LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11153/2016 proposto da:
D.M.F., elettivamente domiciliato in TRIESTE, VIA CARDUCCI 10, presso lo studio dell’avvocato CARMINE PULLANO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
P.I.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 719/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 30/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
FATTI DI CAUSA
1. D.M.F. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste di accoglimento della domanda di scioglimento della comunione e di divisione proposta dal coniuge separato P.I., assegnando l’intero immobile, già costituente abitazione coniugale, al D.M. e ponendo a carico dello stesso l’obbligo di corrispondere all’ex coniuge, a titolo di conguaglio per la quota di sua spettanza, la somma di Euro 183.500, oltre rivalutazione monetaria dal 27 aprile 2011.
2. Il Tribunale aveva respinto la domanda svolta in via riconvenzionale dal D.M. avente ad oggetto la richiesta di restituzione di Euro 150.000 mediante prelevamento, pari alla metà della somma asseritamente utilizzata in costanza di matrimonio per acquistare e ristrutturare l’immobile di proprietà comune, costituente casa coniugale. Il giudice di primo grado aveva accolto, invece, la domanda proposta da P.I. di condanna del D.M. a corrisponderle un’indennità per l’occupazione e l’uso dell’immobile a partire dal settembre 2008.
3. La Corte d’Appello di Trieste accoglieva parzialmente l’appello, rigettando la domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione per l’uso della cosa comune, mentre confermava nel resto la sentenza impugnata.
In particolare, la Corte d’Appello rigettava il motivo con il quale il D.M. aveva dedotto l’erronea interpretazione della domanda da parte del giudice di primo grado circa la sua richiesta di assegnazione dell’immobile. Rilevava la Corte d’Appello che la subordinazione dell’assegnazione all’accoglimento della domanda di restituzione di Euro 150.000 emergeva solo nelle conclusioni in appello ma non negli atti del giudizio di primo grado e, pertanto, correttamente il Tribunale aveva accolto la domanda di assegnazione dell’intero immobile in applicazione di principi di diritto pacifici e nemmeno contestati dal D.M. quale il criterio della vendita a terzi come rimedio residuale e l’interesse concreto ed attuale del D.M. ad ottenere l’assegnazione in quanto rimasto ad occupare il bene anche dopo la separazione.
Quanto alla domanda di restituzione della somma di Euro 150.000 la Corte d’Appello rilevava come mancasse qualsiasi riscontro documentale attestante l’attribuzione al D.M. a titolo risarcitorio di ben Euro 116.202. Tale somma non risultava in alcun modo documentata né in entrata né in uscita, né poteva essere provata solo con una testimonianza. Pertanto, doveva farsi applicazione dell’art. 179 c.c., secondo cui i beni acquistati dai coniugi in regime di comunione cadono in comunione e in sede di divisione vanno ripartiti in parti uguali, principio operante anche nel caso in cui l’acquisto sia stato effettuato con denaro proveniente dal patrimonio personale di uno dei coniugi. Inoltre, doveva escludersi che il coniuge potesse chiedere la restituzione o il rimborso ex art. 192 c.c. delle somme anticipate per acquistare il bene anche nel caso in cui avesse prelevato il denaro necessario dal patrimonio personale. Peraltro, non risultava provato che il D.M. avesse utilizzato somme prelevate dal proprio patrimonio personale per l’acquisto dell’immobile o per la sua ristrutturazione e, in ogni caso dovevano ritenersi appartenenti alla comunione i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi consumati per finalità di gestione, manutenzione e miglioramento dei beni comuni in epoca precedente allo scioglimento. I proventi pur derivanti dalla attività personale ove utilizzati per esigenze familiari non determinavano alcun diritto di restituzione, restando definitivamente acquisiti alla comunione. Dunque, tutti i capitoli di prova volti a dimostrare l’utilizzazione di proventi dell’attività lavorativa per la ristrutturazione dell’immobile, oltre ad essere inammissibili, erano anche irrilevanti.
La Corte d’Appello rigettava anche il motivo relativo alla richiesta di riconoscimento di un credito complessivo di Euro 150.000 per il rimborso di quote di mutuo poste a carico del D.M.. Infatti, fermo restando i rilievi circa la mancanza di prova in ordine all’esistenza e all’utilizzo dei due mutui accesi per la ristrutturazione del bene era assorbente la circostanza che il D.M. nel costituirsi nel giudizio di primo grado aveva posto a fondamento delle proprie pretese l’art. 192 c.c., facendo valere il diritto di scioglimento della comunione e non un’azione di regresso ex art. 1299 c.c., e solo nella seconda memoria ex art. 183, aveva fatto riferimento a tale tipo di azione di regresso, pertanto, il Tribunale correttamente non aveva considerato l’ulteriore domanda ritualmente e tardivamente introdotta.
