LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo A. – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12172/2017 proposto da:
C.A.M., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Franco Capasso, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO di P.S., in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Valadier 48, presso lo studio legale Ghiura e Galloni, rappresentato e difeso dall’avvocato Mariarosaria Menditto, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
Ca.Da.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1332/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal cons. Dott. LUCA SOLAINI.
RILEVATO
che:
1) La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 23.3.2017, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da C.A.M. avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V., pubblicata il 10.7.2015, che, accogliendo la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata contro l’appellante dal Fallimento di P.S., dichiarato fallito in estensione, quale socio accomandatario di fatto della già fallita P. s.a.s. di P.L., aveva dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori l’atto di compravendita a rogito del D.R.L. del 23.2.06, limitatamente alla quota indivisa di nuda proprietà trasferita dal socio poi fallito alla C., e condannato quest’ultima al pagamento del controvalore del bene.
La corte del merito ha rilevato che l’appello era stato notificato al Fallimento dopo la scadenza del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. ed ha escluso che l’appellante potesse essere rimessa in termini, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2, per il fatto che la sentenza impugnata le era stata comunicata dalla cancelleria, a mezzo PEC, solo il 2.3.2016.
2) Avverso la sentenza d’appello C.A.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale il Fallimento di P.S. ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 133,153,184 bis c.p.c., art. 152 c.p.c., comma 2 e art. 327 c.p.c., osservando che, a seguito della riforma del codice di rito del 2009, l’istituto della rimessione in termini ben può essere applicato anche in caso di decadenza dal potere di impugnazione per il decorso del termine lungo di cui all’art. 327 cit., qualora ricorrano particolari circostanze che abbiano impedito alla parte di venire a conoscenza della pubblicazione della sentenza.
2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonché la violazione degli artt. 133,136,327,360 c.p.c., del D.L. n. 179 del 2012, convertito nella L. n. 221 del 2012, degli artt. 153 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 37 e 22 e dell’art. 111 Cost., assumendo che, da quando il processo è soggetto alla normativa sulla posta elettronica certificata, la comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale della sentenza è divenuta non solo obbligatoria, ma anche determinante ai fini del decorso del termine lungo, ex art. 327 c.p.c., posto che, nel caso in cui la parte vittoriosa non abbia notificato il provvedimento a quella soccombente, quest’ultima non ha altro mezzo per sapere se la sentenza sia stata depositata.
3) I motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto perché connessi, sono infondati.
4) Infatti, come già ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. “lungo” di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, in quanto è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati e consente, inoltre l’estrazione di copia cartacea o informatica, da attestarsi conforme da parte dei soggetti abilitati, compresi i difensori (Cass. n. 2362/019; cfr. anche Cass. nn. 24891/018, 17278/016).
4.2) Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’introduzione del processo telematico non ha dunque differito il momento a partire dal quale la parte interessata è posta in grado di conoscere il testo integrale della sentenza pubblicata (e perciò divenuta irretrattabile e legalmente nota) al diverso adempimento della comunicazione del biglietto di cancelleria, che, per l’appunto, si limita ad attestare l’avvenuto compimento delle operazioni di deposito e pubblicazione del provvedimento. Ne consegue che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi nel vigore del precedente regime (fra molte, Cass. nn. 4585/020, 5946/017, 26402/014) detto adempimento è irrilevante ai fini del decorso del termine lungo di impugnazione e la sua omissione non può essere invocata dalla parte ai fini della rimessione in termini.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Fallimento di P.S., che liquida in Euro 2.300,00 per compensi ed in Euro 200,00 per spese, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021