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha più volte affermato che “la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo”, tale essendo la dichiarazione resa ai dipendenti con funzione ispettiva interna che hanno redatto il verbale che la Corte ha accertato essere i destinatari della dichiarazione della S., “non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio” (cfr. in tali termini, da ultimo, Cass. 18.6.2020, n. 11898Cass. 29316/2008; conforme, fra altre: Cass. 25468/2010): motivazione che, per quanto già osservato in relazione al primo motivo, il giudice di merito ha reso in maniera chiara ed esauriente, procedendo a valutare il contenuto delle dichiarazioni integranti la supposta confessione stragiudiziale nel contesto complessivo della vicenda. Peraltro le dichiarazioni della S. attengono alla dichiarata mancata effettuazione di controlli in difformità a disposizioni aziendali, che il datore, come sopra detto, avrebbe dovuto indicare, e ciò era tanto più necessario avendo la stessa dichiarato, come accertato dalla Corte di Catania, che i valori erano riposti nella stanza del B. in armadio di solito lasciato aperto;

8.1. sul valore di fede privilegiata di quanto riportato nel verbale ispettivo, il rilievo è svolto su un piano diverso da quello che costituisce la valutazione espressa dalla Corte del merito, non efficacemente censurata, e non interferisce in maniera decisiva sulla portata delle dichiarazioni acquisite, che, peraltro, non risultano trascritte, in dispregio del principio di specificità del ricorso;

8.2. infine, non è ravvisabile alcuna violazione delle norme in tema di presunzioni, perché il giudice d’appello non ha fatto ricorso al ragionamento inferenziale, quindi la doglianza non si confronta con quanto rappresenta il piano argomentativo che sorregge il decisum;

8.3. la denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, ove il giudice di merito non abbia motivato alcunché al riguardo (e non si verta nella diversa ipotesi in cui la medesima denuncia sia stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice può essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello), non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi e nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cioè come omesso esame di un fatto secondario (dedotto come giustificativo dell’inferenza di un fatto ignoto principale), purché decisivo (Cass. 6.7.2018 n. 17720);

9. con riguardo al terzo motivo, che potrebbe ritenersi anche assorbito, la rilevanza in termini di decisività della delega conferita alla S. potrebbe sussistere solo ove le dichiarazioni delle parti siano ritenute sufficienti a sostanziare gli obblighi giuridicamente assunti nei confronti del datore di lavoro da parte dei lavoratori, ciò che condivisibilmente la Corte distrettuale ha escluso, in mancanza di specifiche allegazioni del datore di lavoro (confortate sul piano asseverativo) riferite alla posizione lavorativa ed alla qualifica posseduta da ciascuno degli intimati;

10. il quarto motivo è da disattendere con richiamo ai principi espressi reiteratamente in ordine alle assunte violazioni, che possono dedursi allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: – in relazione all’art. 2697 c.c., abbia invertito gli oneri probatori; – in relazione alle altre due norme procedurali, abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; – abbia fatto ricorso alla propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati per pacifici; – abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione. E poiché, in realtà, nessuna di tali situazioni è rappresentata nel motivo anzidetto, la relativa doglianza è mal posta in quanto la violazione delle norme denunciate è tratta, in maniera incongrua e apodittica, dal mero confronto con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. Di tal che la stessa – ad onta dei richiami normativi in essi contenuti – si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione (cfr., da ultimo, Cass. 30.9.2020 n. 20867; Cass. 17.1.2019 n. 1229, Cass. 27.12.2016 n. 27000);

11. in ordine al quinto motivo, deve osservarsi che la mancanza di acquiescenza da parte della subentrante direttrice alla situazione di disordine ereditata e la intrapresa attività di ricostruzione fisica e contabile delle carte valori non sono state ritenute dalla Corte di Catania rivelatrici della circostanza che l’ammanco si fosse già verificato e ciò è il frutto di una valutazione che non può contestarsi attraverso il richiamo ad assunte violazioni del principio di causalità.

12. alla stregua delle esposte considerazioni, Il ricorso va, pertanto, complessivamente respinto;

13. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore del B., laddove nulla va statuito nei riguardi della S., rimasta intimata;

14. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate, in favore di B.G.R., in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5250,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Nulla per le spese nei confronti di S.M..

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R.., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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