La Corte d’Appello accoglieva invece il motivo relativo alla condanna al versamento in favore dell’ex coniuge di un’indennità di occupazione per l’uso esclusivo dell’immobile comune non essendovi prova che la stessa fosse stata esclusa dal godimento del bene contro la sua volontà.
4. D.M.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.
5. P.I. è rimasta intimata
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 99,100 e 112 c.p.c., e del principio di diritto in base al quale l’effettivo contenuto delle domande svolte in giudizio dalle parti risulta dalla considerazione complessiva degli atti contenenti le domande giudiziali stesse, in funzione della sostanza delle pretese e tenendo conto non solo delle originarie deduzioni e conclusioni, per avere il giudice erroneamente ritenuto che la domanda formulata in giudizio dall’odierno ricorrente consistesse in una incondizionata richiesta di assegnazione dell’immobile oggetto di divisione mentre la domanda stessa subordinava la richiesta di assegnazione al riconoscimento del diritto del ricorrente alle restituzioni di cui all’art. 192 c.c., di talché la Corte d’Appello di Trieste avrebbe dovuto accogliere l’appello e rimettere la causa in istruttoria per il compimento delle formalità necessarie alla divisione dell’immobile mediante vendita all’incanto.
Il ricorrente sostiene di aver chiesto sin dal primo grado l’assegnazione dell’immobile solo nell’ipotesi in cui fosse stata accolta la domanda di restituzione della somma di Euro 150.000 a titolo di prelievo. In tal senso cita la comparsa di costituzione in primo grado dalla quale emergerebbe tale subordinazione. Egli, dunque, non aveva mai chiesto l’attribuzione incondizionata dell’ex casa coniugale e una corretta interpretazione e applicazione degli artt. 99,100 e 112 c.p.c., avrebbe dovuto far interpretare la sua domanda di assegnazione dell’immobile come subordinata alla restituzione dal prelievo di cui all’art. 192 c.c..
1.2 Il motivo è infondato.
L’interpretazione della domanda è attività del giudice di merito sindacabile in cassazione solo: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando, in base all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Nella specie, il ricorrente non prospetta alcuna di tali ipotesi ma chiede una diversa interpretazione della sua domanda proposta in primo grado. Peraltro, la Corte d’Appello ha espressamente esaminato il motivo di appello contenente analoga censura e ha evidenziato come la domanda iniziale di assegnazione della casa a seguito della divisione non fosse subordinata al riconoscimento della somma vantata dal ricorrente per l’acquisto dell’immobile e per la sua ristrutturazione.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.c., per avere il giudice erroneamente ritenuto che in sede di divisione della comunione l’attribuzione di un immobile per intero ad uno dei condividenti con addebito dell’eccedenza possa essere disposta a prescindere da una inequivoca manifestazione di consenso in tal senso da parte del condividente assegnatario, di talché la Corte d’Appello di Trieste avrebbe dovuto decidere di rimettere la causa in istruttoria per il compimento delle formalità necessarie alla divisione dell’immobile mediante vendita all’incanto.
La censura è in parte ripetitiva di quella precedente e si fonda sull’erronea applicazione dell’art. 720 c.c., in quanto erroneamente la corte d’appello avrebbe valorizzato alcuni elementi quali il carattere residuale del rimedio della vendita e la sussistenza di un interesse ad ottenere l’attribuzione di uno dei condividenti desumibile da elementi estranei al procedimento di divisione. Secondo il ricorrente tali elementi non sarebbero idonei a fondare il presupposto per disporre l’attribuzione dell’immobile a favore di un comproprietario.
2.1 Il secondo motivo è infondato.
Il ricorrente fonda la presente censura sempre sul presupposto della mancanza di domanda di assegnazione dell’immobile oggetto della divisione, perché subordinata al riconoscimento delle somme spese per l’acquisto e la ristrutturazione, mentre la Corte d’Appello ha interpretato la domanda come non subordinata secondo quanto si è detto con riferimento al primo motivo e, dunque, ha confermato l’assegnazione della casa in accoglimento della domanda del D.M. senza alcuna violazione dell’art. 720 c.c..
Peraltro, deve ribadirsi che: “L’art. 720 c.c., nel disciplinare l’ipotesi in cui l’immobile oggetto di comunione non sia divisibile o comodamente divisibile a prescindere dal fatto che le quote dei condividenti siano o meno eguali, configura la vendita all’incanto come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell’intero” (Sez. 2, Sent. n. 11641 del 2010). Inoltre, nell’ipotesi dell’immobile indivisibile, deve escludersi nella divisione il criterio del sorteggio. Del pari resta estraneo alla disciplina dell’art. 720 c.c., l’eventualità di un frazionamento in natura del bene, mentre la vendita all’incanto è configurata come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell’intero (Sez. 2, Sent. n. 14165 del 2000).
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione dell’art. 2721 c.c., per avere il giudice erroneamente ritenuto che la prova testimoniale offerta dal convenuto in primo grado avente ad oggetto la somma ricevuta dal ricorrente a titolo di risarcimento del danno, somma impiegata per la ristrutturazione dell’immobile, fosse inammissibile perché avente ad oggetto un importo superiore al citato art. 2721 c.c..
A parere ricorrente risulterebbe violato l’art. 2721 c.c., perché le circostanze non dovevano essere provata documenta lmente, e i limiti di valore previsti dalla norma citata opererebbero esclusivamente nel caso di contratto simulato sia fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l’esistenza come sempre fatto storico influente sulla decisione del processo.
4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in combinato disposto con l’art. 183 c.p.c., comma 7, e con l’art. 244 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 2, dell’art. 244 c.p.c., per avere il giudice omesso di esporre le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali ha ritenuto che il capitolo di prova formulato in primo grado dall’odierno ricorrente fosse inammissibile perché generico e che, parimenti, gli stessi profili di inammissibilità si rinvenivano nel successivo capitolo 5 e comunque per avere il giudice erroneamente qualificato i capitoli di prova come generici. La Corte d’Appello di Trieste avrebbe dovuto rimettere la causa in istruttoria per assumere la prova testimoniale sui capitoli formulati dall’appellante in primo grado nella memoria ex art. 183.
La censura attiene sempre alla mancata ammissione dei mezzi di prova relativi alla circostanza della percezione da parte del demarco di Euro 116.202 a titolo di risarcimento del danno inerente la sua attività professionale. La sentenza la Corte d’Appello non sarebbe motivata sulle ragioni per le quali i capitoli di prova non erano stati ammessi.
5. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
La censura di violazione dell’art. 2721 c.c., non coglie la ratio decidendi della Corte d’Appello circa l’inammissibilità della prova testimoniale che non si è fondata sull’applicazione di tale norma quanto piuttosto, sotto il profilo probatorio, sulla sua irrilevanza mancando qualsiasi riscontro documentale che attestasse l’attribuzione al D.M. a titolo risarcitorio di Euro 116.202. Tali somme non risultavano in alcun modo documentate né in entrata né in uscita e dunque la prova testimoniale non poteva sopperire a tale lacuna.
La sentenza, pertanto, è pienamente conforme al principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale: “L’ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall’art. 2721 c.c., costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato” (Sez. 2, Ord. n. 190 del 2020) e non vi è alcuna omessa motivazione sulla genericità dei capitoli di prova.
Inoltre, la Corte d’Appello ha anche ritenuto che nella specie dovesse trovare applicazione l’art. 179 c.c., secondo cui i beni acquistati dai coniugi cadono in comunione e in sede di divisione vanno ripartiti in parti uguali. Tale principio opera anche nel caso in cui l’acquisto sia stato effettuato con denaro proveniente dal patrimonio personale di uno dei coniugi e deve escludersi che il coniuge possa chiedere la restituzione o il rimborso ex art. 192 c.c., delle somme anticipate per acquistare il bene anche nel caso in cui abbia prelevato il denaro necessario dal patrimonio personale, circostanza della quale mancava comunque qualsiasi prova.
Pertanto, poiché la sentenza impugnata si fonda anche su quest’altra ratio concorrente e la censura non è rivolta avverso la violazione e falsa applicazione dell’art. 192 c.c., deve farsi applicazione del principio secondo cui: Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (ex plurimis Sez. U, Sent. n. 7931 del 2013).
6. Il ricorso è rigettato. Nulla sulle spese non essendosi costituita la controparte intimata.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021
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